Decreto Carburanti quinquies

Decreto Carburanti quinquies: proroga della riduzione dell'accisa sul gasolio e del credito d'imposta per gli autotrasportatori
Dl 27 luglio 2026, n. 133 ( GU 27 luglio 2026, n. 172)

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti dovuto alla crisi dei mercati internazionali, il decreto-legge, in vigore dal 28 luglio 2026, ridetermina temporaneamente la misura dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante: dal 30 luglio al 6 agosto 2026 l'aliquota viene fissata a 532,90 euro per mille litri. La misura interessa anche i gasoli paraffinici, ottenuti da sintesi o da idro-trattamento (HVO), e il biodiesel impiegato come carburante, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa europea.

Inoltre, il decreto-legge proroga alcune disposizioni già introdotte con il precedente Dl 33/2026 (articolo 3, comma 1). Nello specifico viene esteso da marzo a luglio il periodo di applicazione delle misure previste (riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di merci su strada, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dei carburanti) e incrementato da 300 a 322 milioni di euro il relativo stanziamento per l'anno 2026. Si ricorda che il credito d'imposta in oggetto – commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026 – è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026 e che le relative modalità attuative sono state definite con Dm Infrastrutture e Trasporti 23 maggio 2026. L'individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate è stata demandata ad un prossimo decreto.

Accise

Prezzi petroliferi: riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio
Dm 27 luglio 2026 ( GU 27 luglio 2026, n. 172)

Il decreto – adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 290-292, legge 244/2007 – prevede una riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrazione e su oli da gas o gasolio (Allegato I al Dlgs 504/1995) nella misura di 532,90 euro per mille litri. La riduzione è prevista per i giorni 28 e 29 luglio 2026.

Imposte dirette

Emolumenti variabili sotto forma di bonus e stock option a dirigenti del settore finanziario: quando non si applica l'addizionale del 10%
Provvedimento agenzia delle Entrate 30 luglio 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 30 luglio 2026)

L'articolo 1, comma 137, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha inserito nell'articolo 33, Dl 78/2010 il comma 2-ter, che esclude, al ricorrere di determinate condizioni, l'applicazione dell'aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili, eccedenti la parte fissa della retribuzione, corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Il provvedimento in esame detta le modalità e i termini di attuazione della suddetta disposizione.

In particolare, viene stabilito che:

- l'agevolazione (ossia la disapplicazione dell'aliquota addizionale) è subordinata a un versamento, da parte dei datori di lavoro del settore finanziario, a favore di Enti del Terzo Settore (Ets). Precisamente, chi eroga gli emolumenti variabili deve effettuare, a favore di uno o più Ets, disciplinati dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un versamento almeno pari al doppio dell'addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento. Il versamento dev'essere commisurato all'intero ammontare dell'addizionale dovuta nel periodo d'imposta cui si riferisce l'agevolazione. Qualora, a seguito delle operazioni di conguaglio, emerga che l'importo già versato sia inferiore al minimo richiesto dalla norma (pari al doppio dell'addizionale dovuta), l'erogatore non perde automaticamente il beneficio, ma può integrare la somma mancante effettuando un versamento aggiuntivo agli Ets entro 60 giorni dal termine previsto dall'articolo 4, comma 6-quater, Dpr 322/1998 (termine per la consegna Certificazioni Unica);

- i destinatari delle donazioni devono essere effettivamente indipendenti rispetto a chi eroga gli emolumenti: non possono, quindi, essere scelti Enti che controllano il donatore, che ne sono controllati o che appartengono al medesimo gruppo di controllo;

- la somma dev'essere donata tramite bonifico. Si considerano comunque validi anche i pagamenti, che siano stati eseguiti prima della pubblicazione del provvedimento in esame, con strumenti diversi, purché tracciabili e regolarmente rendicontati dall'Ente beneficiario;

- i soggetti, che attribuiscono stock option e bonus agevolabili ai beneficiari della misura, devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi sia l'ammontare delle somme versate sia i codici fiscali degli Enti beneficiari e sono tenuti a conservare la documentazione che dimostri l'addizionale complessivamente dovuta e gli importi effettivamente erogati;

- nella Certificazione Unica rilasciata ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono gli emolumenti variabili, il sostituto d'imposta deve attestare la mancata applicazione dell’aliquota addizionale del 10%.

Le disposizioni previste dal provvedimento si applicano alle remunerazioni variabili erogate a partire dal 1° gennaio 2026. Poiché il modello Redditi che conterrà le informazioni richieste dal provvedimento stesso sarà approvato solamente nel 2027, è previsto un regime transitorio per i versamenti effettuati nel corso del 2026: i versamenti eseguiti dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d'imposta, qualora questa avvenga prima del 31 dicembre 2026, dovranno essere riportati nel modello Redditi che sarà approvato nel 2027. Nello stesso modello dovranno essere indicati anche i versamenti effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Agevolazioni

Sostegno allo sviluppo di competenze specialistiche delle Pmi: presentazione delle domande

Il comunicato informa che, con il decreto direttoriale 13 luglio 2026, è stata decisa l'apertura di un nuovo sportello per la presentazione delle domande relative all’incentivo «Sviluppo competenze specialistiche delle Pmi». È possibile presentare queste domande dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 attraverso l'area personale.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno già presentato domanda nell'ambito del precedente sportello agevolativo, anche se riferita a un diverso percorso di formazione.

Gli incentivi finanziano prestazioni specialistiche per attività di formazione del personale dipendente delle Pmi, finalizzate ad accrescere le competenze necessarie per affrontare le sfide e cogliere le opportunità legate all'innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale, come previsto dall'articolo 2, Dm 4 settembre 2025.

Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese (Pmi) – che possiedono i requisiti di legge – localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Agevolazioni

Ecobonus per veicoli commerciali: apertura della Piattaforma
Dm Imprese e Made in Italy 27 luglio 2026 ( www.mimit.gov.it 28 luglio 2026)

Dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 è attiva la Piattaforma ecobonus.mimit.gov.it, gestita da Invitalia per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che permette di prenotare gli incentivi legati al rifinanziamento del Fondo automotive, disposto dal Dpcm 10 giugno 2026 (che ha rifinanziato il Fondo a sostegno del settore automotive) e reso operativo dal decreto direttoriale 27 luglio 2026.

Si tratta di due misure agevolative:

1) una per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni (categorie N1 e N2), rivolta a piccole e medie imprese di trasporto merci, sia in conto proprio che in conto terzi, e anche alle società di noleggio che concedono i mezzi in locazione a Pmi con contratti di almeno 3 anni. Per i veicoli ad alimentazione tradizionale, l'incentivo è condizionato alla rottamazione di un mezzo della stessa categoria fino a Euro 4;

2) una per la trasformazione di motori a benzina o diesel tramite installazione di nuovi impianti a gas (Retrofit a Gpl e metano) su veicoli M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 3. Alla misura possono accedere sia privati che imprese (escluse quelle che commerciano veicoli M1), ed è previsto con un contributo di 400 euro per il Gpl e di 800 per il metano.

In entrambi i casi il beneficio viene goduto come sconto immediato sul prezzo: lo anticipa il concessionario (per i veicoli) o l'installatore (per gli impianti), che poi lo recupera sotto forma di credito d'imposta, compensabile tramite il modello F24 a partire dal mese successivo alla conferma dell'operazione, con un meccanismo di comunicazione periodica tra Mimit e agenzia delle Entrate.

Le prenotazioni coprono il periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2026.

Agevolazioni

Contributi imprese editrici per l'anno 2025: riattivata la Piattaforma

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, della Presidenza del Consiglio, ha comunicato l'attivazione della Piattaforma PIACE per la gestione della seconda fase di presentazione della documentazione per l'ammissione ai contributi diretti rivolti alle imprese editrici di quotidiani, editi e diffusi in Italia o all'estero, e di periodici, editi e diffusi in Italia, relativamente all'anno 2025.

La Piattaforma, recentemente rinnovata dal punto di vista grafico e tecnologico (ai fini dell'adeguamento agli standard europei in materia di identità digitale, sicurezza e interoperabilità), rimarrà aperta fino al 30 settembre 2026, data entro la quale le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all'inserimento dei dati e dell'ulteriore documentazione istruttoria prevista dall'articolo 2, commi 4 e 5, Dpcm 28 luglio 2017 (quotidiani e periodici diffusi sul territorio nazionale) e dall'articolo 2, comma 3, Dpcm 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all'estero), ovvero dell'intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti ove non prodotta unitamente alla domanda.

L'accesso è consentito utilizzando i sistemi di identità digitale (Spid, Cie o eIdas).

Testo Unico della Finanza

Testo Unico della Finanza: riordino del sistema sanzionatorio
Dlgs 25 giugno 2026, n. 128 ( GU 23 luglio 2026, n. 169)

In attuazione della legge Capitali (articolo 19-bis, legge 21/2024) viene riordinato il sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza (Dlgs 58/1998),

L'obiettivo è quello di introdurre un impianto più proporzionato e garantista. Ad esempio, si applicano il favor rei e il cumulo giuridico nei casi di pluralità di violazioni, le sanzioni potranno colpire solo violazioni rilevanti, mentre viene meno l'automatismo delle sanzioni interdittive per l'abuso di mercato. Inoltre, vengono rafforzati i diritti procedurali dei soggetti sanzionati (contraddittorio, accesso agli atti, audizione).

Il decreto entrerà in vigore il 7 agosto 2026, ma le novità si applicheranno da settembre, dopo che Banca d'Italia e Consob avranno emanato i relativi regolamenti attuativi.

Riproduzione riservata Ⓒ