Agevolazioni

Decreto Bollette: conversione in legge
Legge 24 aprile 2025, n. 60 ( GU 29 aprile 2025, n. 98)

La legge, in vigore dal 30 aprile 2025, converte con modificazioni il Dl 28 febbraio 2025, n. 19 (cd. decreto Bollette), dedicato principalmente alla definizione di misure urgenti di sostegno a famiglie e imprese nell'utilizzo delle forniture di energia elettrica e gas. Le novità, introdotte in sede di conversione, sono di seguito sintetizzate.

a) Comunità energetiche rinnovabili. Aumentano i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), aggiungendo tra i soci o membri delle Cer anche le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche per i servizi alle persone e i consorzi di bonifica.

b) Rinnovo di elettrodomestici. Viene introdotta (mediante la modifica al bonus elettrodomestici contenuto nella legge di Bilancio 2025 - articolo 1, commi 107-109, legge 207/2024) una misura volta ad agevolare il rinnovo degli elettrodomestici obsoleti, al fine di favorire il risparmio energetico. Viene, in particolare, corretto il percorso di attuazione della misura, con l'eliminazione del requisito di «elettrodomestico di classe di efficienza energetica uguale o maggiore alla classe B», demandando ad apposito decreto interministeriale il compito di stabilire l'individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica oltre che i criteri, le modalità e i termini, per l'assegnazione del contributo. Inoltre, è disposto l'obbligo dello smaltimento dell'elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato. Infine, è stabilito che, da un punto di vista operativo si dovrà utilizzare un'apposita piattaforma informatica gestita da PagoPa.

Restano invariate le disposizioni di base previste dalla legge di Bilancio 2025, relativamente al bonus per la sostituzione di elettrodomestici prodotti nel territorio dell'Unione europea: l'agevolazione fiscale consiste in un contributo non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'Isee, stabilito ai sensi del Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.

c) Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. È confermato che, per il 2025, viene riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'Isee fino a 25.000 euro. Tale contributo non modifica la vigente disciplina in tema di bonus sociali; pertanto, non si sostituisce ma si affianca alle agevolazioni già previste, aggiungendosi, ad esempio, al bonus elettricità e gas ordinario, previsto per i nuclei familiari con valori dell'Isee inferiori a 9.530 euro (o inferiori a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico). Sono, però, individuati nuovi criteri per destinare ulteriori risorse in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili. Infatti, viene stabilito che, con apposito decreto ministeriale, siano accertate le maggiori entrate relative all'Iva derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, da destinare a misure di sostegno alle famiglie vulnerabili e alle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenute per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, Dlgs. 210/2021, per «clienti vulnerabili» s'intendono coloro: 1) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; 2) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, legge 104/1992; 3) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; 4) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 5) di età superiore ai 75 anni.

d) Rinvio della nuova maggiore tassazione dei veicoli aziendali più inquinanti, assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, e generazione di fringe benefit. La disposizione introduce nell'articolo 1, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) il comma 48-bis, prevedendo che i nuovi criteri di tassazione dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti come fringe benefit, introdotti dalla stessa legge di Bilancio 2025, non trovano applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. In tali casi continuerà ad applicarsi la normativa previgente.

In particolare, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir), per le autovetture, gli autoveicoli ad uso promiscuo e gli autocaravan indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada (Dlgs 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo, continua ad essere considerato il 25%, anziché il 50%, dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio convenzionale stabilito dall'Aci. Inoltre, sono confermati gli aumenti di tale percentuale del 25% per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, nel modo seguente:

- 30% con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

- 40% per l'anno 2020 e 50% a decorrere dall'anno 2021 con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;

- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dall'anno 2021 con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Relativamente alle autovetture, per le quali opera la stretta prevista dalla legge di Bilancio 2025, ad esempio quelle ordinate nel 2024, ma immatricolate nel 2025 e concesse in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2025, si applicheranno le nuove regole le quali, seppure ancora collegate al costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci sulla percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, determinano il coefficiente di imputazione del reddito di lavoro dipendente in relazione alla tipologia di alimentazione del mezzo:

- 10% per i veicoli full electric (Bev);

- 20% per veicoli ibridi plug-in (Phev);

- 50% per tutte le altre alimentazioni (diesel, benzina, mild hybrid, ecc.).

La norma non interviene sul comportamento che devono adottare i datori di lavoro per rettificare gli importi delle retribuzioni in natura erogati fino a questo momento: non vi è dubbio che, dall'entrata in vigore del decreto Bollette, è necessario applicare il corretto coefficiente fiscale di tassazione alle auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori, mentre per la correzione dell'imponibile (previdenziale e fiscale) dei primi mesi del 2025 dev'essere operato un conguaglio (in corso d'anno o a fine anno).

Violazioni

Concessionari di gioco: penali per inadempienza
Dm 18 marzo 2025, n. 57 ( GU 24 aprile 2025, n. 95)

Il decreto contiene le disposizioni per il procedimento – condotto dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli – di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza delle clausole convenzionali e per mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nelle convenzioni (articolo 8, Dlgs 25 marzo 2024, n. 41).

Le regole si applicano alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 41/2024.

In attuazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell'inadempimento, l'Amministrazione finanziaria determina l'importo della penale da applicare al singolo inadempimento convenzionale individuando una componente fissa, collegata all'evento, e due componenti variabili, collegate alla gravità dell'inadempimento e alla recidività della condotta del concessionario, secondo i seguenti criteri:

- applicazione, in tutti i casi di inadempimento, del limite di valore minimo della penale, come componente fissa legata all'evento;

- applicazione di una quota della penale, fino al 30% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravità dell'inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l'incedere annuale della concessione;

- applicazione di una quota della penale, fino al 70% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva valutata su base annua, che aumenta, in misura lineare, ogni biennio con l'incedere della concessione.

L'accertamento e la contestazione degli inadempimenti convenzionali che generano una penale possono essere effettuati entro i termini di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del Codice civile.

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