Accertamento delle imposte

Isa 2026: dati rilevanti per l'applicazione e attività soggette a revisione
Provvedimento agenzia delle Entrate 29 gennaio 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 29 gennaio 2026)

L'agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti (dati economici, contabili e strutturali) ai fini dell’applicazione degli Isa (articolo 9-bis, comma 4, Dl 50/2017) per il periodo d’imposta 2026. In questo modo i contribuenti possono conoscere con anticipo quali fattori economici influiranno sull'elaborazione degli Indici.

Inoltre, viene programmata la revisione degli Isa applicabili a partire dal medesimo periodo d’imposta (l'Allegato 2 al provvedimento elenca le attività economiche per le quali effettuare la revisione). Si ricorda che la disposizione prevede che gli Indici siano soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione, a seguito di approvazione con decreto del Mef (articolo 9-bis, comma 2, Dl 50/2017). Atteso che l'articolo 5, Dlgs 1/2024 ha rivisto la classificazione delle attività economiche Ateco, si segnala che il provvedimento in esame individua le attività economiche, per le quali è prevista la revisione degli Indici, facendo riferimento alla nuova classificazione Ateco in vigore dal 1° gennaio 2025.

Infine, nell'Allegato 1 al provvedimento sono riportati alcuni dati aggiuntivi (rilevanti per l'applicazione degli Isa) che i contribuenti dovranno dichiarare.

Cooperative compliance

Tax control framework: aggiornamento e integrazione delle linee guida
Provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 29 gennaio 2026)

Il provvedimento aggiorna e integra le linee guida, approvate con il provvedimento agenzia delle Entrate 10 gennaio 2025, per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework – Tcf), per le imprese che aderiscono alla cooperative compliance.

Le linee guida sono utilizzate dalle imprese che vogliono aderire all'adempimento collaborativo e che, quindi, vogliono ottenere una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Il provvedimento in esame contiene due allegati che analizzano:

1) il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option e stock grant da parte di coloro che adottano i principi contabili nazionali;

2) la possibilità di retrodatare una business combination under common control per i soggetti Ias-adopter.

Agevolazioni

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi: modifica della disciplina agevolativa

Viene annunciato che in data 16 gennaio 2026 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il decreto 3 dicembre 2025 volto a sostenere le Pmi che attuano programmi di investimento nel green.

Con tale decreto viene eliminato l’obbligo della diagnosi energetica ex ante, di cui all'articolo 6, comma 3, Dm 13 novembre 2024, quale requisito necessario ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al medesimo decreto. La modifica è finalizzata a favorire la realizzazione dei programmi di investimento in sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali (Missione 7 «REPowerEU» del Pnrr).

Viene, altresì, precisato che le spese già sostenute (o da sostenere) per l’esecuzione della diagnosi energetica continuano a costituire spesa ammissibile alle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Dm 13 novembre 2024.

Agevolazioni

Transizione 4.0: proroga della presentazione della comunicazione di completamento degli investimenti

Il decreto, pubblicato sul sito del Mimit in data 29 gennaio 2026, modificando l’articolo 2, comma 4, Dm 15 maggio 2025, dispone la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione «Transizione 4.0» del sito del Gse.

Le imprese, che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura, hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento.

Le imprese, che hanno ricevuto da parte del Gse la comunicazione di nuova disponibilità di risorse, devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e, conseguentemente, la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026.

Per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 la comunicazione va trasmessa entro il 31 luglio 2026.

Cripto-attività

Cripto-attività: contributo di vigilanza per i soggetti operanti nel settore
Delibera Consob 17 dicembre 2025 ( GU 27 gennaio 2026, n. 21)

La Commissione nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha definito le regole e gli importi del contributo Consob per il 2026 applicabile ai soggetti operanti nel settore delle cripto-attività.

La delibera si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento del controllo sui mercati digitali e sulle attività finanziarie basate su tecnologie decentralizzate, prevedendo obblighi precisi in termini di versamento, scadenze e modalità operative. In particolare, il contributo tende a garantire un equilibrio tra attività di vigilanza e sostenibilità economica, in linea con la progressiva strutturazione di un quadro regolatorio nazionale sulle cripto-attività.

La tabella inserita nella delibera (articolo 3) include, tra i soggetti obbligati al pagamento, gli operatori già attivi nel settore delle valute virtuali, piattaforme di scambio, i fornitori di servizi connessi e altri attori finanziari digitali vigilati dalla Consob. Per ognuno di essi sono indicati la misura del contributo dovuto, il termine e la modalità di pagamento (sistema PagoPA, il cui avviso sarà trasmesso agli interessati entro i 15 giorni antecedenti alla scadenza prevista per il pagamento, ad eccezione dei soggetti esteri che possono pagare con differenti modalità, come il bonifico bancario).

Il mancato corretto versamento comporta l'applicazione di sanzioni e interessi di mora e l'avvio delle attività di recupero coattivo (articolo 40, legge 724/1994).

Dogane

Contributo per l'acquisto di sigilli doganali: determinazione e aggiornamento
Dm 15 gennaio 2026 ( GU 27 gennaio 2026, n. 21)

Il decreto fissa i criteri per la determinazione del contributo dovuto da parte dei dichiaranti doganali per l’acquisto dei sigilli ufficiali forniti direttamente dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'importo dovuto è quantificato sulla base del costo sostenuto dall'Amministrazione doganale per l'approvvigionamento dei sigilli, così come risultante dal contratto di fornitura stipulato, con l'aggiunta di una maggiorazione del 30%, destinata a coprire le spese amministrative sostenute per la gestione, la distribuzione e il tracciamento dei sigilli forniti.

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