Decreto Pnrr e Infrastrutture
Decreto Pnrr e Infrastrutture: tassa sui mini-pacchi rinviata di 3 mesi
Il decreto-legge, in vigore dal 27 giugno 2026, contiene misure urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Pnrr. In particolare, l'articolo 15 differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2026 l'entrata in vigore del contributo, di ammontare pari a € 2, sulle spedizioni di importazioni di modico valore (fino a € 150), previsto dall'articolo 1, comma 126, legge 199/2025.
Si ricorda che la suddetta tassa rappresenta una misura introdotta a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni di valore non superiore a € 150 provenienti da Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea.
Il contributo diventa esigibile al momento dell'importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali (circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 37/D/2025).
Rientrano nel perimetro applicativo della tassa sia gli acquisti effettuati dai consumatori attraverso piattaforme di commercio elettronico, sia quelli realizzati da imprese e operatori economici nell'ambito della loro attività commerciale, come pure gli invii tra privati, compresi i pacchi che contengono beni senza finalità commerciali.
Restano escluse le merci trasportate personalmente dai viaggiatori e dichiarate verbalmente in dogana al loro arrivo, in quanto in tali casi non si realizza una vera e propria spedizione e, di conseguenza, non trova applicazione il contributo previsto dalla normativa.
Resta, invece, confermato il dazio di € 3 sulle importazioni di modico valore, oggetto di vendite a distanza, applicabile dal 1° luglio 2026 (regolamento Ue n. 2026/382).
Decreto Sport e grandi eventi
<i>America's Cup-Napoli 2027</i>: bollo e rimborso Iva
Il decreto-legge, in vigore dal 26 giugno 2026, reca disposizioni urgenti in materia di sport e per lo svolgimento di grandi eventi. In particolare, l'articolo 3 disciplina gli aspetti fiscali relativi alla trentottesima edizione dell'America’s Cup-Napoli 2027.
Nello specifico, si prevede che:
- le autorizzazioni per l'uso temporaneo delle frequenze radio saranno rilasciate senza imposta di bollo e a titolo gratuito;
- gli operatori extra-Ue senza stabile organizzazione in Italia potranno chiedere il rimborso dell’Iva su acquisti e importazioni legati direttamente all'evento, anche senza reciprocità.
Decreto 1° maggio
Decreto 1° maggio: conversione in legge
La legge, in vigore dal 28 giugno 2026, converte con modificazioni il Dl 62/2026 (cd. decreto 1° maggio). La conversione porta con sé alcune modifiche rispetto al testo originario, relative:
- al limite di durata massima dei tirocini extra-curriculari nei gruppi di imprese;
- all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in possesso delle certificazioni di conciliazione vita-lavoro (articolo 8, comma 1, lettera e), Dlgs 184/2025);
- al salario giusto e agli incentivi all’occupazione. Viene precisato che il trattamento economico complessivo sia costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi Ccnl. Sono, in ogni caso, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori;
- alla previdenza complementare. Dal 1° luglio 2026 è fissata al 50% la quota massima del montante finale accumulato che può essere erogata in forma di capitale nell'ambito delle prestazioni pensionistiche a contribuzione definita e a prestazione.
Inoltre:
- in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 giugno 2026) e fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo Ccnl, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale;
- il lavoratore somministrato assunto dal somministrante con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dall'articolo 19, comma 2, Dlgs 81/2015, non superiore a 36 mesi, salvo che il Ccnl applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale.
Decreto Carburanti ter
Decreto Carburanti ter: conversione in legge
La legge, in vigore dal 28 giugno 2026, converte con modificazioni il Dl 63/2026 (cd. decreto Carburanti ter). In sede di conversione sono confluite le disposizioni previste dal Dl 89/2026 (cd. decreto Carburanti quater), ferma restando la validità degli atti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.
Le misure contenute nei provvedimenti indicati riguardano:
- la rideterminazione temporanea delle accise per benzina, gasolio e Gpl;
- un nuovo finanziamento straordinario all'ex Ilva;
- la proroga del credito d’imposta in favore dell’autotrasporto e del settore agricolo, nonché l'introduzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti (per questi il credito viene incrementato fino al 30% della spesa per i fertilizzanti acquistati tra marzo e maggio 2026, al netto dell'Iva). Si segnala che il credito d'imposta contro il caro carburanti si estende anche al trasporto passeggeri. Nello specifico, sono interessate dalla novità le imprese di trasporto con autobus e quelle di noleggio con conducente (Ncc), purché operino con veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI. Accanto all'estensione della platea, il decreto ha rafforzato anche la durata e la dotazione finanziaria del bonus. In particolare, l'articolo 1-ter, comma 1, Dl 63/2026 è intervenuto sull'articolo 3, comma 1, Dl 33/2026, prorogando il periodo agevolato: il credito d'imposta, inizialmente riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026, è stato esteso anche al mese di giugno 2026;
- il differimento, per l’anno 2026, al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni ovvero al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%, dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti Isa, forfetari e minimi, nonché per soci e collaboratori;
- interventi per la promozione della filiera del biogas e del biometano.
E-commerce
Pacchi di modico valore e dazio di 3 euro: modifica al regolamento Ue n. 2015/2446
Il regolamento modifica il regolamento Ue n. 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di € 3 sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a € 150.
Si ricorda che il regolamento Ue n. 2026/382 ha soppresso, con decorrenza 1° luglio 2026, gli articoli 23 e 24 del regolamento Ue n. 1186/2009 (sulla franchigia doganale sulle piccole spedizioni) con l'effetto che le merci di valore intrinseco non superiore a € 150 per spedizione sono ora soggette a dazi doganali e le Autorità doganali sono tenute a riscuotere dazi doganali sulle merci contenute in tale spedizione indipendentemente dal loro valore dichiarato.
Lo stesso regolamento Ue n. 2026/382 ha introdotto un dazio doganale di € 3 per articolo (per ogni rigo esposto in dichiarazione), che in via temporanea colpisce i piccoli pacchi esenti da Iva ovvero spediti per posta.
Il regolamento Ue n. 2026/1022 in esame ha aggiornato l’uso delle dichiarazioni di importazione H7, per dichiarare le merci oggetto del nuovo dazio. Inoltre, ha modificato la definizione di:
- «merci contenute in spedizioni postali»: merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a € 150, vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati definiti all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2, direttiva 2006/112/Ce, esclusi i beni la cui importazione è esente da Iva a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della medesima direttiva, e le merci che beneficiano di misure preferenziali, comprese quelle previste da accordi di unione doganale;
- «operatore postale»: operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire i servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Onu responsabile del trasporto di invii di corrispondenza e merci contenute in un pacchetto o pacco postale.
Si ricorda che per «articolo» s'intendono una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se fornita conformemente ai requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, la stessa origine.


