Iva
Collegamento del Pos con il Registratore telematico: attivato il servizio online
L'agenzia delle Entrate annuncia che è attivo sul suo sito il servizio online che permette il collegamento (virtuale, non fisico) tra Pos e Registratori telematici, come previsto dall'articolo 1, commi 74-77, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).
Per abbinare Pos e Registratori telematici, l'esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al Portale «Fatture e corrispettivi» e associare, tramite il servizio «Gestione collegamenti», la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. All'esercente viene mostrato l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all'agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un Registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'agenzia («Documento Commerciale on line»), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
L'obbligo riguarda le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 ma il suo assolvimento segue questo calendario:
- per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo 2026; per completare la registrazione c'è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile; infatti, il punto 3.1 del provvedimento agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470 ha previsto che «il collegamento ... è effettuato entro quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area riservata del servizio web …»;
- per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l'abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e, comunque, entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi, se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al Registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.
L'agenzia ha messo a disposizione degli esercenti e dei loro consulenti anche una guida dedicata all'argomento in esame, che spiega passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione, nonché alcune Faq di chiarimento su casistiche specifiche. Tra gli argomenti affrontati vi sono i seguenti: la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più Registratori di cassa telematici; l'esclusione dall'obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento.
Riscossione
Decreto Maltempo nel Sud e nelle Isole: sospesi adempimenti, versamenti e anche la rottamazione-quinquies
Il decreto-legge, in vigore dal 27 febbraio 2026, intende far fronte all'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, come pure per fronteggiare la frana di Niscemi.
Tra le varie disposizioni, vengono previste:
- la sospensione dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 di adempimenti e versamenti tributari (ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise), previdenziali, assistenziale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti individuati dal provvedimento. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale dell'Irpef, operate dai soggetti individuati dal provvedimento in qualità di sostituti d'imposta. Sono interessati dalla sospensione anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30, Dl 78/2010, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, Dl 16/2012, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160/2019, ossia gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti impositori. In caso di versamento non si procede al rimborso. Sono sospesi, altresì, per il periodo 18 gennaio-30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le Amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e Centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori individuati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti impoesattivi, come pure quelli relativi alle ingiunzioni, oggetto di sospensione, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, vanno eseguiti entro la medesima data. Quanto ai termini di prescrizione e di decadenza, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 212/2000, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, Dlgs 159/2015, riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali, secondo cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Inoltre, l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione;
- la proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze relativi alla rottamazione-quinquies. Per i soggetti interessati dal provvedimento sono, infatti, prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, legge 199/2025. Di conseguenza, è prorogata di tre mesi la disposizione che prevede che il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenze che allo stesso modo sono prorogate di tre mesi. Slitta anche il termine per l'adesione alla rottamazione-quinquies, per cui il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione entro la fine del mese di luglio 2026 in luogo del 30 aprile 2026, previsto dalla normativa di riferimento. Infine, slitta il termine originariamente previsto al 30 giugno 2026, entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
La sospensione/proroga si applica ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026: a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici; b) danneggiati e per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
Locazioni
Indice dei prezzi al consumo di gennaio 2026
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice (100,4 su base 100 del 2025) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,3%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +0,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,2%.
Sostenibilità e due diligence
Rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza: nuove soglie
Il provvedimento normativo modifica le seguenti direttive: 2006/43/Ce, 2013/34/Ue, 2022/2464/Ue e 2024/1760/Ue.
Le modifiche riguardano gli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e determinati obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
Nello specifico:
- la rendicontazione di sostenibilità diventa obbligatoria per le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti superiori a 450 milioni di euro e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità dev'essere applicato dalle società che, nell'ultimo esercizio per cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio, hanno avuto più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro.
Fiscalità internazionale
Accordo Ue-Mercosur 2026: istituita la nuova zona di libero scambio
L'Accordo tra Unione europea e Mercosur (mercato comune del Sud America) istituisce una zona di libero scambio, con lo scopo di favorire gli scambi commerciali, gli investimenti e l'integrazione nelle catene globali del valore. Viene prevista la riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie, la facilitazione degli scambi, la liberalizzazione dei servizi, la libera circolazione dei capitali e l'apertura dei mercati degli appalti pubblici. Rafforza, inoltre, la protezione della proprietà intellettuale, la partecipazione della società civile e introduce un meccanismo rapido di risoluzione delle controversie, garantendo al contempo la capacità regolatoria delle parti per obiettivi di interesse pubblico.
Dichiarazione sostitutiva unica
Isee 2026: approvato il nuovo modello della Dsu
Con il decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, è approvato il nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessario per il calcolo dell'Isee. Cambia anche l'attestazione e le istruzioni per la compilazione del modello. Le modifiche si sono rese necessarie sulla base di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Tra le principali novità si segnala l'innalzamento della soglia di esclusione dell'abitazione principale dal patrimonio immobiliare: il limite sale a 91.500 euro e arriva a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane.
È previsto anche un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
Le modifiche hanno interessato pure la scala di equivalenza, mediante l'introduzione di una maggiorazione specifica per i nuclei con due figli e aumentando di 0,05 le altre maggiorazioni legate alla presenza di figli.
Viene, inoltre, prorogata al 2026 l'esclusione dal patrimonio immobiliare degli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali, misura pensata per tutelare le famiglie colpite.
Resta confermata la possibilità di presentare la Dsu in modalità ordinaria ovvero in modalità precompilata attraverso il Portale dell'Inps, che integra automaticamente i dati reddituali e patrimoniali disponibili negli archivi fiscali e previdenziali.
L'attestazione Isee sarà resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dsu.
Enti locali
Rendiconto 2025 degli enti locali: linee guida per la relazione dell'organo di revisione
La Corte dei Conti ha approvato le linee guida per la relazione dei revisori degli enti locali sul rendiconto 2025, in attuazione dell'articolo 1, commi 166 e segg., legge 266/2005, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e 4, Dl 174/2012.
Il documento intende monitorare gli aspetti più rilevanti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio in un quadro normativo in continua evoluzione.
Tra le novità si segnalano le precisazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), con attenzione alla fase conclusiva dei progetti e agli effetti contabili sul rendiconto.
Inoltre, nel Questionario allegato alla delibera: a) sono contenute le regole relative al contributo degli enti agli obiettivi di finanza pubblica per il 2025; b) sono recepite le disposizioni sul Fondo pluriennale vincolato introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che incidono sulla gestione delle risorse destinate agli investimenti non ancora impegnati.


