Decreto Carburanti bis

Decreto Carburanti bis: proroga del taglio delle accise e riapertura del bonus Transizione 5.0
Dl 3 aprile 2026, n. 42 ( GU 3 aprile 2026, n. 78)

Il decreto-legge d’urgenza, in vigore dal 4 aprile 2026, contiene una serie di misure relative:

1) alla riduzione delle accise sui carburanti e su altri prodotti energetici. Viene esteso, per soli 20 giorni, il taglio delle accise previsto dal Dl 33/2026. Pertanto, in considerazione del perdurare della guerra nel Golfo con il blocco del canale di Hormuz da parte dell’Iran, la riduzione delle accise sui carburanti maggiormente diffusi, in scadenza il 7 aprile, viene estesa fino al 1° maggio 2026. Le aliquote di accisa per detti prodotti sono fissate nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;

d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo (poiché il valore dell’aliquota di accisa vigente su tale prodotto energetico è pari a 0,00331 euro per metro cubo, si è optato per l’esenzione completa dal tributo).

Inoltre, viene prevista una riduzione delle accise (rideterminata nella misura di 472,90 euro per 1.000 litri) su alcuni altri carburanti e biocarburanti. In particolare, viene prevista la temporanea diminuzione dell’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tali e quali per essere impiegati come carburanti;

2) all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per le imprese agricole, nel limite di 30 milioni per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole. Il bonus è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva. La norma in commento è analoga a quella prevista – in favore delle aziende della pesca – dall’articolo 4, Dl 33/2026 per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026. Il bonus, per il quale non operano i limiti alla compensazione in vigore (articolo 1, comma 53, legge 244/2007; articolo 34, legge 388/2000; articolo 31, Dl 78/2010):

a) è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026;

b) è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;

c) non concorre alla formazione del reddito dell’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Un apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, fisserà le disposizioni attuative;

3) alla riapertura del credito d’imposta Transizione 5.0, che aveva subìto un arresto con l’articolo 8, Dl 27 marzo 2026 n. 38 (percentuale del bonus fissata al 35%), contestato da più parti. Il bonus viene rifinanziato in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni di accesso al bonus Transizione 5.0 e i cui investimenti risultano tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dalle norme. Si tratta di quei soggetti che hanno:

a) presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, Dl 19/2024;

b) ricevuto dal Gse la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal Dm 24 luglio 2024, e che le risorse disponibili risultano esaurite.

Ora, con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B annessi alla legge 232/2016, aumentati delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, il legislatore eleva il contributo alla misura dell’89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l’anno 2026. Resta fermo il termine del 30 aprile 2026, entro il quale il Gse comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’agenzia delle Entrate (articolo 8, comma 2, Dl 38/2026). Parimenti l’utilizzo del bonus dovrà avvenire in compensazione (utilizzando il modello F24) entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, si prevede un contributo destinato alle medesime imprese, in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni di carattere contabile e a quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati. Il Mimit provvederà all’erogazione dei contributi secondo le modalità individuate con proprio decreto.

Irpef

Università non statali: importi detraibili dall'Irpef relativa ai redditi 2025

Sono definiti gli importi massimi delle spese e dei contributi per l'iscrizione ai corsi universitari non statali ai fini della detrazione dall'Irpef lorda sui redditi dell’anno 2025.

Rispetto ai valori indicati nel Dm 20 dicembre 2024, taluni di essi sono stati aumentati (come, ad esempio, le spese per tasse e contributi per i corsi delle università nell'ambito del settore sanitario), mentre altri sono stati ridotti e altri ancora restano invariati.

I limiti di spesa detraibile variano in funzione dell'area disciplinare e della sede territoriale dei corsi.

Inoltre, sono fissati i nuovi importi massimi di spesa detraibili per l'iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello.

Ipo-catastali

Tributi catastali e ipotecari: versamento solo con il modello F24
Provvedimento agenzia delle Entrate 2 aprile 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 2 aprile 2026)

L'articolo 17, Dlgs 241/1997 ha introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali (modello F24).

In applicazione della citata disposizione, il Dm 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario, tra l'altro, al pagamento delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché dell'imposta di bollo e delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale. Tali modalità si sono aggiunte a quelle di riscossione diretta di cui all'articolo 6, comma 3, Dlgs 237/1997.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, Dlgs 237/1997 con il provvedimento in esame:

- viene disposto che, a partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari, derivanti da avvisi di liquidazione, atti di contestazione, irrogazione di sanzioni, siano effettuati unicamente tramite il modello F24;

- viene prevista la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei suddetti tributi. Conseguentemente, è esclusa la riscossione diretta di tali somme da parte degli Uffici provinciali - Territorio, nonché l'annotazione a campione certo di dette somme.

Quanto alla gestione delle somme già versate e ai rimborsi, gli utenti, che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali, possono usarle per tre mesi (fino al 1° settembre 2026) per presentare atti di aggiornamento catastale. Dopo tale periodo, i residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica. Le somme non richieste vengono riversate all'Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all'Ufficio provinciale - Territorio.

Tributi locali

Recupero Ici 2006-2011 Enc: prorogato il termine di presentazione della relativa dichiarazione
Dpcm 26 marzo 2026 ( GU 31 marzo 2026, n. 75)

Il decreto modifica l'articolo 1, comma 1, Dpcm 23 dicembre 2025, in materia di recupero delle somme dovute a titolo di Ici per gli anni dal 2006 al 2011, oggetto di esenzione in violazione della disciplina Ue in materia di aiuti di Stato (articolo 16-bis, Dl 131/2024; cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza 6 novembre 2018 e decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023).

Gli enti non commerciali assoggettati all'Imu o all'Imu/Tasi (articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs 504/1992) che in uno degli anni d'imposta 2012 o 2013 hanno presentato la dichiarazione recante un'imposta a debito superiore a 50.000 annui, o abbiano ricevuto un accertamento da parte dei Comuni per un importo superiore a 50.000 euro devono presentare in via telematica la «Dichiarazione Recupero Ici Enc».

Il termine di presentazione di tale dichiarazione, originariamente fissato al 31 marzo 2026, è differito al 30 settembre 2026, per via delle difficoltà tecniche riscontrate dai contribuenti e dovute alla limitata disponibilità di software di mercato a supporto.

Ne consegue un differimento anche dei termini di versamento dell'imposta oggetto di recupero e dei relativi interessi, che dev'essere eseguito entro 30 giorni dalla scadenza della dichiarazione: il termine slitta al 30 ottobre 2026.

Restano invariati i codici tributo istituiti con la risoluzione 24 marzo 2026, n. 12/E (in ipotesi di versamento spontaneo, gli interessi e le sanzioni vanno versati unitamente all'imposta). È prevista la possibilità di rateizzare le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, se superiori a 100.000 euro, in quattro quote trimestrali di pari importo.

Controlled foreign companies

Cfc: regole di opzione per il regime semplificato
Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 1° aprile 2026)

L'articolo 4, Dl 84/2025 ha apportato modifiche al comma 4-ter dell'articolo 167 del Tuir, al fine di aggiornare le disposizioni concernenti l'applicazione del regime semplificato di tassazione per le imprese estere controllate (Cfc) e di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva.

L'opzione consente, previo pagamento di un importo del 15% dell'utile contabile netto, di evitare la complessità operativa connessa alla determinazione della tassazione effettiva estera.

Con il provvedimento in esame – che sostituisce il precedente del 30 aprile 2024 – si dà attuazione alle suddette disposizioni e vengono precisati:

- l'ambito di applicazione, definendo le caratteristiche e i requisiti soggettivi e oggettivi delle Cfc. L'opzione può essere esercitata dal soggetto controllante solo per le controllate che, nello stesso tempo, producono più di un terzo dei propri proventi in forma di «passive income» (di cui all'articolo 167, comma 4, lettera b), del Tuir) e redigono bilanci sottoposti a revisione e certificazione da parte di soggetti autorizzati nello Stato estero, bilanci che devono poi essere utilizzati anche dal revisore della controllante residente nelle proprie valutazioni. Per le controllate costituite come stabili organizzazioni di soggetti esteri, il requisito riguarda il bilancio della casa madre, comprensivo dei risultati della stabile organizzazione;

- le modalità di esercizio e di revoca dell'opzione. L'adesione al regime dev'essere comunicata dalla controllante all'interno del quadro FC della dichiarazione dei redditi e produce effetti a partire dal periodo d'imposta a cui la dichiarazione stessa si riferisce. In caso di controllo indiretto, l'esercizio dell'opzione spetta comunque alla controllante di ultimo livello. La scelta ha una durata triennale, è irrevocabile per tutto il triennio e, allo scadere del periodo, si rinnova automaticamente salvo espressa revoca. Durante la sua validità, l'opzione si estende anche alle controllate acquisite successivamente, purché soddisfino i requisiti richiesti, senza necessità di un nuovo esercizio formale. Non è prevista la revoca prima della decorrenza del triennio dell'opzione precedentemente esercitata. La revoca può essere effettuata solo allo scadere dei tre anni, tramite la dichiarazione dei redditi relativa al quarto periodo d'imposta, seguendo le stesse modalità previste per l'esercizio dell'opzione;

- la cessazione dell’efficacia dell'opzione. A tal fine occorre distinguere le circostanze che determinano la revoca dell'opzione in relazione a singole controllate da quelle che, invece, comportano la cessazione dell'opzione per tutte le controllate e, conseguentemente, per il soggetto controllante che l'ha esercitata. L'efficacia dell'opzione può, tuttavia, cessare prima dei tre anni nei confronti di una singola controllata se viene meno il controllo da parte del soggetto residente o se non è più soddisfatto uno dei requisiti previsti dal precedente provvedimento del 28 agosto 2017;

- le modalità di determinazione dell’utile contabile netto (che costituisce la base imponibile a cui applicare l'importo del 15%). Il provvedimento in esame ha attribuito rilevanza anche ai fondi per oneri futuri, esclusi dalla determinazione dell'utile contabile netto dalla previgente versione della norma;

- le modalità di pagamento dell’importo, anche nei casi di partecipazioni indirette e/o di più soggetti controllanti residenti. È previsto il rinvio ad un'apposita risoluzione dell'agenzia delle Entrate per la ridenominazione dei codici tributo già istituti per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla formulazione previgente dell'articolo 167, comma 4-ter, del Tuir;

- gli utili distribuiti dalle controllate, per le quali il socio controllante residente ha esercitato l'opzione. Gli utili distribuiti da parte delle società controllate estere durante il triennio sono trattati come utili provenienti da Stati o territori che non rientrano nella categoria dei Paesi a fiscalità privilegiata e sono, quindi, tassati secondo le regole ordinarie previste dagli articoli 47 e 89 del Tuir;

- il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere. Se, durante il periodo di validità dell'opzione, la controllante non ha monitorato i valori fiscali delle controllate estere, potrà riprendere il monitoraggio quando l'opzione viene revocata o cessa, ripartendo da valori pari a zero e senza considerare le perdite pregresse. Se, invece, vuole utilizzare eventuali perdite residue, eccedenze di interessi o di Rol, e valori fiscalmente aggiornati in caso di futura tassazione Cfc, è comunque obbligato a mantenere un monitoraggio continuo dei valori fiscali degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 209/2023 e, pertanto, dal 1° gennaio 2024 per i soggetti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Qualora l'opzione sia stata esercitata ai sensi della previgente disciplina, essa si considera valida anche ai fini della nuova disciplina e decorre a partire dal periodo d'imposta in cui è stata esercitata.

Fiscalità internazionale

Disposizioni Ue sull'insolvenza: novità per imprese e creditori
Direttiva Ue 30 marzo 2026, n. 2026/799 ( GUUE 1° aprile 2026, serie L)

La direttiva ha lo scopo di armonizzare le procedure d’insolvenza nei Paesi membri, al fine di rendere il mercato europeo più efficiente e attrattivo per gli investitori esteri, favorendo il recupero dei crediti (mediante la riduzione delle complessità che derivano dalla convivenza di norme nazionali in materia d'insolvenza diverse ed in alcuni casi contrastanti tra loro) e la continuità aziendale.

Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

- l'introduzione del «pre-pack», strumento volto a consentire la vendita al miglior offerente dell'azienda in esercizio o di un ramo di essa nel corso della procedura d'insolvenza del debitore. Grazie ad esso si potrà negoziare la vendita di un'impresa, in difficoltà finanziaria, prima della formale apertura della procedura d'insolvenza, dando corso a un'esecuzione rapida che permetta, nello stesso tempo, il mantenimento della validità dei contratti che rappresentano un elemento essenziale per la prosecuzione dell'attività;

- il rafforzamento della tutela dei creditori. Ad esempio, viene anticipata l'azione revocatoria, con la quale si consentirà di contestare operazioni eseguite dal debitore insolvente prima dell'avvio della procedura liquidatoria. È prevista anche un maggior coinvolgimento del comitato dei creditori, rafforzando il ruolo dei creditori nella procedura d'insolvenza, allo scopo di garantire un'adeguata rappresentanza anche a soggetti non residenti e ai lavoratori;

- l'ampliamento della responsabilità degli amministratori, invitando gli stessi a presentare la richiesta di apertura della procedura d'insolvenza entro breve tempo (circa tre mesi dal momento in cui si acquisisce la consapevolezza delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa);

- il miglioramento della trasparenza normativa. Ciascun Paese è tenuto a dare visibilità e a pubblicare schede informative chiare sulla sua legislazione in materia d'insolvenza, mettendole a disposizione di tutti gli interessati sul Portale europeo elettronico della giustizia.

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