Imposte dirette

Maxi deduzione per nuove assunzioni 2024: disposizioni attuative
Dm 25 giugno 2024 ( GU 3 luglio 2024, n. 154)

L'articolo 4, Dlgs 216/2023 ha previsto una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni effettuate nel 2024.

L'agevolazione, che trova nel Decreto del Mef le disposizioni attuative, consiste in una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale e spetta ai titolari di reddito d'imprese e agli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) che abbiano esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta del 2024). Detti soggetti non devono trovarsi in liquidazione ordinaria o essere assoggettati a procedure concorsuali.

Il Decreto in esame:

1) individua l'ambito di applicazione dell'agevolazione. Viene precisato che l'agevolazione non è riconosciuta ai soggetti esercenti attività il cui reddito non è determinato analiticamente (es. soggetti in regime forfetario, imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, e coloro che hanno optato per la tonnage tax). I contribuenti «minimi», invece, possono fruire del beneficio in quanto il relativo reddito è determinato analiticamente, anche se con particolari modalità. Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi i lavoratori con contratto di apprendistato) viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito imponibile, di un importo pari al 20% (30% se i nuovi assunti rientrano tra i soggetti meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 del Dlgs 216/2023) del costo riferibile all'incremento occupazionale;

2) fissa il concetto di incremento occupazionale. L'agevolazione spetta a condizione che: a) il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023; b) al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (in generale, al 31 dicembre 2024), il numero di dipendenti, anche a tempo determinato, sia superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (in generale, 2023), ossia se si è verificato il cd. «incremento occupazionale complessivo». In sostanza il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti. In caso contrario, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio. Inoltre, si considera un decremento l'interruzione del contratto di lavoro per motivi fisiologici (es. per pensionamento) a cui fa seguito una nuova assunzione per il normale turn over. Infine: i) rilevano i dipendenti per i quali il relativo contratto è stato convertito da tempo determinato a tempo indeterminato nel 2023 (ai fini dell'incremento occupazionale); ii) i lavoratori a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CNL (ai fini dell'incremento occupazionale/incremento occupazionale complessivo);

3) definisce le modalità di determinazione della maggiorazione. In presenza di un incremento occupazionale, il costo rilevante sul quale applicare la maggiorazione del 20% è individuato nel minor importo tra: a) il costo effettivo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato risultante alla voce B.9) di Conto economico (fa fede il dato contabile); b) l'incremento complessivo del costo del personale risultante alla voce B.9) di Conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (in generale, 2023). I soggetti che adottano regole di bilancio diverse da quelle del Codice civile (es. soggetti Ias adopter) tengono in considerazione l'importo che sarebbe confluito nella voce B.9). La norma ha previsto specifiche limitazioni in presenza di operazioni straordinarie e di soggetti appartenenti ad un gruppo di società. Ad esempio, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate/collegate ai sensi dell'articolo 2359, Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Agevolazioni

Colonnine di ricarica: regole per ottenere il bonus 2024
Dm Imprese e Made in Italy 12 giugno 2024 e Comunicato stampa Mimit ( GU 22 giugno 2024, n. 145)

L’articolo 2, comma 1, lettera f-bis), Dm 6 aprile 2022 (come modificato dal Dpcm 4 agosto 2022) ha previsto un contributo per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (80% della spesa, nel limite di 1.500 euro per i privati e di 8.000 euro per gli edifici condominiali) relativamente alle spese sostenute nel 2022.

Il Dl 198/2022 (Decreto Milleproroghe) ha esteso la misura agevolativa agli interventi effettuati nel 2023 e 2024.

Ora, l’articolo 3 del Decreto Mimit in esame ha fissato le regole attuative dell’agevolazione, per le spese del 2024. In particolare, è previsto che la domanda per ottenere il contributo vada presentata, utilizzando l’apposita piattaforma presente sul sito del ministero, dalle ore 12:00 dell’8 luglio 2024 fino alle ore 12:00 del 22 novembre 2024.

Agevolazioni

Impianti a fonte rinnovabile: individuazione delle zone idonee
Dm Ambiente e Sicurezza energetica 21 giugno 2024 ( GU 2 luglio 2024, n. 153)

Il Decreto – emanato in attuazione dell'articolo 20, Dlgs 199/2021 – reca la disciplina (i criteri) per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In particolare, viene individuato per ogni Regione o Provincia autonoma la ripartizione dell'obiettivo nazionale di potenza da fonti rinnovabili aggiuntiva da raggiungere entro l'anno 2030.

Accertamento delle imposte

Isa: comunicazioni di anomalia per il triennio 2020-2022
Provvedimento agenzia delle Entrate 1° luglio 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 1° luglio 2024)

Al fine di incentivare l'adempimento collaborativo e di evitare il ripetersi di comportamenti errati, sono messi a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli elementi e le informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli Isa (articolo 1, commi 634-636, legge 23 dicembre 2014 n. 190). In questo modo, qualora si riscontrasse l'effettiva presenza di errori od omissioni, sarà possibile porvi rimedio mediante l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Con il Provvedimento in esame sono individuate le anomalie nei dati degli Isa, afferenti il triennio d'imposta 2020-2022, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto fiscale. Le comunicazioni di anomalia saranno anche trasmesse dall'agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall'agenzia delle Entrate sul proprio sito. Gli elementi giustificativi, eventualmente forniti secondo le modalità innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all'interno del Cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

Per il triennio 2020-2022 l'agenzia ha individuato 25 casistiche di anomalia, raggruppate nelle seguenti categorie: 1) incoerenze relative alla gestione del magazzino (es. durata delle scorte); 2) incoerenze tra i dati indicati nel modello Redditi e quelli riportati nel modello Isa; 3) indicazione di cause di esclusione nel modello Redditi; 4) incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali; 5) incongruenza tra Isa applicato e dati strutturali; 6) anomalia nell'indicatore elementare «incidenza degli ammortamenti» (come nel caso in cui non sia stato indicato il valore dei beni strumentali in proprietà oppure se non vi è coerenza tra ammortamenti su beni mobili strumentali e relativo valore); 7) incoerenze tra punteggio Isa pari o superiore a 8 e dati precalcolati (la comunicazione evidenzia i soggetti che, per il 2022, hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 e non hanno utilizzato i dati precalcolati necessari per l'applicazione degli Isa pur avendo a disposizione i dati nel proprio Cassetto fiscale).

Giochi e intrattenimenti

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro: proroga del regime transitorio

Sono stati ulteriormente prorogati (indicativamente di circa 6 mesi) i termini di scadenza del regime transitorio per gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro in uso nelle attività di spettacolo viaggiante e installati nei «padiglioni e sale trattenimento», termini a suo tempo fissati con le Determinazioni 10 giugno 2022, n. 250263 e 27 giugno 2023, n. 359807. Si ricorda che la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi utilizzati nell'ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del Tulps e agli apparecchi collocati all'interno delle attrazioni denominate «padiglioni e sale trattenimento», di cui all'elenco delle attrazioni istituito presso il ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il Dm 3 agosto 2020.

In tale ambito, con le Determinazioni sopra citate, è stato fissato un periodo transitorio, successivamente prorogato, in cui resta valida la disciplina previgente, al fine di consentire l'adeguamento delle apparecchiature alle nuove regole tecniche e amministrative ora applicabili. Con tale proroga, attesa la complessità della disciplina e le difficoltà applicative legate alla nuova regolamentazione, le Dogane hanno inteso uniformare i termini di scadenza a quelli previsti in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, nella prospettiva del più ampio disegno di riordino del settore del gioco pubblico, finalizzato a semplificare anche la disciplina di tale tipologia di apparecchi, evitando nel contempo che alcuni degli apparecchi rientranti nella previgente disciplina debbano essere disinstallati.

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