Accise
Accise 2026: misura applicabile alle sigarette
Ai fini delle verifiche a cui viene sottoposto l'importo totale della tassazione sui tabacchi (articolo 39-octies, comma 3, lettera a), Dlgs 504/1995 – Testo Unico sulle Accise), viene determinata l'incidenza percentuale dell'ammontare dell’accisa specifica sull’importo fisso dell’onere fiscale (prezzo medio ponderato-Pmp di vendita al minuto, riferito all'anno 2025) delle sigarette.
Detta incidenza delle accise sull'intera tassazione (14,48%) rientra nell'intervallo percentuale disciplinato dalla normativa comunitaria (maggiore di 7,7% e inferiore a 76,5%, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, direttiva n. 2011/64/Ue), per cui – relativamente al 2026 – non viene rideterminato l'importo specifico fisso delle accise sulle sigarette.
Decreto Carburanti bis
Decreto Carburanti bis: mancata conversione
Il ministero annuncia la mancata conversione del Dl 3 aprile 2026, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese» (cd. decreto Carburanti bis).
Nello specifico, l'articolo 1, comma 2, legge 22 maggio 2026, n. 88 (di conversione del Dl 27 marzo 2026, n. 38 – decreto Fiscale) ha abrogato il Dl 42/2026. Il legislatore, però, ne ha inserito le disposizioni nel Dl 38/2026 in occasione della sua conversione in legge; inoltre, ha precisato che restano validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati durante la vigenza del decreto abrogato. Sono, inoltre, salvaguardati gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme contenute nel suddetto decreto-legge.
Ad esempio, l'articolo 1, comma 1, lettera a), Dl 42/2026 è stato trasposto nell'articolo 8, Dl 38/2026: la disposizione prevede un aumento degli importi spettanti alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni per i benefici previsti dal Piano Transizione 5.0 del 2025 (commi 1 e 4). In sede di conversione sono stati inseriti due nuovi commi (3-bis e 4-bis) che hanno introdotto un ulteriore contributo, concesso alle imprese in proporzione a specifiche spese sostenute. Si tratta degli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Dnsh) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio Dnsh, rilasciate da soggetti abilitati.
Agevolazioni
Settori editoriale e radio-televisivo: investimenti in tecnologie innovative e fruizione dei contributi
Il decreto definisce le modalità per la fruizione dei contributi, previsti dagli articoli 2 e 3, Dpcm 17 settembre 2025, spettanti a fronte di investimenti in tecnologie innovative, effettuati, rispettivamente, dalle imprese editrici e agenzie di stampa e dalle emittenti del settore radio-televisivo. In particolare, al fine di sostenere la domanda di informazione, attraverso un contributo a fondo perduto, si è inteso concedere una misura agevolativa ai soggetti che nel 2025 abbiano effettuato investimenti nel campo della digitalizzazione editoriale e in tecnologie innovative.
Il decreto è stato adottato a seguito della autorizzazione della Commissione europea, che ha riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue.
Per le imprese editrici di giornali e periodici e agenzie di stampa (articolo 2, comma 1, Dpcm 17 settembre 2025 e articolo 1, comma 3, decreto in esame) costituiscono requisiti per l'accesso al contributo:
a) la sede legale in uno Stato dell'Ue o dello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l'indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione Ateco, con le seguenti specificazioni:
- per le imprese editoriali di quotidiani: 58.12 (edizione di quotidiani);
- per le imprese editoriali di periodici: 58.13 (edizione di riviste e periodici);
- per le agenzie di stampa: 60.31 (attività delle agenzie di stampa);
d) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (Roc), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
e) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
f) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Per gli operatori del settore dell’editoria radiofonica e televisiva (articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), Dpcm 17 settembre 2025 e articolo 2, comma 4, decreto in esame) costituiscono requisiti per l'accesso al contributo:
a) la sede legale in uno Stato dell'Ue o dello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) il possesso di titoli autorizzativi in corso di validità, nel periodo a cui si riferiscono le misure agevolative;
d) per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 2, decreto in esame, la corretta e continuativa diffusione dei marchi associati alle numerazioni LCN di cui si è titolari;
e) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 3, dell'articolo 2, decreto in esame, la corretta e continuativa diffusione dei programmi e dei contenuti radiofonici riconducibili alla concessione e/o all'autorizzazione di cui si è titolari;
f) per gli investimenti sostenuti dai consorzi di imprese editoriali di cui alla medesima lettera c) del comma 3 dell'articolo 2, decreto in esame, attraverso società mandatarie in esclusiva, l'espressa previsione nello statuto della società mandataria che ha sostenuto le spese;
g) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
h) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione Ateco con le seguenti specificazioni:
- per le emittenti radiofoniche: 60.10 (attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio);
- per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video);
i) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Il contributo concorre alla formazione del reddito.
Le imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa, che intendono accedere al contributo per l'anno 2025, possono presentare la domanda nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 29 luglio 2026. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura sul Portale «impresainungiorno», previa autenticazione tramite Spid, Cns o Cie. La domanda dev'essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Gli operatori del settore dell’editoria radiofonica e televisiva, che intendono accedere al contributo per l'anno 2025, possono presentare istanza per via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'Editoria attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante Portale sul sito del Mise, nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 29 luglio 2026.
Per tutte le categorie è previsto l'invio di una sola domanda per impresa richiedente.
Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70%, delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2025 e dichiarati in domanda, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
Il contributo verrà erogato, al netto delle ritenute erariali, mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario e dichiarato nella domanda di accesso.
Crisi d'impresa
Composizione negoziata: nuove istruzioni
Il decreto contiene le nuove istruzioni operative per accedere alla composizione negoziata quale strumento di regolazione della crisi d'impresa, di cui agli articoli 5-bis, 13 e 17, Dlgs 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), come modificati dal Dlgs 136/2024.
In particolare, il decreto aggiorna la guida contenente le istruzioni già vigenti per la soluzione della composizione negoziata (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). Al suo interno sono analizzati:
- il test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, il quale non è un indicatore di crisi (di diagnosi), piuttosto rappresenta uno strumento di prognosi. Esso misura la complessità del percorso di risanamento attraverso il rapporto tra il debito da ristrutturare (A) e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie (B). Indicativamente, una soglia fino a 3 va interpretato nel senso che il soggetto ha difficoltà contenute, per cui l'andamento corrente può essere sufficiente; una soglia tra 3 e 5 significa che il risanamento dipende dall'efficacia delle iniziative industriali. Oltre questa soglia potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda o di rami di essa. Per le imprese minori è previsto un calcolo semplificato, basato su debito scaduto, rate in scadenza nel primo anno e giacenze bancarie, a fronte di flussi determinati dal risultato economico dell'esercizio precedente, rettificato per ammortamenti e componenti straordinarie;
- la check list, che di fatto costituisce una guida alla redazione del piano di risanamento. Essa è rappresentata da una lista di controllo, che ha recepito le migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa, articolata in otto aree tematiche: requisiti organizzativi, situazione contabile aggiornata, cause della crisi e strategie di intervento, proiezioni finanziarie, risanamento del debito, valore di liquidazione del patrimonio, gruppi di imprese e imprese minori. Può essere utilizzata sia dall'imprenditore per costruire il piano sia dall'esperto per verificarne la coerenza. Le proiezioni devono coprire un periodo massimo di 5 anni, salvo giustificate eccezioni, e le stime dei ricavi devono essere confrontate con i dati storici e le prospettive di settore;
- il protocollo per l’esperto indipendente, ossia i requisiti e i compiti dell'esperto, il quale deve decidere se accettare o meno l'incarico entro 2 giorni lavorativi, previa verifica della sua indipendenza (obbligo di non intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore per almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione) e della disponibilità di tempo (l'incarico dev'essere assolto entro 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni). Quanto alla relazione finale, questa deve documentare l'attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l'idoneità della soluzione individuata;
- la formazione degli esperti (corso obbligatorio, fruibile anche a distanza, della durata di 55 ore, articolato in undici moduli tematici che spaziano dal diritto della crisi alla sostenibilità del debito, dalla gestione delle trattative alla normativa bancaria e giuslavoristica);
- l'utilizzo della piattaforma telematica, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza dei ministeri competenti, la quale consente la presentazione delle istanze, la gestione del fascicolo, lo scambio di documenti, la raccolta di offerte in area secretata (virtual data room) e l'archiviazione. In caso di problemi informatici oltre le 24 ore, è prevista una procedura d'emergenza tramite Pec o comunicazione cartacea alla Camera di commercio competente.
Mercato del lavoro
Trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne: recepimento delle disposizioni unionali
Il decreto, in vigore dal 7 giugno 2026, è emanato in attuazione della direttiva Ue n. 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
La norma precisa i concetti di:
- stesso lavoro: prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa, all'interno del medesimo livello retributivo e della stessa categoria legale di inquadramento previsti dal Ccnl applicato;
- lavoro di pari valore: prestazioni lavorative che, pur essendo diverse dal punto di vista pratico, comportano mansioni comparabili. Per stabilire se due lavori diversi hanno lo stesso valore (e richiedono, quindi, la stessa retribuzione), il datore di lavoro e i contratti collettivi non possono usare criteri discriminatori, ma devono basarsi su criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, tenuto conto di competenze, responsabilità e condizione di lavoro, così come di qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifica.
Il decreto introduce una tutela per i datori di lavoro: se l'azienda applica integralmente un sistema di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico previsto da un Ccnl stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, si presume che i criteri siano conformi ai principi di parità e trasparenza retributiva. Resta comunque fermo il diritto del lavoratore di dimostrare l'esistenza di eventuali trattamenti individuali discriminatori.
Il decreto prevede anche nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro, ispirati al principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (parità retributiva anche per occupati del settore privati e del settore pubblico).
Inoltre, vengono previsti standard minimi vincolanti sulla trasparenza retributiva, con obblighi che scatteranno già nella fase di selezione, che proseguirà nel corso dell'intero ciclo del rapporto di lavoro. Ad esempio, già nel bando di assunzione i datori di lavoro dovranno indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia retributiva prevista per la posizione. Ai candidati non potranno essere richieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o precedenti rapporti di lavoro. Questi elementi non potranno essere acquisiti nemmeno indirettamente tramite agenzie di selezione.
Per quel che riguarda il concetto di retribuzione, esso include, oltre all'importo dello stipendio base, anche qualsiasi altra somma o valore versato dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente, in denaro o in natura, al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, così come le somme complementari e variabili (bonus, premi, incentivi o benefit aziendali).
Quanto alla trasparenza, i datori di lavoro dovranno rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica, anche solo mediante rinvio al Ccnl. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di richiedere (al massimo una volta all'anno) e ricevere per iscritto (entro 2 mesi dalla richiesta) i dati sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Sarà lo stesso datore di lavoro a dover informare annualmente i dipendenti del proprio diritto all'informazione, così come delle modalità per esercitarlo.
Infine, per i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti, il decreto prevede la comunicazione di una serie di dati per misurare il gender pay gap, ossia il divario retributivo tra uomini e donne. La prima scadenza per la raccolta dei dati è fissata al 7 giugno 2027 e riguarderà tutti i datori di lavoro con almeno 150 dipendenti. A regime, l'obbligo sarà assolto con cadenza annuale, per le aziende con almeno 250 dipendenti, e triennale, per quelle tra i 150 e i 249 dipendenti. Per le aziende tra i 100 e i 149 dipendenti, si partirà dal 2031 e, anche in questo caso, con aggiornamento ogni 3 anni.


