Accise

Accise su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti: riduzione temporanea
Dm 2 aprile 2026 ( GU 3 aprile 2026, n. 78)

Il decreto introduce una temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate a specifici prodotti energetici utilizzati come carburanti (di cui all'Allegato I del Dlgs 504/1995). La misura viene attivata per compensare l'aumento (rispetto all'ultima previsione) del gettito Iva generato dalla crescita del prezzo internazionale del petrolio greggio, espresso in euro.

Nello specifico, dall’8 aprile e fino al 1° maggio 2026 vengono temporaneamente rimodulate le aliquote relative a benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione.

Le aliquote sono rideterminate nelle seguenti misure:

a) benzina: 587,90 euro per 1.000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 587,90 euro per 1.000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti: 225,27 euro per 1.000 chilogrammi.

Global minimum tax

Global minimum tax: specifiche tecniche per l'invio dei dati della dichiarazione annuale
Provvedimento agenzia delle Entrate 8 aprile 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 8 aprile 2026)

Con il provvedimento agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo d'imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale, di cui all'articolo 53, Dlgs 209/2023.

Con il provvedimento in esame sono definite le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel predetto modello. In particolare, il contenuto e le specifiche tecniche sono riportati nell'Allegato A del provvedimento.

Le modalità di invio si applicano sia ai contribuenti che trasmettono direttamente i dati, sia agli intermediari abilitati.

Global minimum tax

Global Minimum Tax: modalità di presentazione della Comunicazione rilevante
Provvedimento agenzia delle Entrate 9 aprile 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 9 aprile 2026)

Il Dlgs 209/2023 (decreto attuativo della Riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), nel recepire, tra l'altro, la direttiva Ue 15 dicembre 2022, n. 2022/2523, ha introdotto specifici obblighi informativi in capo alle imprese, che sono localizzate in Italia o che sono entità trasparenti costituite secondo le leggi dello Stato, prevedendo la presentazione della Comunicazione rilevante, contenente le informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale.

Il Dm 16 ottobre 2025 ha stabilito modalità, elementi e condizioni per la trasmissione della predetta Comunicazione all'agenzia delle Entrate. In particolare, l'articolo 11 del decreto dispone che con apposito provvedimento – quello in esame – siano definite le modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l'applicazione del decreto stesso.

Il provvedimento, pertanto:

- individua le entità tenute alla Comunicazione rilevante, nonché i casi di esonero ed esclusione. Inoltre, sono individuati i casi in cui l'agenzia delle Entrate chiede la presentazione della Comunicazione rilevante a ogni singola impresa ed entità appartenente al gruppo localizzata in Italia;

- definisce l'ambito soggettivo di applicazione;

- specifica la fonte dei dati e la valuta da utilizzare ai fini dell'indicazione degli importi oggetto di comunicazione;

- individua i termini di presentazione e le modalità di trasmissione della Comunicazione rilevante;

- disciplina la trasmissione delle Comunicazioni correttive;

- precisa lo scambio di informazioni effettuato dall'agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dalla DAC9 e dagli Accordi Qualificati tra Autorità competenti sottoscritti dall'Italia.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di marzo 2026
Provvedimento agenzia delle Entrate 10 aprile 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 10 aprile 2026)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro euro nell’ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Riproduzione riservata Ⓒ