Testi unici
Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto
Il decreto riordina e razionalizza la disciplina in materia di Iva attualmente contenuta, tra l'altro, nel Dpr 633/1972, nel Dl 331/1993 (operazioni intra-Ue), nel Dlgs 127/2015 (fatturazione elettronica e corrispettivi telematici), nel Dl 41/1995 (regime dei beni usati) e nell'articolo 32-bis, Dl 83/2012 (regime Iva per cassa).
In particolare, il decreto contiene norme relative a fatturazione e registrazione delle operazioni, liquidazione e rimborso del tributo, mentre non sono contemplate le disposizioni di legge in tema di accertamento.
La struttura del decreto ricalca il sommario della direttiva 2006/112/Ce, garantendo una maggiore coerenza tra normativa nazionale e normativa Ue:
- soggetti passivi (Titolo III);
- presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
- luogo delle operazioni (Titolo V);
- fatto generatore ed esigibilità (Titolo VI);
- base imponibile e aliquote (Titoli VII e VIII);
- esenzioni e operazioni non imponibili (Titolo IX);
- rivalsa e detrazione (Titolo X);
- volume d’affari (Titolo XI);
- obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
- riscossione, comprensiva di liquidazioni e versamenti (Titolo XIII).
Il decreto contiene anche disposizioni in materia di rimborsi, Gruppo Iva, regimi speciali e regimi di franchigia.
Come per gli altri decreti emanati ai fini della Riforma fiscale (legge 111/2023), anche per il Testo unico Iva le relative norme si applicheranno dall’1° gennaio 2027 (articolo 4, commi 1-5, Dl 200/2025 - decreto Milleproroghe, e articolo 171, del decreto in esame).
Iva
Bozze Iva precompilate: esteso al 2026 il periodo di sperimentazione
Prosegue la fase sperimentale (iniziata con il provvedimento agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, n. 183994), finalizzata alla predisposizione, da parte dell'agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale. L'articolo 4, comma 1, Dlgs 127/2015 prevede che l'Amministrazione finanziaria metta a disposizione dei contribuenti – residenti o stabiliti in Italia - le bozze precompilate dei suddetti documenti.
Con il provvedimento in esame viene annunciata l'estensione di un anno, il 2026 (quindi, a tutte le operazioni del 2026) di tale fase sperimentale, al fine di potenziare e consolidare l'utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti resi disponibili dall'Amministrazione tramite i servizi in cooperazione applicativa.
Con lo stesso provvedimento sono approvate anche le specifiche tecniche aggiornate per l'elaborazione dei registri Iva precompilati, che sostituiscono i tracciati definiti nell'Allegato B al provvedimento 21 luglio 2021. Dalle nuove specifiche sono stati eliminati i riferimenti a documenti non più utilizzati, come quelli relativi alle operazioni transfrontaliere (Esterometro).
Infine, viene annunciato che nel corso del 2026 saranno svolte verifiche per valutare la possibilità, dal periodo d’imposta 2027, di ampliare ulteriormente la platea dei destinatari della dichiarazione Iva precompilata e di arricchire i dati disponibili, includendo anche le informazioni provenienti dalle bollette doganali.
Iva
Modello Intrastat relativo all'acquisto di beni: innalzata la soglia per la periodicità mensile
L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Istat, ha elevato la soglia per presentare il modello Intra-2bis con periodicità mensile (in luogo di quella annuale; la periodicità trimestrale è stata abolita dalla determinazione agenzia delle Dogane e dei Monopoli 493869/2021).
Sono tenuti all'adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti intra-Ue di beni, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, sia stato uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.
La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intra-Ue da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026 (ossia quelli relativi al mese di gennaio).
La modifica è stata resa possibile anche grazie ai «dati fattura» comunicati all'Istat dall'agenzia delle Entrate (regolamento Ue 2019/2152 e convenzione 18 giugno 2024, prot. n. 0269042).
Per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore (approvati con la determinazione agenzia delle Dogane e dei Monopoli 493869/2021). Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito delle Dogane.
Restano ferme, al momento, le periodicità dei modelli:
- Intra-1bis e Intra-1quater: questi vanno presentati, ai fini fiscali, con periodicità: a) trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intra-Ue di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro; b) mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici);
- Intra-2quater: quella mensile scatta in capo ai soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Va ricordato che le soglie sopra indicate operano in maniera indipendente, nel senso che «il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni» (provvedimento agenzia delle Entrate/Dogane 25 settembre 2017, n. 194409).
Agevolazioni
Zes unica e Zls: nuovi modelli di comunicazione per la proroga dei crediti d'imposta
A seguito dell'estensione e del rafforzamento del sistema degli incentivi fiscali destinati agli investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, previsti dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 438-452, legge 199/2025), sono diffusi i nuovi modelli di comunicazione e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, per la fruizione di benefici fiscali per gli investimenti:
- nella Zona economica speciale (Zes unica). Il credito riguarda investimenti in strutture produttive nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (zone «a») e zone assistite di Marche, Umbria e Abruzzo (zone «c»);
- nelle Zone logistiche semplificate (Zls), specificamente individuate come ammissibili agli aiuti a finalità regionale (articolo 13, Dl 60/2024).
La legge di Bilancio 2026, in particolare, ha esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica, anche per le zone assistite delle Regioni Marche e Umbria. Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all'agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa richiesta per l'accesso al beneficio spetta un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del bonus Transizione 5.0 (articolo 38, Dl 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Anche il credito d’imposta per le imprese delle Zls è stato esteso agli anni 2026, 2027 e 2028.
La comunicazione iniziale serve a indicare le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre. Le finestre temporali per l'invio sono identiche per Zes unica e Zls:
- 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti del 2026;
- 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti del 2027;
- 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti del 2028.
La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica tramite il software messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate, la quale entro 5 giorni dall'invio rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto. È possibile sostituire la comunicazione entro la stessa finestra temporale; quelle inviate oltre i termini vengono scartate.
La comunicazione è scartata anche quando l'impresa non ha una partita Iva attiva o quando i dati della struttura produttiva non coincidono con quelli registrati presso l'agenzia.
La comunicazione integrativa è obbligatoria e deve attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per la Zls, devono essere indicati anche gli acconti versati e fatturati dall'8 maggio 2024 (o dalla data del Dpcm istitutivo o modificativo della Zls) e le spese relative a investimenti pluriennali avviati dal 2024.
Le scadenze per l'invio sono le stesse per Zes unica e Zls:
- 3 gennaio – 17 gennaio 2027 per gli investimenti del 2026;
- 3 gennaio – 17 gennaio 2028 per gli investimenti del 2027;
- 3 gennaio – 17 gennaio 2029 per gli investimenti del 2028.
Se la scadenza cade in un giorno festivo o di sabato, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. La trasmissione è esclusivamente telematica. La comunicazione è considerata tempestiva anche se scartata nei termini, purché venga ritrasmessa entro 5 giorni solari. Durante la finestra temporale è possibile sostituire o annullare la comunicazione; l'annullamento comporta la decadenza dal beneficio.
Per gli investimenti non documentabili tramite fattura elettronica o acquisiti tramite leasing, l'utilizzo del credito d'imposta è subordinato alla verifica della certificazione trasmessa tramite il servizio «Consegna documenti e istanze». Si ricorda che l'utilizzo del credito d'imposta è possibile solo dopo la pubblicazione del provvedimento che conferma l'ammontare spettante e il rilascio della seconda ricevuta dell'agenzia, che autorizza l'utilizzo del credito.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla legge (risoluzione n. 39/E/2024).
Infine, se il credito supera l’importo di 150mila euro, o se la somma dei crediti Zes unica/Zls degli anni precedenti porta a superare tale soglia, si applicano le verifiche previste dalla normativa antimafia (Dlgs 159/2011).
Cooperative compliance
Sistema di controllo del rischio fiscale: attuazione del regime opzionale e modello di adesione
Nell'ambito delle disposizioni per l'attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale – disciplinato dall'articolo 7-bis, Dlgs 128/2015 (introdotto dal Dlgs 221/2023) e dal Dm 9 luglio 2025 – è approvato il modello di adesione e sono fissate le linee guida.
Si ricorda che al regime possono accedere i contribuenti (le Pmi) che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire al regime di adempimento collaborativo. L'opzione ha la durata di 2 periodi d'imposta e alla scadenza si rinnova automaticamente per altri 2 periodi, salvo revoca espressa.
Possono godere di un regime premiale le imprese che non possiedono i requisiti dimensionali per l'adempimento collaborativo – in pratica quelle con un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e il 2027 – ma che si sono dotate di un sistema di controllo del rischio fiscale.
Tra i benefici più importanti si ricorda la non applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni fiscali collegate ai rischi comunicati preventivamente tramite interpello (il comportamento del contribuente dev'essere coerente con quanto indicato nell'interpello e non devono esserci condotte fraudolente o simulatorie).
Il modello, approvato con il provvedimento in esame, dev'essere trasmesso via Pec alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it) insieme alla documentazione indicata nell'articolo 2, comma 3, Dm 9 luglio 2025 (documento descrittivo dell'attività dell'impresa, strategia fiscale approvata dagli organi di gestione, documento descrittivo del sistema di rilevazione del rischio fiscale, mappa dei processi aziendali, mappa dei rischi fiscali, certificazione del sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale).
Global minimum tax
Dichiarazione Globe: approvato il modello con istruzioni e modalità di invio
L’articolo 9, comma 1, Dlgs 209/2023 dispone che, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole adottate il 14 dicembre 2021 dall’Ocse e alle disposizioni della direttiva Ue 15 dicembre 2022, n. 2022/2523, è istituita un’imposizione integrativa prelevata attraverso:
a) l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali, in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
b) l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia, in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
c) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione e localizzate in Italia.
L’articolo 53 del citato Dlgs prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa.
Sono tenute a presentare questa dichiarazione fiscale:
a) la controllante capogruppo di cui all’articolo 13, la partecipante intermedia di cui all’articolo 14 e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’articolo 15, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta minima integrativa;
b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano, individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ai sensi dell’articolo 19, comma 2, o dell’articolo 20, comma 3;
c) l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano, individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 7, secondo periodo, e dell’articolo 10 del Dm 1° luglio 2024 sull’imposta minima nazionale.
I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell’imposta.
Con il Dm 7 novembre 2025 sono state stabilite le modalità attuative per gli adempimenti previsti dal predetto articolo 53, commi 1 e 2 (in particolare per gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato Dm, con il provvedimento in esame è approvato il modello con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione. L’invio telematico del modello è effettuato secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito delle Entrate.
Il file contenente il modello può essere formato anche utilizzando il software denominato «DichiarazioneGlobe», disponibile sul sito delle Entrate. I dati contenuti nel modello devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con un successivo provvedimento.


