Dichiarazioni annuali

Modello 770 mensile 2025: proroga del termine per l'invio
Provvedimento agenzia delle Entrate 3 giugno 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 3 giugno 2025)

L'articolo 16, Dlgs 1/2024 (decreto Adempimenti) ha introdotto, in via sperimentale, a partire dall'anno 2025, una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (cd. modello 770), che può essere utilizzata dai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 5. La citata disposizione stabilisce, infatti, che i sostituti d'imposta, in alternativa rispetto alla presentazione del modello 770 (che avviene con cadenza annuale), possano, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24 telematico, comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con apposito provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Al riguardo, con il provvedimento 31 gennaio 2025, n. 25978 l'agenzia ha definito, tra l'altro, gli elementi informativi da comunicare oltre che le modalità e i termini per la trasmissione dei dati. In particolare, al punto 4.5 del provvedimento è stato previsto che i sostituti d'imposta, che si avvalgono delle nuove disposizioni, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, effettuano, entro le ordinarie scadenze, i versamenti tramite il modello F24 e comunicano, entro il 30 aprile 2025, gli altri dati mediante il «Prospetto delle ritenute/trattenute operate» (Allegato 4 del provvedimento).

Al fine di fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici, con il provvedimento in esame è stato prorogato al 30 settembre 2025 il termine per l'invio del richiamato prospetto ed è stato esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendovi, oltre a ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

Assicurazioni

Decreto Polizze catastrofali: conversione in legge
Legge 27 maggio 2025, n. 78 ( GU 30 maggio 2025, n. 124)

L'obbligo di stipula di polizze di assicurazione contro i rischi catastrofali – introdotto dall'articolo 1, commi 101-111, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e disciplinato dal Dm 30 gennaio 2025, n. 18 – subisce alcune modifiche ad opera della legge, in vigore dal 31 maggio 2025, di conversione del Dl 31 marzo 2025, n. 39.

Vengono confermati i termini a partire dai quali scatta l'obbligo, differenziati in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di azienda:

- 31 marzo 2025 per le grandi imprese (fino al 30 giugno 2025, ossia 90 giorni dalla decorrenza dell'obbligo, il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell'eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ai sensi del comma 102 della citata legge 213/2023). Sono grandi imprese quelle che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;

- 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese. Stesso termine per le imprese della pesca e dell'acquacoltura (articolo 19, comma 1-quater, Dl 202/2024).

Cambia, però, il riferimento normativo per la definizione di micro, piccole e medie imprese: non più la Direttiva Ue 2023/2775 (che resta confermata solo per le grandi imprese), ma la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce. Secondo quest'ultima sono medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; sono piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La novità di maggior rilievo è l’introduzione della definizione del parametro da assumere per determinare il valore dei beni (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) da assicurare: si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso. Per: 1) valore di ricostruzione s'intende l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità; 2) costo di rimpiazzo s'intende il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato; 3) costo di ripristino s'intende il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Nel caso in cui l'imprenditore assicuri i beni di proprietà altrui utilizzati per l'attività di impresa, l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale dovrà essere corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza. L'indennizzo percepito dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti nella loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore avrà comunque diritto a una somma pari al lucro cessante fino al 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Inoltre, tra i beni assicurabili (si vedano gli articoli 1-bis, Dl 155/2024 e 1, comma 1, lettera b), Dm 18/2025), vengono inseriti anche gli immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di regolarizzazione, sanatoria o condono. Gli immobili che non rispettano le condizioni imposte dalla norma sono esclusi non solo dalla copertura assicurativa, ma anche dall'accesso a indennizzi o finanziamenti pubblici. Restano non soggetti all'obbligo assicurativo gli immobili in costruzione (come precisato da alcune Faq del Mimit).

Infine, viene escluso lo scoperto (franchigia) fino al 15% per le grandi imprese e per le società controllate e collegate (per coloro che, in luogo di polizze separate, stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo). Più precisamente, l’eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e i premi proporzionali al rischio non si applicano alle grandi imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), Dm 18/2025 e alle società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti di cui alla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di aprile 2025
Provvedimento agenzia delle Entrate 30 maggio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 30 maggio 2025)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2025. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Accertamento delle imposte

Aiuti di Stato e aiuti in regime «de minimis»: invito all'adempimento spontaneo
Provvedimento agenzia delle Entrate 5 giugno 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 5 giugno 2025)

Ai sensi dell'articolo 52, legge 234/2012 e dell'articolo 10, Dm 115/2017, l'agenzia delle Entrate gestisce gli aiuti fiscali «automatici» e «semi-automatici» provvedendo alla loro iscrizione massiva nei registri RNA, SIAN e SIPA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposito prospetto «Aiuti di Stato» delle rispettive dichiarazioni fiscali.

In attuazione dell'articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014 (comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo), il provvedimento in esame dispone che l'agenzia invierà apposito invito a regolarizzare la propria posizione ai beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime «de minimis», per i quali sia stata rifiutata l'iscrizione nei predetti registri per aver indicato nei modelli Redditi, Irap e 770, per il periodo d'imposta 2021, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

La suddetta comunicazione verrà inviata al domicilio digitale e sarà consultabile, da parte del contribuente, nel Cassetto fiscale, accedendo alla propria area riservata sul sito delle Entrate.

Il provvedimento in oggetto prevede che, nel caso di erronea compilazione dei campi «Codice attività ATECO», «Settore», «Codice Regione», «Codice Comune», «Dimensione impresa» e «Tipologia costi» del prospetto «Aiuti di Stato» (ad esempio è stato utilizzato il codice 999 pur in presenza di apposito codice identificativo dell'aiuto), il contribuente debba presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.

A seguito della regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime «de minimis» verranno iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Se non ci sono stati errori di compilazione del prospetto «Aiuti di Stato» e la registrazione dell'agevolazione non è avvenuta, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e restituire l'aiuto non spettante, inclusi gli interessi.

In ogni caso i beneficiari devono corrispondere le sanzioni, usufruendo delle riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso.

Nel provvedimento in esame sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono richiedere informazioni o comunicare all'agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

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