Riforma fiscale
Decreto Successioni e altre imposte indirette: le modifiche alla disciplina
In attuazione dell'articolo 10, legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale), il decreto in oggetto disciplina la materia delle imposte indirette diverse dall'Iva. In particolare, gli interventi attengono a: successioni, donazioni, registro, bollo, tasse per servizi ipotecari e catastali, altri tributi speciali per i servizi resi dall'agenzia delle Entrate.
Le disposizioni previste dal decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2025: si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Le principali novità – suddivise per tributo – sono riportate di seguito:
a) imposta sulle successioni e donazioni. È stato introdotto il principio dell'autoliquidazione del tributo: il pagamento dell'imposta autoliquidata (che quindi diviene imposta «principale»; l'eventuale intervento di rettifica o di accertamento del Fisco determina un'imposta «complementare», che ingloba anche l'imposta «suppletiva») deve avvenire entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione. Quanto alla dichiarazione di successione, è previsto solo il canale telematico per l'invio (invariato il termine di 12 mesi dall'apertura della successione), con l'eccezione dei soggetti non residenti che possono ancora effettuare la spedizione tramite raccomandata. In relazione alla compilazione del modello dichiarativo, non sarà più necessario indicare gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso effettuati negli ultimi sei mesi con i relativi corrispettivi. Inoltre, viene previsto lo svincolo anticipato delle attività cadute in successione, allorché la richiesta provenga dall'unico erede di età non superiore a 26 anni. Le donazioni indirette vengono assoggettate a tassazione, ma solo a determinate condizioni, mentre non sono escluse da imposizione le liberalità d'uso. Infine, quanto alla tassazione dei trust (e degli altri vincoli di destinazione), viene stabilita la tassazione ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari, ossia al momento del trasferimento (o al momento della successione) dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari, con aliquote e franchigie variabili in base al rapporto tra disponente e beneficiario. La norma consente comunque al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, al trustee di assolvere anticipatamente l'imposta, in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione;
b) imposta di registro. Anche per questo tributo si prevede il meccanismo dell'autoliquidazione. Inoltre, viene prevista una procedura informatica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione. Quanto alle modalità di riscossione dell'imposta dovuta per gli atti giudiziari – recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi – le modifiche prevedono che l'agenzia delle Entrate registri il provvedimento a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'agenzia procede, quindi, alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese ovvero del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo e, solo in un secondo momento, in via sussidiaria, nei confronti delle altre parti in causa o del creditore, qualora il tentativo di riscossione nei confronti del debitore sia risultato infruttuoso. Si segnala, infine, l'intervenuta modifica alla disciplina di rendite vitalizie e usufrutto, al fine di evitare le distorsioni del meccanismo di determinazione della base imponibile, conseguenti alle oscillazioni del saggio legale di interesse, in materia di determinazione del valore delle rendite e delle pensioni;
c) cessione di azienda. Viene previsto un ampliamento delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di azienda. In particolare, è possibile, nei casi di cessioni riguardanti l'azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, di applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l'azienda o il singolo ramo, a condizione che sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo. Viene, inoltre, introdotta la previsione secondo cui la base imponibile dell'imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento e sottraendo le passività, così come indicato nel nuovo articolo 51 del Tur;
d) imposta di bollo. Per gli atti da registrare in termine fisso, l'imposta di bollo va assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, mentre per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'agenzia delle Entrate è possibile assolvere l'imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico. La dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, tramite modelli conformi, non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento (articolo 37, comma 1, Dpr 642/1972);
e) Catasto. Circa le intestazioni catastali, al fine di semplificare i relativi adempimenti tributari, si prevede che, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in Catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali non richiede più la presentazione di una domanda di voltura da parte dei soggetti ai quali il diritto si ricongiunge, ma è effettuato d'ufficio dall'agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all'Anagrafe tributaria.
Riforma fiscale
Decreto Dogane: norme complementari al Codice doganale Ue
In attuazione degli articoli 11, 16 e 20, commi 2 e 3, legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale), è stato emanato il decreto in esame, che diviene fonte normativa contenente disposizioni nazionali complementari al Codice doganale Ue (CDU, di cui al Regolamento Ue 9 ottobre 2013, n. 952), in sostituzione dell’abrogato Dpr 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle Leggi Doganali - TULD).
Le principali novità, in vigore dal 4 ottobre 2024, riguardano:
a) i controlli e gli accertamenti. Viene prevista una razionalizzazione del sistema per migliorare l’efficienza e la qualità dei controlli, anche mediante un maggior coordinamento tra agenzia delle Dogane e Guardia di finanza. Al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, si estende il potere di effettuare visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto, i bagagli dei passeggeri ovvero nei confronti della persona, anche al di fuori dagli spazi doganali, stabilendo la competenza esclusiva della Guardia di finanza. In ambito accertativo, si prevede che, nei controlli di laboratorio (ma lo stesso vale nei casi di revisione dell’accertamento, operato successivamente allo svincolo della merce), dopo il rilascio di un verbale di constatazione, il contribuente ha il diritto di attivare il contraddittorio entro il termine di 30 giorni;
b) la natura dell’Iva. Sulla base del decreto in oggetto, l’Iva all’importazione rientra tra i diritti doganali (o diritti di confine). Detta qualificazione pare in contrasto con la giurisprudenza (Corte di Giustizia Ue, sentenze in cause C-714/20 e C-272/13; Corte di Cassazione 17529/2019; 16694/2019; 25646/2018; 8473/2018; più di recente Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18286/2024);
c) la figura del rappresentante doganale, con particolare riguardo alla rappresentazione diretta. Il rappresentante deve essere munito di un apposito contratto di mandato. L’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall’agenzia delle Dogane che verificherà l’assenza di condanne penali, passate in giudicato, e di violazioni gravi e ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività del rappresentante, che saranno fissati con un provvedimento delle Dogane. Spetta comunque il diritto ad operare in rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale, ai CAD e ai soggetti AEO. Resta anche fermo l’obbligo di nominare – da parte di un operatore extra-Ue che intende effettuare importazioni – un soggetto stabilito nella Ue, il quale agirà necessariamente in rappresentanza indiretta (circolare agenzia delle Dogane 40/D/2021), con la conseguente responsabilità in solido prevista dall’articolo 77, paragrafo 3 del CDU;
d) il regime della temporanea esportazione (articolo 72 del Dlgs 141/2024), che dall’elenco dei beni ammessi ha espunto quelli inviati all’estero per il tempo necessario all’esecuzione di lavori o alla produzione di beni;
e) le disposizioni in materia di spedizionieri doganali, con riguardo alle modalità di conseguimento della patente;
f) le disposizioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi;
g) la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Dlgs 231/2001;
h) le provviste di bordo (di aeromobili e navi), per le quali è ora necessaria una dichiarazione di esportazione quale prova dell’avvenuto imbarco;
i) le sanzioni, che sono state rimodulate con il fine di rispettare il principio di proporzionalità, secondo cui esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi e devono tenere conto della natura e della gravità dell’infrazione commessa (tra le tante, Corte di Giustizia Ue 23 novembre 2023, in causa C-653/22 e 8 giugno 2023, in causa C-640/21), pena la loro disapplicazione (Corte di Cassazione 13 luglio 2023, n. 20058 e 11 maggio 2022, n. 14908). Scatta anche il reato (con sanzione penale, che diventa sanzione amministrativa in assenza di dolo) in caso di contrabbando (per omessa dichiarazione o per dichiarazione infedele) con importi dovuti di diritti di confine superiori a 10mila euro.
Compliance
Adempimento collaborativo: revisione del Codice di condotta
Al fine di semplificare la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs 128/2015; Dm 29 aprile 2024) – volto a definire l’implementazione dei sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti – viene meno l’obbligo della sottoscrizione (tra agenzia delle Entrate e contribuenti che optano per l’istituto) del Codice di condotta.
Il nuovo decreto stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, l’osservanza degli impegni assunti nel Codice di condotta rientra tra i doveri stabiliti dal Dlgs 128/2015 che disciplina l’adempimento collaborativo.
Accertamento delle imposte
Processi verbali: modalità per la firma digitale e mista
L'articolo 38-bis, comma 2, Dpr 600/1973, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto Accertamento), consente la firma digitale nei processi verbali.
Il provvedimento ha il fine di disciplinare le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell'agenzia delle Entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, nel caso in cui:
- i contribuenti interessati e gli operatori del controllo siano dotati di firma digitale. Se il contribuente è dotato di firma digitale, il verbale dev'essere inviato da una casella di posta elettronica del funzionario (e-mail istituzionale del personale di verifica) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente o del suo delegato, o all'eventuale domicilio digitale. Dopo la firma elettronica (in formato CADES - CMS Advanced Electronic Signatures - file con estensione .p7m), il documento va rispedito sempre alla e-mail istituzionale dei verbalizzanti, che, a loro volta, lo sigleranno in forma digitale, lo protocolleranno e ne invieranno copia alla Pec del contribuente o del suo delegato (se manca la Pec il verbale viene trasmesso con raccomandata a/r);
- sia necessario effettuare una sottoscrizione mista (digitale e analogica). In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, il personale dell'agenzia delle Entrate incaricato attesta la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82). La consegna al contribuente avviene con le stesse modalità viste per le firme digitali;
- intervenga un rifiuto di sottoscrizione da parte del contribuente o del suo delegato. In detta ipotesi il processo verbale – che deve contenere le motivazioni del contribuente – viene firmato digitalmente solo dal personale dell'agenzia delle Entrate incaricato del controllo.
Servizi telematici
Accesso ai servizi on line: modalità di rilascio della delega unica agli intermediari
L'articolo 21, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 (decreto Adempimenti) ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari (di cui all'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998) all'utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall'agenzia delle Entrate e dall'agenzia delle Entrate-Riscossione. L'individuazione delle modalità di realizzazione della semplificazione introdotta era stata demandata ad un provvedimento dell'agenzia delle Entrate, di seguito commentato.
Nello specifico, viene previsto che i dati relativi al conferimento della delega unica, il cui contenuto minimo è riportato nel fac-simile disponibile sui siti dell'agenzia delle Entrate e dell'agenzia delle Entrate-Riscossione, possano essere comunicati all'agenzia delle Entrate, ai fini dell'attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata. Tali dati possono essere comunicati anche dall'intermediario delegato mediante la trasmissione di un file .xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di Firma elettronica avanzata (Fea) realizzato con la Carta di identità elettronica (Cie) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 del provvedimento stesso. In tale ultima ipotesi, la trasmissione del predetto file avviene previa sottoscrizione del medesimo anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale. Inoltre, la delega può essere comunicata dall'intermediario anche mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di Fea, i cui requisiti sono descritti in apposita convenzione.
Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi che intende delegare.
La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e agevolare gli intermediari nella gestione delle deleghe, è stabilito un termine fisso di scadenza delle stesse (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita). Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell'intermediario a tutti i servizi delegati. In quest'ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.
Il provvedimento detta, inoltre, la disciplina relativa alla conservazione delle deleghe acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell'agenzia delle Entrate, anche presso le sedi degli intermediari.
Le deleghe già attive – secondo le precedenti procedure – sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per il contribuente, di comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le modalità previste dal provvedimento in esame. In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita ad un intermediario per il quale risulta una delega ancora attiva, quest'ultima si considera contestualmente revocata.
Nelle motivazioni del provvedimento viene riportato un esempio: per il contribuente Mario Rossi risultano attive una delega all'intermediario Giovanni Bianchi per il servizio Cassetto fiscale delegato, e una delega all'intermediario Giuseppe Verdi per l'utilizzo dei servizi on line dell'agente della Riscossione. Qualora il contribuente comunichi, con le modalità previste dal provvedimento in esame, il conferimento di una delega all'intermediario Giovanni Bianchi per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e per i servizi on line dell'agente della Riscossione, quest'ultimo intermediario non avrà più la possibilità di accedere al Cassetto fiscale del delegante. Per l'intermediario Giuseppe Verdi resterà, invece, attiva la delega per l'utilizzo dei servizi on line dell'agente della Riscossione fino alla scadenza naturale della stessa ovvero, se successiva, fino al 30 giugno 2026.
Immobili
Superbonus: contenuto, modalità e termini della comunicazione di ulteriori dati
Come previsto dall'articolo 3, Dl 39/2024 (decreto Salva Conti), al fine di monitorare la spesa riferita alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico/miglioramento del rischio sismico agevolabili ai sensi dell'articolo 119, Dl 34/2020, occorre inviare ulteriori informazioni relativi agli interventi agevolati con il Superbonus.
In particolare, sono obbligati alla comunicazione i soggetti che:
a) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA di cui all'articolo 119, comma 13-ter, Dl 34/2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione/ricostruzione degli edifici e alla predetta data non hanno concluso i lavori;
b) dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter menzionato o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione/ricostruzione degli edifici.
I dati devono essere trasmessi:
a) all'Enea per gli interventi di risparmio/riqualificazione energetica. I nuovi dati costituiscono parte integrante delle asseverazioni presentate dal 26 settembre 2024 e, pertanto, vanno rispettati i termini ordinariamente previsti per la presentazione all'Enea dell'asseverazione (90 giorni);
b) al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (Pncs) per gli interventi di miglioramento del rischio sismico. I dati vanno trasmessi entro il 31 ottobre 2024 per i Sal approvati entro il 1° ottobre 2024, ovvero entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del Sal in tutti gli altri casi.
Le altre informazioni richieste attengono ai dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, alle spese sostenute nel 2024 fino al 30 marzo 2024, alle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 al 31 dicembre 2025 e alla percentuale della detrazione spettante per le predette spese.
L'invio (telematico) dei dati va effettuato esclusivamente da un professionista: per gli interventi di efficientamento energetico da un tecnico abilitato al rilascio delle asseverazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 119, comma 13, Dl 34/2020, e dal professionista incaricato della progettazione strutturale (o, in ipotesi di impossibilità non temporanea da parte di quest'ultimo, dal professionista incaricato della direzione dei lavori o del collaudo statico) ai sensi della lettera b) del menzionato comma 13.
L'articolo 3, comma 5, Dl 39/2024 prevede che, in caso di omessa comunicazione dei predetti dati, si applichi una sanzione amministrativa di 10mila euro (in capo ai soggetti che al 30 marzo 2024 hanno già presentato la CILA o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici) ovvero operi la decadenza dall'agevolazione per coloro che hanno presentato la CILA o l'istanza a partire dal 31 marzo 2024 (non è ammessa la remissione in bonis).


