Tributi locali
Recupero Ici degli enti non commerciali: approvato il modello
Il decreto approva il modello telematico per la dichiarazione di recupero dell’Ici, in attuazione dell'articolo 16-bis, Dl 131/2024, come sancito dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e dalle decisioni della Commissione europea 19 dicembre 2012 e 3 marzo 2023.
La misura riguarda gli enti non commerciali che negli anni 2012‑2013 hanno dichiarato, o che comunque sono stati chiamati a versare, Imu/Tasi Enc per oltre 50.000 euro annui.
La dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2026, mentre il versamento dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi. Per le disposizioni attuative si veda il Dpcm 23 dicembre 2025.
Altri tributi
Canone tv: importi invariati per il 2026
Restano invariati anche per il 2026 – rispetto a quelli fissati nelle Tabelle 3 e 4 allegate al Dm 29 dicembre 2014 – i canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione.
Gli importi dei canoni riguardano gli apparecchi radio o tv detenuti fuori dall’ambito familiare (ad esempio, in esercizi commerciali, strutture ricettive, cinema, teatri e locali assimilabili).
Agevolazioni
Agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle Pmi: termini e modalità di invio delle domande
Il comunicato annuncia che è stato pubblicato sul sito del Mimit il decreto 26 gennaio 2026 che contiene i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese. La misura è volta a promuovere la selezione di iniziative imprenditoriali finalizzate all'acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o consolidare competenze del personale nell'ambito della transizione tecnologica, digitale e verde, di cui all'articolo 1, Dm 4 settembre 2025.
Le domande di agevolazione devono essere compilate e presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 2026 e alle ore 12:00 del 14 maggio 2026. Invitalia provvederà, entro 30 giorni dalla data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito lo schema, in base al quale dev'essere redatta la domanda di agevolazione, e la documentazione da allegare alla stessa.
In caso di accoglimento della domanda, le agevolazioni saranno erogate in non più di 2 stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato. La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata solo successivamente allo svolgimento di almeno il 50% delle ore di formazione previste nell'ambito del progetto approvato. La seconda e ultima quota può essere richiesta solo a seguito dell'integrale realizzazione del percorso di formazione agevolato.
Tuttavia, le imprese beneficiarie possono richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento dell'iniziativa di formazione, di importo non superiore al 50% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria.
Gli allegati al decreto 26 gennaio 2026 contengono:
a) le tematiche oggetto delle iniziative di formazione del personale ammissibili alle agevolazioni (Allegato 1);
b) i criteri di valutazione e i punteggi assegnabili alle domande di agevolazione per la determinazione della graduatoria di accesso alla fase istruttoria (Allegato 2);
c) le tariffe orarie regionali da utilizzare per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili (Allegato 3);
d) l'elenco degli oneri informativi previsti dal Dm 4 settembre 2025 e dal decreto in esame (Allegato 4).
Agevolazioni
Fondazioni bancarie: modifiche alle modalità attuative del credito d'imposta a seguito di fusione
L'articolo 24, legge 182/2025 ha modificato la disciplina di cui all'articolo 1, commi 396 e segg., legge 197/2022, la quale ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al Dlgs 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti. Tale credito d'imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del comma 397 del citato articolo 1.
Il provvedimento agenzia delle Entrate 18 dicembre 2023 ha definito le modalità attuative del credito d'imposta, comprese quelle relative all'esercizio della facoltà di cessione.
Con il provvedimento in esame sono disposte le modifiche al provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell'articolo 24, legge 182/2025. In particolare, le modifiche riguardano le modalità con cui l’agenzia delle Entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’Acri, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente; inoltre è prevista la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del bonus riconosciuto alle fondazioni incorporanti beneficiarie dell'agevolazione. Al riguardo, sono stati eliminati gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti dal punto 3.1 del provvedimento del 2023 («il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato»).
Si ricorda che la misura vuole incoraggiare le operazioni di fusione che consentano di salvaguardare il ruolo delle fondazioni nei territori più fragili. Il beneficio consiste in un credito d'imposta, riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti, pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in difficoltà. La somma può essere utilizzata in compensazione oppure ceduta a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.
Anagrafe tributaria
Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica: comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria
Il provvedimento aggiorna le specifiche tecniche approvate con il provvedimento agenzia delle Entrate 21 febbraio 2024 e successivamente aggiornate con pubblicazione sul sito dell'agenzia delle Entrate in data 13 gennaio 2025, riguardanti le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. L'aggiornamento prevede un'implementazione di ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte con la legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), la quale ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l'anno 2025 sono state confermate anche per l'anno 2026 dalla legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026).
In particolare, per le spese sostenute negli anni d'imposta 2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute (30% per le spese sostenute nel 2027). La percentuale di detrazione è elevata al 50% (36% per le spese sostenute nel 2027) nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, implementato al fine di consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell'immobile. Tale informazione è trasmessa all'agenzia delle Entrate solo qualora il condomino l'abbia comunicata all'amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d'imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell'amministratore è comunque facoltativa.
È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al bonus verde, in quanto tale detrazione non è stata prorogata, ed è stato inserito l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell'aliquota che rimane ferma al 5%.
Infine, con riferimento agli interventi da Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020), la cui percentuale di detrazione decresce in funzione dell'anno di sostenimento della spesa, è stata indicata l’aliquota applicata alle spese sostenute nell’anno 2025, pari al 65% in misura ordinaria e al 110% al verificarsi di particolari condizioni.


