Irpef
5 per mille: invio delle domande da parte delle Asd non inserite nell'elenco permanente
Dal 10 marzo al 10 aprile 2026 le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare domanda per accedere al 5 per mille (Dpcm 23 luglio 2020) dell'Irpef 2026, tramite procedura telematica sul sito dell'agenzia delle Entrate o del Coni.
L'obbligo riguarda esclusivamente le Asd di nuova costituzione, quelle che non si sono iscritte lo scorso anno o che in precedenza non possedevano i requisiti necessari. Al contrario, non è richiesto alcun adempimento burocratico per le Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Coni.
Inoltre, entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Asd iscritte (entro il 30 aprile 2026 il legale rappresentante o un delegato potrà richiedere all'Ufficio territoriale competente la correzione di eventuali errori materiali), mentre entro il 10 maggio 2026 verranno pubblicati gli elenchi definitivi.
In caso di mancata iscrizione entro il termine, è possibile regolarizzare la posizione entro il 30 settembre 2026 (articolo 2, comma 2, Dl 16/2012, cd. remissione in bonis), pagando (senza compensazione) una sanzione di 250 euro con il modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Infine, nel comunicato in esame vengono chiarite le regole che devono essere seguite da altre categorie di beneficiari, come ad esempio Onlus ed Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017): gli Ets devono rivolgersi al ministero del Lavoro, gli Enti della ricerca scientifica al ministero dell'Università e quelli della ricerca sanitaria al ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti saranno online entro il 31 marzo 2026. A seguito della soppressione dell'Anagrafe delle Onlus dal 2026, gli Enti interessati, per mantenere il beneficio (non essendo più applicabile il regime transitorio di cui all'articolo 9, comma 6, Dl 228/2021, prorogato fino al 31 dicembre 2025), devono iscriversi al Runts entro il 31 marzo 2026, anche se già inclusi negli elenchi permanenti basati sull'accreditamento al 31 dicembre 2025.
Tributi locali
Imu: fissati i coefficienti 2026 per i fabbricati del gruppo catastale «D»
Il decreto, pubblicato sul sito del Mef (www.finanze.gov.it), individua (aggiorna) i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile valida per il calcolo dell'Imu dovuta dalle imprese per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (immobili a destinazione speciale o particolare, come alberghi, ospedali, palestre, capannoni e centri commerciali), non iscritti in Catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati. In questi casi, la base imponibile è determinata facendo riferimento ai costi di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l'altro, del costo del terreno e delle spese incrementative e al lordo delle quote di ammortamento – risoluzione Mef 6/DF/2013), distintamente contabilizzati in bilancio (articolo 1, comma 746, legge 160/2019 - legge di Bilancio 2020).
Ai valori esposti nelle scritture contabili, per determinare l'imponibile, vanno applicati i coefficienti pubblicati ogni anno dal Mef, fissati tenendo conto anche dei dati ufficiali (Istat e Mise) sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. I coefficienti, che dal 2020 sono utilizzabili anche per ricavare la base imponibile per l'applicazione dell'Impi, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (articolo 38, comma 2, Dl 124/2019), sono stabiliti per il 2026 nelle seguenti misure:
anno 2026 = 1,01; anno 2025 = 1,03; anno 2024 = 1,02; anno 2023 = 1,00; anno 2022 = 1,15; anno 2021 = 1,25; anno 2020 = 1,25; anno 2019 = 1,25; anno 2018 = 1,28; anno 2017 = 1,31; anno 2016 = 1,29; anno 2015 = 1,28; anno 2014 = 1,27; anno 2013 = 1,27; anno 2012 = 1,29; anno 2011 = 1,35; anno 2010 = 1,37; anno 2009 = 1,38; anno 2008 = 1,44; anno 2007 = 1,48; anno 2006 = 1,52; anno 2005 = 1,57; anno 2004 = 1,66; anno 2003 = 1,72; anno 2002 = 1,78; anno 2001 = 1,82; anno 2000 = 1,88; anno 1999 = 1,91; anno 1998 = 1,93; anno 1997 = 1,98; anno 1996 = 2,05; anno 1995 = 2,11; anno 1994 = 2,17; anno 1993 = 2,22; anno 1992= 2,24; anno 1991 = 2,28; anno 1990 = 2,39; anno 1989 = 2,50; anno 1988 = 2,61; anno 1987 = 2,83; anno 1986 = 3,04; anno 1985 = 3,26; anno 1984 = 3,48; anno 1983 = 3,70 e anno 1982 e precedenti = 3,91.
Anagrafe tributaria
Acquisto di elettrodomestici: comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria
Il Dm Imprese e Made in Italy 3 settembre 2025 ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 107, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), in forma di voucher (generato dalla piattaforma informatica gestita da PagoPa S.p.a.), concesso all'utente finale maggiorenne per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica è riconosciuto un contributo in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l'utente finale ha un Isee ordinario inferiore a 25.000 euro annui. Detto contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
I dati relativi ai voucher utilizzati dai richiedenti sono comunicati all'agenzia delle Entrate, con riferimento all'anno in cui gli stessi sono stati accettati dai venditori degli elettrodomestici, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, Dlgs 175/2014, nonché ai fini dell’attività di controllo.
Con il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, Dm Imprese e Made in Italy 22 ottobre 2025, sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati suddetti.
Bilancio
Fondazioni bancarie: accantonamento 2025 alla riserva obbligatoria
Il decreto individua, per l'esercizio 2025, la misura dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, fissato nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio, e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo, fissato in misura non superiore al 15% dell'avanzo dell'esercizio, per le Fondazioni bancarie.
Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il 25% dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. Le Fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all'Autorità di vigilanza, incrementare tale percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale. Tuttavia, non è consentito effettuare l'accantonamento, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.
Appalti
Patente a crediti: istituite le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti
Sono istituite a livello regionale le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente nei cantieri,previste dall'articolo 27, Dlgs 81/2008. La competenza delle Commissioni è determinata in base alla sede legale dell'impresa o al domicilio del lavoratore autonomo richiedente.
L'istanza telematica dev'essere presentata, dall'impresa o dal lavoratore autonomo interessati all'integrazione dei crediti, alla Segreteria della Commissione competente, allegando la documentazione a supporto.
Le Commissioni si riuniscono nelle sedi dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, anche in videoconferenza, e la convocazione avviene generalmente entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa.
Nel corso delle riunioni vengono individuati gli adempimenti necessari per consentire il recupero dei crediti.
Mercati finanziari
Intermediazione finanziaria: adeguamento del Tuf alle nuove norme Ue
Il decreto, in vigore dal 6 marzo 2026, apporta modifiche al Testo Unico della finanza (Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58) al fine di adeguarlo alle disposizioni unionali (regolamenti Ue 2023/2631; 2023/2845; 2024/791; 2024/2987; direttive Ue 2023/2864 e 2024/790).
Inoltre, sono emanate disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal Dlgs 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva Ue 2021/2101.
Dichiarazioni annuali
Mud 2026: approvato il nuovo modello
È approvato il nuovo Modello Unico di dichiarazione ambientale (Mud) relativo ai dati del 2025, che sostituisce quello adottato l'anno precedente (Dpcm 29 gennaio 2025).
Il Mud va trasmesso alla Camera di Commercio competente (in genere in modalità telematica) e comprende diverse sezioni, tra cui rifiuti, imballaggi, Raee e veicoli fuori uso.
Nel modello trovano spazio numerose informazioni, volte a indicare quanti e quali rifiuti sono stati prodotti e/o gestiti durante il corso dell'anno precedente.
Tra gli altri, l'obbligo di presentazione è posto in capo alle imprese che gestiscono rifiuti, agli operatori del recupero e smaltimento e ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi o di determinati rifiuti non pericolosi.


