Accise

Accise su carburanti: riduzione prorogata fino al 3 luglio prossimo
Dm 5 giugno 2026 ( GU 6 giugno 2026, n. 129)

Il Mef ridetermina le aliquote di accisa sui carburanti, in considerazione delle maggiori entrate Iva dovute all'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio registrato nel mese di maggio 2026. Nello specifico, la riduzione comporta minori entrate stimate in 149,4 milioni di euro, coperte interamente utilizzando parte del maggior gettito Iva riscosso nel periodo compreso tra il 1° e il 31 maggio 2026.

La proroga della riduzione già in vigore (articolo 4, Dl 89/2026) si estende alle aliquote di accisa su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante e gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti.

La norma opera per il periodo che va dal 7 giugno al 3 luglio 2026 e stabilisce la riduzione di 5 centesimi per la benzina e per il gasolio (6,1 centesimi considerando l'impatto dell'Iva). In questo modo vengono allineate le accise su benzina e gasolio, fissandole entrambe a 622,90 euro per mille litri.

Nel dettaglio, le aliquote temporanee risultano così fissate:

- benzina: 622,90 euro per 1.000 litri;

- gasolio usato come carburante: 622,90 euro per 1.000 litri (rispetto ai 472,90 euro per 1.000 litri previsti dalla precedente riduzione);

- Gpl usato come carburante: 242,77 euro per 1.000 chilogrammi;

- gas naturale usato come carburante: 0 euro per metro cubo.

Agevolazioni

Decoder digitali televisivi: criteri e modalità per il contributo sull'acquisto
Dm Imprese e Made in Italy 19 maggio 2026 ( GU 9 giugno 2026, n. 131)

Il decreto fissa i criteri e le modalità per la concessione del contributo economico destinato all'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari.

Il bonus spetta nella misura massima del 70% del costo d'acquisto ed entro il limite di 30 o 70 euro, a seconda che si tratti di decoder terrestri standard o satellitari.

La misura agevolativa spetta all'utente finale in forma di voucher, fruito attraverso il venditore (che si collega alla piattaforma informatica gestita da PagoPA) che applica uno sconto in fattura di pari importo.

Il contributo, gestito secondo l'ordine di presentazione delle istanze, è riconosciuto per l'acquisto di un solo apparato per famiglia anagrafica che risulti in regola con il pagamento del canone Rai, purché nessun componente abbia già fruito di precedenti bonus per la stessa finalità.

Statuto dei diritti del contribuente

Istanze di consulenza giuridica: regole procedurali
Provvedimento agenzia delle Entrate 8 giugno 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 8 giugno 2026)

Il Dlgs 219/2023, in attuazione della delega di cui alla legge 111/2023, ha introdotto l'articolo 10-octies, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di disciplinare l'istituto della consulenza giuridica.

I soggetti interessati alla presentazione delle richieste di consulenza giuridica, per i tributi di competenza dell'agenzia delle Entrate, sono i seguenti: associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, enti pubblici, Regioni ed enti locali, Amministrazioni statali per quesiti di carattere generale e non relativi a un singolo contribuente. L'articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs 192/2025 ha chiarito, abrogando il generico riferimento agli enti privati, che sono legittimati alla presentazione delle istanze esclusivamente i soggetti elencati all'articolo 10-octies; inoltre, sono legittimati anche i soggetti non residenti. Considerato che tali disposizioni disciplinano solo le istanze presentate dai predetti soggetti, il provvedimento non contiene le disposizioni applicative in materia di «consulenza giuridica interna», ossia attivata dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, ancorché – per quanto compatibili – sono applicabili le medesime modalità di gestione delle istanze di consulenza giuridica stabilite dal provvedimento in commento.

I chiarimenti interpretativi devono essere richiesti su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

Il provvedimento in esame fissa le regole concernenti, in particolare:

- le modalità di presentazione delle istanze: le richieste possono essere formulate in forma libera, sono esenti da bollo e devono essere firmate dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale) del soggetto legittimato a presentarle. L'inoltro deve avvenire tramite Pec all'indirizzo competente. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite il servizio telematico dedicato, predisposto dall'Amministrazione, la cui attivazione sarà comunicata sul sito dell'agenzia. Il rappresentante deve dichiarare di non essere a conoscenza dell'esistenza di controlli in corso o non ancora conclusi, né comunque definiti tramite ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o a seguito di giudicato, nei confronti dell'istante e dei soggetti associati o rappresentati, con riferimento alla stessa questione interpretativa oggetto del quesito. Detto obbligo – ossia la dichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 47, Dpr 445/2000) che non vi sono attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione interpretativa, sia nei confronti dell'ente istante che dei propri associati/rappresentati (il riferimento è a verifiche fiscali, avvisi di accertamento, questionari, liquidazioni, controlli formali, istanze di rimborso/autotutela pendenti) – evidenzia la natura meramente interpretativa e deflattiva dello strumento);

- l'individuazione degli Uffici a cui le istanze vanno trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte: le domande devono essere presentate, di norma, alle Direzioni regionali competenti sulla base del domicilio fiscale del soggetto istante per gli enti pubblici territoriali ed enti locali e per le associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali che abbiano rilevanza regionale. Fanno eccezione le consulenze inoltrate dai non residenti, dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici di rilevanza nazionale, dalle rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria e dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli Ordini professionali, che devono essere indirizzate, invece, alla Divisione Contribuenti dell'agenzia. In caso di invio a un Ufficio non competente o a un indirizzo Pec errato, la richiesta viene comunque trasmessa all'Ufficio corretto, con decorrenza dei termini a partire dal momento della ricezione da parte della struttura competente, dandone comunicazione all'istante. Gli indirizzi Pec sono indicati nell'allegato A al provvedimento in esame. I non residenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, devono utilizzare la casella di posta elettronica ordinaria indicata nello stesso allegato A (div.contr.interpello@agenziaentrate.it). Le Direzioni regionali, inoltre, possono rimettere le pratiche alla Divisione Contribuenti nei casi più complessi o incerti, che fornirà direttamente la risposta;

- le modalità di comunicazione delle risposte: la consulenza giuridica viene fornita per iscritto e motivata entro 120 giorni dalla data di ricezione (articolo 4, Dm 24 giugno 2025). I termini fissati, sia per l'Amministrazione sia per il richiedente, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto e, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è differita al primo giorno lavorativo utile. Le risposte relative ai quesiti ritenuti ammissibili sono, inoltre, pubblicate sul sito dell'agenzia per garantire trasparenza e diffusione dei chiarimenti forniti;

- altre regole concernenti la procedura: la fase istruttoria prevede che, se la domanda risulta incompleta ma regolarizzabile, l'Ufficio inviti il richiedente a integrarla entro 30 giorni dalla ricezione. Il contribuente deve fornire quanto richiesto entro i successivi 30 giorni, facendo decorrere da quel momento i termini per la risposta. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia sufficiente per fornire un parere, l'agenzia può richiedere un'unica integrazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o dalla sua regolarizzazione. Il richiedente è tenuto a trasmettere quanto richiesto entro 60 giorni oppure a motivare l'eventuale impossibilità; anche in questo caso, i termini per la risposta decorrono solo dalla ricezione di una documentazione completa. Durante l'istruttoria è, inoltre, possibile che l'Ufficio richieda un parere preventivo ad altre Amministrazioni: in tale ipotesi l'istante viene informato e i termini restano sospesi, ma, se il parere non perviene entro 60 giorni, l'istanza viene dichiarata improcedibile. Se, invece, il richiedente non rispetta i termini per integrare o regolarizzare la domanda, l'Amministrazione la considera rinunciata e ne dà comunicazione. La richiesta può in ogni caso essere ritirata in qualunque fase della procedura.

Cooperative compliance

Adempimento spontaneo: anomalie Iva e modalità di regolarizzazione
Provvedimento agenzia delle Entrate 9 giugno 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 9 giugno 2026)

Il provvedimento definisce le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni relative a possibili anomalie Iva riferite al periodo d’imposta 2025, per favorire l’adempimento spontaneo.

A tal fine vengono utilizzati i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi dai contribuenti soggetti passivi Iva al fine di verificare, in relazione al periodo d'imposta 2025, i casi di:

omessa presentazione della dichiarazione annuale;

- trasmissione della dichiarazione con mancata compilazione dei quadri VE e/o VJ (in presenza di operazioni soggette a reverse charge);

- dichiarazione di operazioni attive per un ammontare fino a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

L'invio delle comunicazioni avviene tramite Pec, ma possono anche essere consultate nel cassetto fiscale del contribuente.

I contribuenti, direttamente o tramite intermediari abilitati, possono richiedere ulteriori informazioni oppure segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'agenzia che motivano la discrepanza rilevata, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione Iva 2026 è ancora possibile sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dall'ordinario termine di scadenza, 30 aprile 2026), con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento.

Nelle ipotesi di altri errori od omissioni relativi alle dichiarazioni presentate è possibile regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione integrativa, fatto salvo il versamento delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi.

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