Accise

Accisa sul tabacco: aliquote invariate nel 2025
Dm 23 aprile 2025 ( GU 12 maggio 2025, n. 108)

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/Ue viene previsto che per il 2025 non sia necessario rideterminare l'importo dell'accisa sul tabacco lavorato.

Viene, pertanto, confermata l'incidenza percentuale dell'aliquota delle accise applicata per il 2024 (la quale, secondo la direttiva citata, non può essere inferiore al 7,5% o superiore al 76,5% dell'importo dell'onere fiscale totale) anche per il 2025, pari al 13,93%.

Accise

Accise sui carburanti: revisione della materia

Il decreto, emesso di concerto con il Mef, il Mit e il ministero dell'Agricoltura in attuazione del Dlgs 28 marzo 2025, n. 43 (revisione delle disposizioni in materia di accise), dispone la revisione delle accise sui carburanti, con conseguente rideterminazione delle aliquote.

Il Dlgs 43/2025 ha disposto l'avvicinamento delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa.

Per realizzare tale avvicinamento, il decreto in esame ha determinato una variazione, rispettivamente in diminuzione e in aumento, dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio impiegato come carburante, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro. In particolare, le accise sono fissate a:

- 713,40 euro per mille litri di benzina;

- 632,40 euro per mille litri di gasolio usato come carburante.

Agevolazioni

Decreto Pubblica amministrazione: conversione in legge
Legge 9 maggio 2025, n. 69 ( SO n. 16 alla GU 13 maggio 2025, n. 109

La legge, in vigore dal 14 maggio 2025, converte con modificazioni il Dl 14 marzo 2025, n. 25 (cd. decreto Pa), recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche amministrazioni.

Nel corso dei lavori parlamentari di conversione è rimasto immutato l'articolo 19, Dl 25/2025 che, ai commi 5-9, ha fissato la riapertura dei termini per il riversamento spontaneo dei crediti d'imposta R&S (articolo 3, Dl 145/2013) già fruiti ma non spettanti. Grazie a questa disposizione, i soggetti, che dovevano effettuare il riversamento a dicembre 2024, possono restituire, anche in tre rate, gli importi dovuti entro il prossimo 3 giugno.

Più precisamente, viene stabilito che:

- il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento è riaperto sino al 3 giugno 2025;

- il pagamento delle somme può avvenire in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

Se l'atto di recupero del credito è definitivo quando si è presentata l'istanza, bisogna riversare tutto entro il 3 giugno 2025. L'importo del credito dev'essere riversato senza compensazione e mediante il modello F24.

Le altre novità tributarie riguardano:

- il termine (di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, Dl 228/2021) per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, che slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti dai Comuni con proprio regolamento;

- la ricostituzione del Consiglio Superiore dell'Economia e delle Finanze come organo di consulenza incardinato all'interno del Mef, che tra l'altro affiancherà il Governo per l'attuazione della riforma fiscale e per la redazione di un codice tributario. L'organo consuntivo sarà istituito presso il Mef come organo di studio e di alta consulenza nelle materie economico-finanziaria, fiscale e nella disciplina anti-riciclaggio. I componenti non potranno superare le 10 unità e saranno nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze all'interno delle seguenti categorie:

- ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza con grado non inferiore a generale di divisione;

- dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione;

- professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio.

Agevolazioni

Tax credit Transizione 4.0 per il 2025: nuovo modello di comunicazione

Il decreto, pubblicato nel sito del Mimit, stabilisce il contenuto del modello, le modalità e i termini per l'accesso al credito d'imposta spettante ai soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (beni materiali nuovi di cui all'Allegato A alla legge 232/2016), a seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 445-448, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Viene previsto l'obbligo di inviare un modello di comunicazione:

- per la prenotazione delle risorse (comunicazione preventiva), relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro. Il termine ultimo per la trasmissione del modello è fissato al 31 gennaio 2026 (per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025); nel modello vanno indicati l'ammontare complessivo degli investimenti agevolati che s'intendono effettuare e il relativo credito d'imposta prenotato. Ai fini prenotativi rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva. In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive. Il Mimit invia all'agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Mimit all'agenzia delle Entrate;

- per la conferma di acconto. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;

- di completamento. Il modello di comunicazione va trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati al 30 giugno 2026.

Le disposizioni del decreto in esame si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulti verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che, alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025), hanno comunicato con il modello di cui all'Allegato 1 al Dm 24 aprile 2024 gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 446, legge 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva (ovvero di completamento). Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell'acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti. Le imprese, che non si adeguano entro il termine di 30 giorni, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il precedente decreto.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la prenotazione, si applicano invece le disposizioni di cui al Dm 24 aprile 2024, essendo, quindi, esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione. Pertanto, per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la prenotazione, il modello va trasmesso:

- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;

- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

Riscossione

Bradisismo nei Campi Flegrei: sospensione di adempimenti e versamenti
Dl 7 maggio 2025, n. 65 ( GU 7 maggio 2025, n. 104

Il decreto-legge – in vigore al 22 maggio 2025 e finalizzato a integrare il quadro normativo volto a gestire e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023, dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, e a ridurre il rischio idrogeologico presente nei territori colpiti – definisce (articolo 11) misure fiscali per far fronte al fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare, viene prevista la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi, assistenziali e in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025.

La sospensione opera per gli adempimenti in scadenza nel periodo che va dal 13 marzo al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini relativi ai versamenti dei dazi doganali e delle accise.

La misura di favore interessa anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, come pure i mutui e i finanziamenti di imprese e società che al 13 marzo 2025 avevano la sede legale od operativa negli immobili danneggiati.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dagli articoli 29 e 30, Dl 78/2010 (non ancora affidati all’agente della Riscossione), o alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (Regio decreto 639/1919), riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Godono della suddetta sospensione i soggetti, da individuare con un decreto della protezione civile, che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, negli immobili:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 e del 15 marzo 2025 che ha colpito la zona dei Campi Flegrei;

- danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, era stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.

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