Iva

Split payment: meccanismo applicabile fino al 30 giugno 2029

Con la decisione in commento la Ue ha rinnovato l’autorizzazione, in favore dell’Italia, ad applicare il meccanismo Iva dello split payment (o scissione dei pagamenti), di cui all'articolo 17-ter, Dpr 633/1972.

L'autorizzazione ha prorogato il meccanismo fino al 30 giugno 2029, ma ha anche precisato che la misura si applica con effetto dal 1° luglio 2026, senza soluzione di continuità. In tal senso si era già espresso il Mef attraverso il comunicato 30 giugno 2026, n. 77.

Agevolazioni

Agevolazioni alle imprese: variazione del tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il comunicato informa che il decreto Mimit 26 giugno 2026, pubblicato sul sito dello stesso ministero, ha aggiornato il tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° luglio 2026 – in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 3,71%.

L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e, comunque, ogni volta che il tasso medio, calcolato nei 3 mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Agevolazioni

Bonus elettrodomestici 2025: termine per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei venditori

Il Mimit fissa il termine ultimo di presentazione, da parte dei venditori, delle istanze di rimborso, relative al bonus elettrodomestici 2025.

Nello specifico, la presentazione delle istanze di rimborso relative al suddetto bonus è consentita entro e non oltre le ore 23:59 del 4 settembre 2026; le istanze che perverranno dopo tale termine non saranno liquidate.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di giugno 2026
Provvedimento agenzia delle Entrate 14 luglio 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 14 luglio 2026)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di giugno 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Cooperative compliance

Adempimento spontaneo: comunicazioni per anomalie Isa relative al periodo d'imposta 2024
Provvedimento agenzia delle Entrate 14 luglio 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 14 luglio 2026)

Il provvedimento definisce gli elementi e le informazioni, messi a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza (ai sensi dell'articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo), relativi a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli Isa (articolo 9-bis, Dl 50/2017) per il periodo d’imposta 2024.

Le anomalie riscontrate vengono messe a disposizione dei contribuenti dall'agenzia delle Entrate mediante pubblicazione nel Cassetto fiscale e le comunicazioni sono trasmesse anche all'intermediario, tramite Entratel, qualora il contribuente, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, abbia effettuato tale scelta. Qualora sia stato registrato un indirizzo di posta elettronica e sia stata autorizzata la funzione «Stato delle richieste», verrà inviato un messaggio che informerà dell'aggiornamento della sezione Isa del Cassetto fiscale. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un indirizzo Pec, le comunicazioni informative saranno inviate dalle caselle: complianceISA1@pec.agenziaentrate.it oppure complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.

L'obiettivo è consentire ai contribuenti destinatari di verificare tempestivamente le incongruenze emerse per correggerle in autonomia con il ravvedimento operoso (beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse) o per fornire chiarimenti o precisazioni, attraverso l'apposito software denominato «Software Comunicazioni anomalie ISA 2026» messo a disposizione sul sito dell'agenzia.

Antiriciclaggio

Registro dei Titolari effettivi: recepimento della direttiva antiriciclaggio
Dlgs 10 giugno 2026, n. 122 ( GU 8 luglio 2026, n. 156)

Il decreto recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15, direttiva Ue 2024/1640 (Sesta direttiva Antiriciclaggio, cd. AMLD6) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva Ue 2019/1937 e abroga la direttiva Ue 2015/849.

Il recepimento avviene con interventi che riguardano il Dlgs 231/2007, in particolare modificando l'articolo 21 (relativo alla comunicazione e all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese) e introducendo i seguenti nuovi articoli:

- 21-bis: individua le autorità legittimate ad accedere alle informazioni (tra esse, Mef, Banca d'Italia, Ivass, Consob, Uif, Dia, Guarda di Finanza, Olaf, autorità giudiziaria);

- 21-ter: precisa che l'accesso da parte dei soggetti obbligati è consentito esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela;

- 21-quater: disciplina l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di soggetti diversi dalle autorità e diversi dai soggetti obbligati, in presenza di un legittimo interesse;

- 21-quinquies: disciplina il procedimento mediante il quale la Camera di Commercio competente accerta la sussistenza del legittimo interesse;

- 21-sexies: individua i casi nei quali è escluso l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva;

- 21-septies relativo a diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati.

Servizi telematici

Cassetto fiscale: nuovi avvisi consultabili nella sezione «L'Agenzia scrive»
Provvedimento agenzia delle Entrate 16 luglio 2026 ( www.agenziaentrate.gov.it 16 luglio 2026)

Tramite il Cassetto fiscale dei contribuenti sarà possibile visionare ulteriori contenuti, per i quali il provvedimento in esame stabilisce regole per l’accesso e l’utilizzo delle funzioni di consultazione (la data, a partire dalla quale le nuove funzionalità saranno effettivamente disponibili, verrà resa nota tramite una comunicazione sul sito dell'agenzia delle Entrate).

Si tratta degli:

- avvisi di liquidazione (articolo 15 e segg., Dpr 601/1973 e, per quanto riguarda l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986);

- avvisi di accertamento parziali automatizzati (articolo 41-bis, Dpr 600/1973), per i quali non trova applicazione l'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, legge 212/2000;

- unitamente ai relativi provvedimenti di autotutela (totale o parziale) adottati dall'Ufficio in relazione ai medesimi avvisi e allo stato dell'iter successivo alla notifica.

La novità si inserisce nel percorso dedicato al rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale previsto dall'articolo 23, Dlgs 1/2024.

Nel Cassetto fiscale si potrà verificare se l'atto sia stato notificato: in tal caso viene precisato che il contribuente, in caso di pagamento integrale delle imposte e degli interessi, potrà godere dell'applicazione delle sanzioni ridotte a un terzo se rinuncia al ricorso (articolo 15, Dlgs 218/1997). Il sistema darà, inoltre, evidenza della possibilità di definire le sole sanzioni (articolo 17, Dlgs 472/1997), al fine di beneficiare della riduzione a un terzo, mantenendo però la possibilità di contestare le imposte e gli interessi.

Qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento, non abbia definito le sanzioni e non abbia proposto ricorso, sarà evidenziata la mancata opposizione alla notifica.

L'impugnazione dell'atto mediante ricorso sarà segnalata nel Cassetto fiscale, in cui verrà evidenziato che è presente una causa e le sue evoluzioni (ad esempio che la pronuncia del Giudice è divenuta definitiva).

Va precisato che la pubblicazione nel Cassetto fiscale, il giorno seguente a quello in cui il dato viene inserito nel sistema informatico, seguirà la notifica dell'atto e non la sostituirà. I termini per il pagamento, la definizione o l'impugnazione continueranno a decorrere secondo le ordinarie modalità di notifica, senza essere collegati alla successiva visualizzazione del documento nell'area riservata.

Transazioni commerciali

Transazioni commerciali: saggio di interesse per ritardato pagamento
Comunicato Mef ( GU 16 luglio 2026, n. 163)

È stato fissato il saggio di interesse, valevole per il secondo semestre 2026, da applicare in favore del creditore in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5, Dlgs 231/2002). Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento (a cui vanno aggiunte le maggiorazioni di legge per individuare l’importo dovuto dal debitore inadempiente) è pari al 2,40% annuo.

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