Accise
Accise sui carburanti: temporanea riduzione delle aliquote
Il decreto riduce temporaneamente le aliquote di accisa sulla produzione e sui consumi dei carburanti (Dlgs 504/1995), facendo seguito all'ultimo provvedimento del Governo (Dl 63/2026 – decreto Carburanti ter) e confermando gli stessi importi anche per il periodo che va dall’11 al 22 maggio 2026.
In particolare, le accise sono rideterminate nelle seguenti misure:
- 622,90 euro per 1.000 litri per la benzina;
- 472,90 euro per 1.000 litri per oli da gas o gasolio usato come carburante;
- 242,77 euro per 1.000 chilogrammi per gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti;
- zero euro per metro cubo per il gas naturale usato come carburante.
La riduzione è finalizzata a compensare le maggiori entrate dell'Iva rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di aprile 2026
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Cooperative compliance
Adempimento spontaneo: beneficiari di aiuti di Stato e "de minimis" per i quali sia stata rifiutata l'iscrizione nei Registri Rna, Sian e Sipa
In attuazione dell'articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014, il provvedimento annuncia l'invio delle Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e in regime “de minimis” per i quali sia stata rifiutata l’iscrizione nei Registri Rna, Sian e Sipa per aver indicato nei modelli Redditi, Irap e 770, relativi al periodo d'imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
L'agenzia delle Entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposito prospetto «Aiuti di Stato» delle rispettive dichiarazioni fiscali. Gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici s'intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'agenzia nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'agenzia in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del provvedimento in esame consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all'anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei Registri Rna, Sian e Sipa degli aiuti individuali indicati nei modelli Redditi, Irap e 770, relativi al periodo d'imposta 2022. Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Assistenza fiscale
Caf e professionisti abilitati: rideterminazione dei compensi spettanti
Il decreto ridetermina i compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati, per l'assistenza ai contribuenti nella compilazione e l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata. Il decreto riporta anche il tetto massimo di spesa previsto dallo Stato: nel caso fosse superato tale limite, i compensi si ridurranno in proporzione per ciascun soggetto che ha diritto alla corresponsione.
Nello specifico, viene stabilito che le risorse da destinare all'erogazione dei suddetti compensi non possono eccedere il limite di 195.297.790 euro, a decorrere dall’anno 2026, relativamente alle attività rese nell'anno 2025 (quindi per prestazioni già erogate).
Fiscalità internazionale
Scambio di informazioni sui conti finanziari: aggiornate le giurisdizioni oggetto di comunicazione
Attraverso una modifica dell’Allegato C e dell’Allegato D al Dm 28 dicembre 2015 – recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/Ue, in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari – il provvedimento varia l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (Allegato C) e l'elenco delle giurisdizioni partecipanti (Allegato D).


