Dichiarazioni annuali
CU 2026: approvato il modello
È stato approvato, unitamente alle istruzioni per la compilazione (e alle specifiche tecniche), il modello di Certificazione Unica 2026 (CU 2026), da utilizzare per attestare i redditi corrisposti e le eventuali ritenute operate (fiscali e previdenziali) nel corso del 2025.
Tra le novità del modello si segnalano i campi da compilare per evidenziare:
- il cuneo fiscale (articolo 1, commi 4-9, legge 207/2024);
- i fringe benefit. Al punto 476 vanno indicati i rimborsi per canoni di locazione e spese di manutenzione sostenute dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito per i primi 2 anni dall'assunzione, entro il limite di 5.000 euro annui, a determinate condizioni.
Si ricorda che il termine di presentazione (telematica) del modello all'agenzia delle Entrate, come pure quello di consegna al percettore dei redditi, da parte dei sostituti d'imposta, è fissato al 16 marzo 2026. Diversamente, per le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo professionale (lavoro autonomo abituale) o provvigioni (per prestazioni non occasionali relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari), il termine per la trasmissione telematica è fissato al 30 aprile 2026 (articolo 4, comma 1, Dlgs 81/2025). Resta confermato il termine del 31 ottobre 2026 (che slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato) per le Certificazioni Uniche che riportano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata.
Dichiarazioni annuali
Dichiarazione Iva 2026 e modello Iva base 2026: approvati i modelli
Sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione Iva 2026 e Iva base 2026 (quest'ultimo presenta delle semplificazioni rispetto all'ordinario ed è riservato ad alcune categorie di contribuenti Iva) concernenti l'anno d'imposta 2025.
Tra le novità contenute nel modello si segnalano le seguenti:
- sono stati previsti specifici righi per l'indicazione delle prestazioni rese ai sensi dell'articolo 1, commi 59 e segg., legge 207/2024, per l'assolvimento dell'Iva nel settore della logistica (operativo, in via opzionale, dal 30 luglio 2025). L'imponibile e l'imposta relativi a tali operazioni devono essere indicati, dal prestatore, nel rigo VE38 (campi 2 e 3) e, dal committente, nel rigo VJ30 (campi 1 e 2). A tal fine, il quadro VJ è stato integrato con la nuova sezione 2, dedicata agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica;
- disciplina delle società non operative (articolo 30, legge 724/1994). Le penalizzazioni Iva previste dalla normativa interna sono state ritenute incompatibili con gli articoli 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22 (cfr. anche Cassazione, sentenze nn. 27038/2025 e 25705/2025). Sulla base di tale indirizzo, il rigo VA15 dev'essere barrato esclusivamente per segnalare la qualifica di società non operativa, senza più l'indicazione dei codici relativi ai periodi d'imposta interessati; inoltre, nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro relativo all'attestazione di non rientrare tra le società o enti non operativi o di aver presentato interpello disapplicativo e, nella sezione 1 del quadro VS, campo 4, è stata introdotta una specifica casella da barrare per le società non operative che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo;
- rettifica della detrazione. A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 186/2025 – che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 19-bis2, Dpr 633/1972 – il rigo relativo alla rettifica per mutamenti nel regime fiscale è ora riservato ai soggetti in regime forfetario. La rettifica riguarda sia il passaggio dal regime di vantaggio a quello ordinario, sia il passaggio tra regime forfetario e regime ordinario, in entrata o in uscita;
- quanto al rimborso dell'imposta per acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, sono state aggiornate le istruzioni relative al rigo VX4, codice 4, ove viene espressamente chiarito che il rimborso del tributo detraibile è ammesso anche per le spese sostenute per la realizzazione di opere su beni di terzi (risoluzione 20/E/2025).
Si ricorda che il periodo di presentazione (esclusivamente in via telematica) del modello annuale, da parte dei contribuenti Iva, va dal 1° febbraio al 30 aprile 2026. L'invio entro il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato e il 1° marzo di domenica) è richiesto ai contribuenti che intendano trasmettere, tramite il quadro VP della dichiarazione annuale, i dati delle liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2025.
Intrattenimenti
Disciplina dei giochi numerici, affidati in concessione: regolamento
Il regolamento, che entrerà in vigore il 27 gennaio prossimo, individua la disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione, in virtù della riserva statale, sia a quota fissa sia a totalizzatore nazionale.
Nella prima parte del decreto in esame vengono definiti i termini di raccolta delle giocate, la disciplina delle vincite, le indicazioni su payout e montepremi, i termini e le modalità di riscossione delle vincite, la custodia delle ricevute di gioco, la sperimentazione delle singole formule di gioco, la possibilità di meccanismi di digitalizzazione ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite.
Nel seguito del decreto vengono analizzate le caratteristiche dei giochi numerici a quota fissa (es. Lotto, 10eLotto. MillionDay). Vengono, altresì, disciplinati i giochi numerici a totalizzatore nazionale (es. SuperEnalotto, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita - Win for Life, Eurojackpot, Play Your Date), fermo restando che la quota di utile erariale derivante dai giochi numerici a totalizzatore nazionale non può essere inferiore al 20% per ogni singola formula di gioco (e per i giochi a quota fissa è previsto l'obbligo di garantire un ritorno positivo su base annuale).
La gestione della raccolta di gioco viene effettuata tramite appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati.
Quanto agli aspetti di natura tributaria, si ricorda che le vincite derivanti da giocate mediante raccolta fisica sono riscosse al netto della ritenuta prevista dall'articolo 1, comma 734, legge 160/2019 (trattenuta del 20% sulle vincite eccedenti i 500 euro).
Il pagamento dei premi dev'essere richiesto entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale. Per i giochi numerici a totalizzatore nazionale SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTuttoSuperEnalotto ed Eurojackpot, il pagamento delle vincite dev'essere richiesto entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale. Le somme non riscosse entro i termini saranno versate allo Stato.
Violazioni
Reati e sanzioni per violazione di misure restrittive dell'Ue: attuazione della direttiva
In attuazione della direttiva 24 aprile 2024, n. 2024/1226/Ue, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Ue e che modifica la direttiva 2018/1673/Ue, il decreto, in vigore dal prossimo 24 gennaio, individua nuove fattispecie penali, ai sensi del Dlgs 231/2001.
In particolare, la norma (articolo 6 del decreto in esame) inserisce i nuovi delitti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (nuovo articolo 25-octies.2, Dlgs 231/2001).
Viene introdotto nel Codice penale un nuovo Capo I-bis del Titolo I del Libro II, rubricato «Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea» al fine di disciplinare: a) la violazione delle misure restrittive dell'Ue, mediante operazioni di importazione, esportazione, trasferimento o messa a disposizione di beni, fondi, risorse economiche o servizi vietati (articolo 275-bis del Codice penale); b) le condotte di elusione o aggiramento delle misure restrittive, comprese le operazioni indirette o schermate; la violazione degli obblighi informativi previsti dai regolamenti Ue o dalla normativa nazionale di attuazione (articolo 275-ter del Codice penale); c) l'inosservanza delle condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati in deroga ai divieti unionali (articolo 275-quater del Codice penale).
Resta applicabile il Dlgs 221/2017 in caso di violazione della normativa relativa ai beni a duplice uso (dual use).
Le sanzioni variano in funzione: a) della gravità della condotta; b) dell'elemento soggettivo, con un trattamento differenziato per le ipotesi dolose e colpose (articolo 275-quinquies del Codice penale). Va ricordato che la colpa sorge anche per fatti compiuti a motivo di carenze dei sistemi di controllo interno e dell'inadeguatezza degli assetti organizzativi delle imprese.
Oltre alla reclusione e alla multa, è prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati o destinati alla commissione del reato e dei relativi proventi.
Raee
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: attuazione della direttiva
Il decreto, in vigore dal prossimo 24 gennaio, è stato emanato in attuazione della direttiva 13 marzo 2024, n. 2024/884/Ue, che modifica la direttiva 2012/19/Ue sui Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Il provvedimento modifica il Dlgs 49/2014 (di attuazione della direttiva 2012/19/Ue), a cominciare dalla definizione di Raee storici.
Si segnala che è stata eliminata la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del Dlgs 49/2014.


