L’emissione di un assegno postdatato in funzione di garanzia rende nullo il patto di garanzia sotteso, in quanto contrario alle norme imperative previste dagli articoli 1 e 2 del Rd n. 1736/1933. È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016.
A un soggetto è ingiunto il pagamento di una somma di danaro in virtù di un assegno rilasciato dallo stesso in favore del creditore, a garanzia dell’obbligazione assunta dal debitore principale, da riscuotersi in data 31 dicembre 1993 in caso di mancato adempimento da parte di quest’ultimo. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l’opponente rileva che l’emissione di un assegno postdatato in funzione di garanzia è contrario alle norme imperative di cui agli articoli 1 e 2 del Rd n. 1763/1933, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti.
I giudici di merito respingono l’opposizione. In particolare la Corte d’Appello ritiene che la postdatazione non rende il titolo nullo in sé, ma rende nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l'immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia.
Con il ricorso in Cassazione l’opponente pone al vaglio di legittimità la questione inerente la validità o meno di un assegno postdatato emesso a garanzia di un’obbligazione. Trattasi, invero, di un assegno consegnato a garanzia di un debito, da restituire al debitore qualora questi adempi regolarmente alla scadenza, la propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento.
I giudici di legittimità, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda la sentenza della Cassazione n. 26232/2013), affermano che l’emissione d un assegno in bianco o postdatato è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del Rd n. 1736 del 1933 e da luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume enunciato dall’articolo 1343 C.c.. Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’articolo 1322 C.c., il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’articolo 1988 C.c.
La sentenza n. 10710/2016 della Cassazione

