1. In sintesi

Il Dlgs 216/2023, articolo 4 (in attuazione della riforma fiscale) introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 un’agevolazione per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, al fine di favorire l’incremento occupazionale con il riconoscimento di una maggiorazione del 20% costo del personale in deduzione dal reddito, anche appartenente a determinate categorie svantaggiate (per le quali è prevista un’ulteriore maggiorazione del costo deducibile pari al 30%).

Con il Dm 25 giugno 2024 sono state disposte le modalità attuative, ulteriormente chiarite dalle circolari 1 del 20 gennaio delle Entrare e 3 del 27 febbraio di Assonime.

All’interno delle imprese bisognerà individuare il soggetto che si occuperà dell’agevolazione che coinvolge sia la Direzione Risorse umane che la Direzione Amministrativa/Fiscale.

In sintesi, l’attività da svolgere si può dividere in 4 passaggi:

1. individuazione dei soggetti interessati (singola società e gruppo di appartenenza, se ricorre l’ipotesi)

2. conteggio sia dell’incremento occupazionale che dell’incremento occupazionale complessivo

3. costo del lavoro contabilizzato nella voce B9 del conto economico secondo corretti principi contabili (Oic o Ias/Ifrs)

4. calcolo della maggiorazione ed utilizzo a riduzione delle imposte sui redditi dell’esercizio.

2. I soggetti interessati: imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

I datori di lavoro beneficiari che possono fruire dell’agevolazione sono:

a) i titolari di reddito d’impresa (soggetti passivi Ires, società di persone ed equiparate, imprese individuali;

b) gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono reddito di lavoro autonomo ai sensi degli articoli da 54 a 54 septies del Tuir, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 192/2024;

c) gli enti non commerciali residenti per l’attività commerciale esercitata.

L’impresa dovrà anche verificare:

• la data di inizio attività “effettiva” che dovrà essere superiore a 365 giorni;

• la condizione di normale operatività e cioè l’assenza di procedure di liquidazione o di crisi (vedasi articolo 3 del Dm 25 giugno 2024).

3. Il presupposto oggettivo

Il quadro normativo di riferimento richiede di effettuare una duplice verifica circa la sussistenza congiunta:

a) dell’incremento occupazionale;

b) dell’incremento occupazionale complessivo.

Con riguardo al parametro primo parametro, deve realizzarsi un incremento occupazionale al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (bilancio 2024 per i soggetti solari) e l’incremento occupazionale rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (bilancio 2023, se solare).

Il parametro dell’incremento occupazionale complessivo prevede una seconda verifica sulla sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) al termine del periodo d’imposta agevolato rispetto al periodo d’imposta precedente. A tal proposito, la circolare 1/2025, par. 2.1 propone due esempi.

4. Il gruppo societario

L’agevolazione non coinvolge solo le singole società, se appartenenti ad un gruppo, poiché è necessario verificare anche la sussistenza delle condizioni di gruppo che viene considerato come un unico soggetto economico.

Il “gruppo interno” è inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati (anche indirettamente) o collegati ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero.

L’accesso al beneficio è ammesso qualora le condizioni dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo siano verificate:

• sia in capo al soggetto, partecipante al gruppo, interessato al beneficio,

• sia a livello di gruppo interno.

A livello operativo, sarà quindi necessario una mappatura delle società del gruppo con i dati dei dipendenti ed il costo del lavoro.

5. L’individuazione del costo del lavoro e la determinazione dell’agevolazione

Dopo avere determinato l’incremento occupazionale, sarà necessario occuparsi del costo del lavoro in quanto l’agevolazione si applicherà nella misura del 20% (30% in casi specifici) sul minor importo tra:

a) il “costo effettivo relativo ai nuovi assunti a tempo indeterminato”, risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo 1, lettera B), n. 9), del Codice civile (vedasi anche Oic 12 e principi Ias/Ifrs) e

b) “l’incremento del costo complessivo del personale”, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Per calcolare la maggiorazione occorre fare riferimento al dato contabile delle predette voci, fatte salve alcune deroghe specifiche previste dalla norma.

Il costo sostenuto per l’assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso nella lettera B), n. 9), del conto economico deve essere determinato analiticamente sulla base delle predette unità di personale, che saranno da identificare.

Determinato l’importo della maggiorazione del costo, si dovrà operare una variazione in diminuzione dal reddito imponibile/perdita Ires, senza ulteriori effetti contabili specifici.

Da sottolineare che Assonime, circolare 3/2025, evidenzia che la maggiorazione indice negativamente sulla deducibilità degli interessi passivi in quanto riduce il Rol fiscale ai sensi dell’articolo 96 del Tuir.

6. Gli adempimenti e i controlli

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. Gli acconti 2025

Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, se solari) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la riduzione del 20%/30%.

8. Cosa succede negli esercizi 2025-2027 e convivenza con la Mini-Ires nel 2025

Ai sensi dell’articolo 1, commi 399-400, della legge 207/2024, l’agevolazione è stata estesa ai periodi d’imposta 2025-2027.

Inoltre, come sottolineato dalla circolare Assonime 3/2025, l’agevolazione sui nuovi assunti “convive” almeno per il 2025 con la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20%.

9. Chi se ne occupa?

Le caratteristiche dell’agevolazione coinvolgono più Direzioni/settori dell’impresa, anche se il compito precipuo sembra ad appannaggio delle Risorse Umane. Sarà quindi necessario una pianificata individuazione dei compiti ed un rigoroso coordinamento tra i diversi soggetti, soprattutto all’interno di un gruppo societario.

10. Check list operativa per società di capitali

Di seguito una sintetica check list operativa per la verifica dei requisiti e dei dati rilevanti dell’agevolazione per le società di capitali con esercizio solare (2024).

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti