Omessa dichiarazione Imu senza decadenza, ma resta l’insidia delle comunicazioni comunali
Alcune agevolazioni locali possono essere subordinate alla presentazione di documentazione specifica
In caso di omessa o tardiva dichiarazione Imu il contribuente non perde il diritto ai benefici previsti per legge, ma i Comuni possono subordinare specifiche agevolazioni alla presentazione di comunicazioni a pena di decadenza. È quanto emerge dal nuovo assetto normativo previsto dalla legge 160/2019 che ha introdotto dal 2020 la nuova Imu.
Il 30 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione Imu riferita all’anno d’imposta 2020, cioè al primo anno di applicazione della nuova Imu, mentre per le annualità 2018 e 2019 il termine per presentare la dichiarazione era fissato al 31 dicembre dell’anno successivo.
Già questo primo elemento potrebbe aver indotto in errore molti contribuenti, convinti di poter ancora effettuare l’adempimento entro il 31 dicembre 2021. Non è così, perché nel frattempo sono cambiate diverse cose.
Oltre ad aver ripristinato il termine del 30 giugno dell’anno successivo, con la nuova Imu non sono più previste le fattispecie di dichiarazioni da presentare a pena di decadenza dal beneficio, tra cui:
● i fabbricati «merce»;
● le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
● gli alloggi sociali;
● i fabbricati del personale militare in servizio permanente (articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013).
Ciò comporta che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il contribuente non perde mai il diritto al beneficio previsto dalla norma, ma al più potrà essere sanzionato con il minimo importo previsto per legge (50 euro), peraltro riducibile ad un terzo in caso di adesione.
Case locate a canone concordato
Risultano inoltre abrogate dal 2020 le disposizioni (previste dal Dl 34/2019) che impedivano ai Comuni di richiedere ai contribuenti le dichiarazioni per usufruire delle agevolazioni previste per i comodati e per le locazioni a canone concordato. In assenza di specifiche previsioni e di chiarimenti ufficiali, è sorto comunque il dubbio se in questi casi occorre ora presentare la dichiarazione, come suggerisce prudenzialmente Confedilizia.
L’omesso adempimento non pregiudica comunque il diritto del contribuente ad usufruire del beneficio, non avendo il legislatore previsto alcuna decadenza.
Unità inagibili
Anche nel caso degli immobili inagibili è possibile pervenire alle stesse conclusioni. È vero che il legislatore ha previsto che il contribuente deve dichiarare la situazione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile (comma 747 della legge 160/2019).
Tuttavia un recente orientamento giurisprudenziale riconosce al contribuente il diritto ad usufruire della riduzione Imu per inagibilità, anche senza dichiarazione, se la situazione è nota al Comune (Cassazione 1263/2021, 4243/2021, 8592/2021).
Le agevolazioni comunali
Occorre però fare attenzione, perché il Comune potrebbe prevedere specifiche agevolazioni (ad esempio l’applicazione di aliquote ridotte per alcune fattispecie, tra cui le locazioni a canone concordato), subordinandole alla presentazione di una comunicazione, a pena di decadenza. Peraltro, in questi casi il Comune è libero di fissare anche il termine per la presentazione.
In tal caso, in assenza di comunicazione o di altro adempimento previsto dall’ente, il contribuente non avrà diritto ad usufruire dell’agevolazione prevista dal Comune. D’altronde la possibilità per i Comuni di prevedere comunicazioni a pena di decadenza è ammessa dalla giurisprudenza (Cassazione 23926/2017, 7414/2019, 15613/2020 e 18446/2021).
In sostanza, attualmente le uniche comunicazioni a pena di decadenza sono quelle previste dal Comune per la concessione di agevolazioni comunali, diverse da quelle statali.
Carlo Delladio
Sistema Frizzera