Se il contribuente, con il ricorso introduttivo, eccepisce l’omessa notifica del provvedimento impugnato e nel corso del giudizio l’ente impositore/concessionario produce la documentazione che dimostra l’asserita notifica dell’atto, a questo punto il contribuente – se vuole contestare la validità del procedimento notificatorio – deve proporre motivi aggiunti, ai sensi dell’articolo 24 del Dlgs. 546/92. Questo è il principio sancito dalla Cgt di II grado della Campania, con la sentenza 3036 del 2026...

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