Il cessionario che ritiene indebitamente versata l’Iva non può rivolgersi direttamente all’Erario: deve agire contro il proprio fornitore, salvo che dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso in sede civilistica. È questo il principio, chiaro e destinato a fare scuola, affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia nella sentenza n. 3622 del 1° dicembre 2025. Una decisione che si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato...
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