Con due sentenze gemelle 895 e 896 dell’aprile 2026, sezione 22 (presidente e relatore Izzi), la Cgt di II grado della Lombardia ha ricordato quali sono le regole sul riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti; non mancando di porre l’accento sull’obbligo motivazionale degli accertamenti. Questi i fatti: una società, operante nel settore edile, risultava destinataria di due diversi atti accertativi, uno per il 2017 e l’altro per il 2018, fondati sulla presunta...
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