Adempimenti

Operazioni con l’estero, dati dettagliati in fattura

Diventa obbligatorio inserire natura, qualità e quantità di beni e servizi. Possibile la conservazione analogica dei documenti verso e da non residenti

Per il nuovo esterometro l’incontro con l’agenzia delle Entrate organizzato il 4 luglio da Confindustria conferma l’imminente arrivo di una circolare e l’aggiornamento della guida alla fattura elettronica. Inoltre, nelle relazioni e nelle numerose risposte fornite alle domande proposte dalle imprese collegate, i funzionari dell’Agenzia anticipano il contenuto dei documenti di prassi sia per quanto riguarda le modalità che per la tempistica in cui è necessario effettuare il nuovo adempimento. Infine, l’Agenzia annuncia l’arrivo a breve di nuovi servizi web per la gestione dei registri precompilati con maggiori funzionalità.

Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 nei confronti e da soggetti non residenti gli operatori nazionali devono trasmettere allo Sdi (Sistema di interscambio) con il formato Xml della fattura elettronica i dati delle singole operazioni. Il cambiamento comporta, in primo luogo, rispetto alla vecchia comunicazione trimestrale, l’inserimento di maggiori dettagli relativi alle singole operazioni. In particolare, per la prima volta viene richiesto di inviare la descrizione dell’operazione con puntuale indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

Per le operazioni attive il contribuente, come suggerisce l’Agenzia, dovrà produrre il file Xml con il normale processo di fatturazione inserendo tutti gli elementi propri della fattura elettronica. L’unica differenza rispetto alle fatture nazionali è costituita dal fatto che il codice del destinatario da utilizzare, a meno che il cliente non si sia registrato allo Sdi, è quello convenzionale a sette ics.

Per le fatture passive la creazione dell’Xml quale integrazione della fattura ovvero, in riferimento alle fatture relative ai servizi extra Ue, quale autofattura dovrà essere realizzato in base al documento estero ricevuto. Da questo punto di vista la compilazione dei campi relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi ricevuti, potrà essere semplificata in ragione del fatto che il documento ricevuto verrà conservato dal cessionario/committente insieme alla documentazione di base delle singole operazioni.

Proprio in ragione della conservazione dei documenti emessi e dei documenti ricevuti, è importante il chiarimento proposto per il quale questi documenti vanno conservati non obbligatoriamente in elettronico. L’unica eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui o il cliente o il fornitore estero si sia registrato allo Sdi perché in questo caso la fattura emessa dall’operatore nazionale ovvero la fattura emessa dall’operatore estero transiterebbe tramite Sdi come fattura elettronica e, in quanto tale sarebbe direttamente registrata dai sistemi dell’Agenzia e rimessa a disposizione del cliente nell’area dedicata del portale fatture e corrispettivi. In questo caso la conservazione dovrebbe essere fatta obbligatoriamente in elettronico.

Un altro aspetto ribadito dall’agenzia delle Entrate riguarda le operazioni incluse ed escluse dal nuovo adempimento. Sotto questo profilo è stato evidenziato che sono escluse dall’esterometro le operazioni documentate da dichiarazione doganale (import ed export) ovvero da fatture elettroniche e dalle fatture emesse nei confronti dei viaggiatori in base all’articolo 38-quater del Dpr 633/72 tramite il sistema doganale Otello.

Sono ulteriormente esclusi, in base alla nuova versione dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 (Dl 73/2022) anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva per carenza del requisito territoriale e di importo non superiore a 5mila euro.

Sulle operazioni doganali un suggerimento fornito a chi volesse trasmetterle anche se escluse, è di evitare di farlo perché l’invio potrebbe produrre una duplicazione del dato nelle basi dati del fisco creando un evidente problema nella compilazione dei registri precompilati.

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