Il sistema dell’origine preferenziale delle merci sarà probabilmente decisivo, dal 2021, quando si realizzerà – con ogni probabilità – la fine del periodo transitorio in essere tra Unione europea e Regno Unito, con la conclusione del processo di realizzazione della Brexit.
I negoziati sono serrati e alternano momenti di ottimismo a proclami, invece, che negano la possibilità di arrivare a un accordo tra le parti. In ogni caso, dalle ultime notizie è ormai chiaro che saranno attivate le barriere dogane tra Ue e Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, a prescindere dalle modalità di controllo light che potranno essere attivate nel primissimo periodo.
In realtà, il 18 marzo scorso la task force della Commissione europea che segue i negoziati ha diramato una bozza di accordo che potrebbe essere la base dei futuri rapporti tra Ue e Regno Unito, con focus speciali sui temi dell’economia e del commercio internazionale.
La parte preponderante e di maggiore interesse dall’accordo è quella doganale, di assoluto rilievo sia sul piano dell’approccio scelto dalle parti, sia su quello operativo. Contrariamente a quanto potrebbe desumersi da annunci più o meno fondati di no deal, la notizia è che la scelta delle parti è orientata verso la creazione di un’area di libero scambio.
In buona sostanza, sarebbe vietata l’introduzione di dazi doganali sulle merci originarie dell’una o dell’altra parte, destinate a essere immessa in libera pratica. In base al principio di reciprocità, le merci originarie preferenziali Ue non pagherebbero dazio nel Regno Unito, e viceversa.
Ecco dunque che le regole di origine e il sistema delle preferenze assume carattere fondamentale. In concreto, potranno definirsi preferenziali dell’Unione europea o del Regno Unito solo le merci ivi ottenute, oppure quelle sufficientemente lavorate con riferimento ad una tabella specifica annessa all’accordo che, per ciascun bene (o, meglio, per ciascun capitolo o voce tariffaria), indica le lavorazioni idonee a conferire il carattere originario e consentire l’azzeramento del dazio.
Quanto alla prova di origine, in coerenza con tutti gli ultimi accordi di libero scambio – quelli cosiddetti di ultima generazione – per (auto)certificare tale origine deve essere compilata una specifica dichiarazione da parte degli esportatori, che sono i soggetti responsabili della correttezza della dichiarazione sull’origine e, in generale, delle informazioni fornite. Anche in questo caso, dunque, si pone il grande tema della tracciabilità dell’origine, perché le imprese dovranno essere sempre in grado sostenere fattivamente e documentalmente la dichiarazione di preferenza resa all’export.
Un altro tema interessante, infine, attiene al mondo dei marks of origin, correlato a quello doganale. La bozza di accordo dispone infatti che, ove il Regno Unito dovesse richiedere un marchio di origine per l’importazione di merci dell’Unione, dovrà essere accettata la dicitura «made in the Eu» a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine degli Stati membri dell’Unione.
Sul punto, si può commentare come, finalmente, l’Unione europea conferisca dignità giuridica e protezione ad un marchio che, invece, troppo spesso non è adeguatamente tutelato, concentrandosi la relativa protezione sul piano sanzionatorio interno, in luogo della sua promozione sul piano esterno all’esportazione.
Restano tuttavia temi politici e tecnici aperti e, dunque, occorre da subito seguire gli sviluppi della questione Brexit per arrivare pronti allo switch del 2021.

LA NUOVA PROCEDURA

Il nuovo sistema di certificazione dell’origine preferenziale, destinato a prendere il posto dei certificati previdimati. L’operativà del nuovo sistema, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata al 21 luglio dalla circolare 16/D
Le novità
Per il rilascio dei certificati deve essere presentata una specifica istanza, con idonea documentazione a sostegno. Occorre poi attendere il termine dell’iter amministrativo di rilascio e, poi, ritirare il documento che sarà accluso alla dichiarazione doganale di export.
Le criticità
Il procedimento di rilascio può essere lungo e articolato, specialmente per prodotti o operatori non ripetitivi e/o abituali, o comunque per imprese non certificate Aeo (sigla di operatore economico autorizzato) ed i cui processi commerciali o produttivi non sono noti all’autorità amministrativa.
La soluzione
Assumere la qualifica di soggetto esportatore autorizzato consente di certificare l’origine doganale in fattura, senza necessità di ottenere un apposito certificato. Questo accorcia i tempi di attesa, riduce il rischio controlli ed agevola l’archiviazione digitale.

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