Le partite Iva in flat tax cercano la bussola per la permanenza o l’eventuale fuoriuscita. La valutazione da effettuare per poter conservare il regime fiscale agevolato e semplificato fa rotta su ricavi o compensi percepiti. Una valutazione che si allinea alle novità scattate da poche settimane con l’entrata in vigore dela legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). La manovra (e più nello specifico il comma 54) ha modificato il regime forfettario prevedendo due novità.

La prima riguarda l’innalzamento da 65mila a 85mila euro della soglia di ricavi/compensi da non superare per poter applicare il regime. L’eventuale superamento della soglia di 85mila euro determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo.

La seconda novità prevista è l’introduzione di una soglia pari a 100mila euro che, se superata, determina la fuoriuscita dal regime forfettario già dall’anno in corso.

Il regime forfettario si fonda sul criterio di cassa, per cui, al fine di verificare il superamento delle soglie occorre guardare alla percezione dei ricavi/compensi e all’emissione della fattura se questa avviene dopo la percezione del compenso.

Ne consegue che un contribuente forfettario, alla fine dell’anno, potrebbe aver emesso fatture anticipate rispetto al compenso percepito per un ammontare superiore a 85mila euro ma se gli incassi non superano tale ultimo ammontare, la permanenza nel regime forfettario è garantita, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, anche nell’anno successivo.

Tenuto conto di ciò, nel corso del 2023, pertanto, per i contribuenti forfettari si prospettano i seguenti tre scenari:

i contribuenti che percepiscono ricavi/compensi fino a 85mila euro potranno applicare il regime forfettario anche nel 2024;

i contribuenti che percepiscono ricavi/compensi in misura superiore a 85mila euro ma inferiori a 100mila euro fuoriescono dal regime forfettario, ma dall’anno successivo, quindi, dal 2024;

i contribuenti che percepiscono ricavi/compensi in misura superiore a 100mila euro cessano l’applicazione del regime forfettario a partire dall’anno in corso, quindi dal 2023.

Su tale ultima fattispecie, l’ultimo periodo del comma 71 della legge 190/2014 (modificato dalla legge di Bilancio 2023) precisa che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Il legislatore individua, quindi, una soluzione diversa rispetto a quella prevista nel precedente regime dei “minimi” in cui la fuoriuscita in corso d’anno comportava l’applicazione dell’Iva per l’intero anno solare, con obbligo di scorporarla dalle operazioni già effettuate nella frazione di anno antecedente al superamento del limite. Questa impostazione porta a fare un ulteriore riflessione in materia di detrazione dell’imposta. In effetti il passaggio nel corso dell’anno al regime ordinario Iva potrebbe creare dei problemi interpretativi sulla gestione delle fatture passive ricevute dopo il superamento dei 100mila euro. Per queste fatture l’Iva sarà detraibile solo nel caso in cui la loro esigibilità si sia verificata dopo il predetto superamento del limite. Quindi una fattura passiva ricevuta dopo il superamento, ma la cui esigibilità si è verificata prima di detto superamento genera come conseguenza l’indetraibilità della relativa Iva.

Attenzione, infine, al criterio da applicare per valutare l’accesso al regime nel caso di contribuenti già in attività. Possono accedere al regime forfettario coloro che nell’anno precedente non abbiano superato la soglia ora fissata in 85mila euro. Come precisato anche nella circolare 9/E/2019, la verifica della soglia di ingresso si fa tenendo conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento; pertanto, coloro che nel 2023 vogliono applicare il regime forfettario e nel 2022 erano già in regime forfettario o hanno operato in contabilità semplificata (articolo 18 del Dpr 600/1973) devono calcolare i ricavi/compensi applicando il regime di cassa; i contribuenti che nel 2022 hanno applicato il regime della contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti applicando il principio di competenza(e quindi in questo caso si prendono in considerazione le fatture a prescindere dall’incasso effettivo).

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