Pec e tele-video chiamate per il contraddittorio a distanza
Revoche congelate e finanziamenti prorogati a tutto il 30 settembre. Il verbale verrà scannerizzato e firmato dal contribuente
Partono i contraddittori a distanza: in questi giorni infatti alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate, in ottemperanza alle direttive impartite con la circolare 6/2020 della direzione generale, stanno svolgendo, nell’ambito dei procedimenti di adesione in corso, i primi contraddittori con i contribuenti interessati.
Occorre al riguardo ricordare, a scanso di equivoci, che i termini per lo svolgimento dei procedimenti di adesione sono sospesi fino al 15 aprile e, come chiarito dalla circolare 6/2020, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di collaborazione e buona fede, dar seguito a tali esigenze laddove possibile.
Le procedure a distanza presuppongono, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certificata in luogo della posta elettronica ordinaria.
Innanzitutto, gli uffici dovranno procedere all’identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite pec o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio).
A questo riguardo si ricorda che costituisce una buona pratica la predisposizione, già nella iniziale istanza di adesione, della procura a favore del professionista per lo svolgimento, nell’interesse del contribuente, del procedimento di adesione.
Il contribuente o il suo rappresentante oltre a indicare la pec o mail dovranno comunicare anche numero e intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio.
A questo punto il contraddittorio verrà svolto telefonicamente o per videoconferenza. Da tener presente, ancorché la circolare nulla dica in proposito che, al pari di quanto avviene nel corso del contraddittorio “frontale”, è possibile anche la presentazione di una memoria da parte dell’interessato che illustri le proprie ragioni e nel caso produca documenti. Tale memoria, inviata ritualmente con pec o mail al funzionario incaricato, può essere recepita nel verbale di contradittorio senza quindi la necessità, ove non vi siano altre ragioni, di svolgere la telefonata o la videochiamata.
L’esito della telefonata, della videochiamata o dell’invio della memoria viene riportato nel verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità di svolgimento dello stesso e indicando gli indirizzi pec o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file.
Viene così inviata una prima bozza al contribuente o al suo rappresentante del verbale via mail (ordinaria o pec) per una condivisione. In altre parole, anziché dare lettura del verbale, cosi come avviene nel contraddittorio “frontale”, il contenuto dell’atto viene condiviso a distanza.
Se condiviso, ovvero concordate eventuali correzioni/integrazioni, viene predisposta la versione definitiva. Si procede quindi alla sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante e alla scannerizzazione del verbale sottoscritto, poi rinviato tramite pec o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto l’atto.
Infine, il verbale viene sottoscritto dal verbalizzante dell’ufficio e rinviato definitivamente (con protocollo) al contribuente.
La sottoscrizione può avvenire sia in forma digitale evitando stampe e scannerizzazioni, sia stampando l’atto e siglandolo con successiva scannerizzazione dei fogli che lo compongono.
Secondo le indicazioni della circolare, l’intera procedura a distanza, redazione e sottoscrizione del verbale da parte del contribuente e dell’ufficio si deve concludere preferibilmente nello stesso giorno.
Accise sui prodotti energetici, aliquota in base all’utilizzo effettivo
di Giorgio Emanuele Degani
Nuove sanzioni amministrative dalla seconda metà dell’anno
di Marco Mobili e Giovanni Parente