Per il bonus vacanze da 500 euro richieste ed erogazioni solo on-line
Arrivano le istruzioni operative sul tax credit per le vacanze
Le Entrate hanno fornito le istruzioni operative sul tax credit vacanze previsto dall’articolo 176 del Dl 34/2020 con un Provvedimento e una guida.
Il Provvedimento conferma le disposizioni normative e non chiarisce alcuni punti, tra i quali il ruolo delle agenzie di viaggio e dei tour operator, intermediari abilitati a colloquiare tra il cliente e la struttura ricettiva.
Come funziona
Il tax credit consiste, per i nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro, in un credito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotto a 300 euro per i nuclei composti da due persone e a 150 euro per i nuclei composti da una sola persona:
•da utilizzare dal 1° luglio al 31 dicembre 2020,
•per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Modalità digitale
Il Provvedimento specifica che la richiesta di accesso e l’erogazione del bonus vacanze vanno effettuate in modalità esclusivamente digitale: sarà quindi necessario che la persona fisica abbia un’identità digitale Spid o Carta di identità elettronica-Cie.
Per utilizzare il tax credit è necessario che la persona fisica verifichi preventivamente che la strutture ricettiva aderisca all’agevolazione e accetti il bonus. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che:
•le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore,
•il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (di cui al dm 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito,
•il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).
Due tranche
Il credito è utilizzabile solo in due parti: l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto in accordo con il fornitore (struttura ricettiva) presso cui i servizi sono fruiti e il restante 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi della persona fisica. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento per individuare la natura fiscale dello sconto.
Lo sconto dell’80% viene recuperato dal fornitore come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Su questo punto sarebbero necessari dei cambiamenti normativi per facilitare la circolazione del credito d’imposta non immediatamente utilizzato o utilizzabile in compensazione al fine fornire immediata liquidità alle strutture ricettive.
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