È bagarre sulla norma che obbliga il giudice civile alla presenza fisica.

La norma, contenuta nel decreto legge giustizia, il n. 28 del 2020, modifica le misure previste per i processi da remoto, sia sul versante penale (smantellando la possibilità che le udienze e parte delle attività d’indagine possano svolgersi in forma dematerializzata) sia su quelli civile, stabilendo che lo svolgimento dell’udienza, oltre che con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e con l’effettiva partecipazione delle parti, «deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario».

Le reazioni
Per l’Anm, in questo modo, oltre a modificare la norma di un precedente decreto appena convertito, lasciando alla volontà delle parti la scelta sullo svolgimento da remoto delle attività nel processo penale, «si introduce l’innovativa previsione dell’udienza civile “da remoto” necessariamente celebrata in ufficio».

Una disposizione che, per i magistrati, è irragionevole nella parte in cui, non riguardando i magistrati penali, amministrativi o contabili, richiede una presenza sul luogo di lavoro, in contraddizione con le perduranti esigenze di tutela della salute pubblica, proprio per i giudici che, invece, attraverso il processo civile telematico, possono condividere con le parti e con gli altri componenti del collegio tutti gli atti processuali senza necessità di consultazioni su carta.

Se davvero la presenza in ufficio del giudice civile, sottolinea l’Anm, «diventa oggi la priorità, tanto da richiedere la decretazione di urgenza, lo si doti allora di aule di udienza e assistenza, come la legge e la dignità della funzione esigerebbero».

Il fronte dei magistrati tributari
L’obbligo di presenza fisica sembra riguardare anche i magistrati tributari. In virtù delle disposizioni introdotte prima dall’articolo 1, comma 4, Dl 11 dell’8 marzo 2020, e confermate poi dal Dl 18/2020, all’articolo 83, infatti, le norme procedimentali previste per la magistratura ordinaria, si applicano “in quanto compatibili” alla magistratura tributaria e militare.

«Eppure - sottolinea il presidente dell’Associazione magistrati tributari Daniela Gobbi, che ha già chiesto la correzione della norma al Governo e ai ministeri - il processo tributario, per la tipologia di svolgimento, è molto simile a quello amministrativo perché è snello, prevalentemente cartolare, si esaurisce, di norma, in una sola udienza, c’è un collegio giudicante. Date queste caratteristiche - prosegue Gobbi - non si capisce il perché ci venga ora richiesta la presenza fisica».

Le conseguenze
Prima dell’approvazione del Dl 28 /2020 le norme sul processo tributario prevedevano la facoltà per il presidente di richiedere la discussione della causa con modalità da remoto, che veniva disposta con decreto; la segreteria era tenuta a comunicare l’ora e le modalità di collegamento e i giudici si collegavano da loro domicilio, considerato aula di udienza.

«La norma introdotta dal Dl 28/2020 - spiega Gobbi - è intervenuta su una procedura che si stava mettendo a regime, che ha visto il Mef in campo per fornire ai giudici tributari gli strumenti necessari per operare a distanza, interrompendo un percorso logico di modernizzazione del processo. Non vengono portati vantaggi, ma vengono a crearsi situazioni di rischio, sia per gli spostamenti imposti ai giudici, sia a causa della contemporanea presenza di più persone in uno spazio ristretto».

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