Le perdite rilevate nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non richiederanno interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (sempre che, nel frattempo, la situazione patrimoniale della società non sia tornata entro i limiti di legge).

La manovra 2021 (legge 178/20, articolo 1, comma 266) – come auspicato più volte su queste colonne (si veda Il Sole 24 Ore del 5 giugno e del 9 novembre) – interviene sull’articolo 6 del decreto Liquidità 23/2020, estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad assumere le decisioni sulle eventuali perdite “sopra soglia codicistica” emerse nel 2020.

Secondo la precedente formulazione dell’articolo 6 del Dl 23/20, per le perdite accertate nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, non trovavano applicazione le disposizioni che regolamentano le conseguenze:

della riduzione del capitale per perdite superiori a un terzo del patrimonio netto, eventualmente anche in misura tale da ridurre il capitale al di sotto del limite di legge (articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile);

del concretizzarsi di una causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (articoli 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies).

La sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione, tuttavia, come da più parti evidenziato, si presentava in termini troppo stringenti. Ipotizzare che le società in forte perdite nel 2020 fossero in grado, già dal 1° gennaio 2021, non solo di non perdere ulteriormente, ma di produrre utili sufficienti a riportare subito il patrimonio sopra i limiti di guardia previsti dal Codice, era una previsione sicuramente troppo ottimistica.

Le perdite «sospese»

La nuova disposizione prevede quindi che il termine entro cui la perdita deve risultare inferiore al terzo del patrimonio è posticipato al quinto esercizio successivo e:

nelle ipotesi (meno gravi) di cui agli articoli 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma, del Codice l’assemblea, all’atto dell’approvazione del bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate;

nelle ipotesi (più gravi) di cui agli articoli 2447 e 2482-ter, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Sino a tale momento resta inefficace la causa di scioglimento prevista dal Codice civile.

In tutti i casi, le perdite “sospese”, ai fini di un’esauriente informativa ai terzi, vanno distintamente indicate in nota integrativa, con specifici prospetti della loro origine, e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (estensione dell’obbligo di cui all’articolo 2427, n. 7-bis del Codice; si veda Il Sole 24 Ore del 30 dicembre).

Va sottolineato come la norma non si rivolga solo agli squilibri patrimoniali rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ma anche a tutti gli esercizi in corso a tale data: ad esempio, il bilancio del periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, con parallelo “slittamento” del quinto esercizio successivo in cui “far tornare i conti”.

Regole (ancora) temporanee

Nonostante il nuovo articolo 6 del Dl 23/20 non brilli per chiarezza, ci sembra si possa accantonare una lettura “estrema”. I quattro commi, infatti, a uno sguardo superficiale e “parcellizzato”, potrebbero prestarsi a essere interpretati come una sostituzione “a regime” dei precedenti termini codicistici per adempiere in caso di perdite “sopra soglia”.

Ma ci sono diversi motivi per negare questa conclusione affrettata. In primo luogo, la rubrica della disposizione continua a essere «disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale», negando sul nascere un intervento destinato ad essere durevole (il quale, peraltro, sarebbe stato effettuato direttamente sul testo codicistico). Inoltre, i lavori parlamentari confermano che le norme degli ultimi tre commi «integrano la previsione» del comma 1, quest’ultima esplicitamente dedicata alle perdite 2020.

Bisogna quindi prendere atto che dal 2021 (o, meglio, per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) ritornano le regole consuete, con la sola eccezione della sterilizzazione quinquennale delle perdite maturate in questo “disgraziato” 2020. A nostro avviso, le perdite 2021 riprenderanno a ubbidire alle regole codicistiche: con la conseguenza che, ove esse superino complessivamente il terzo del patrimonio e riducano il capitale al di sotto del limite legale, si tornerà al dilemma “ricapitalizza o liquida”.


GLI ESEMPI

Perdite 2020 nel limite del capitale
La situazione

Alfa Spa presenta al 31 dicembre 2020 questa situazione: capitale sociale 600.000 €; riserve 100.000 €; perdite 350.000 €.Le perdite, oltre ad azzerare le riserve, hanno ridotto il capitale per oltre un terzo, ma non lo hanno condotto sotto al limite legale.
Le conseguenze
Per assumere provvedimenti l’assemblea può attendere il bilancio del quinto esercizio successivo. In tale occasione potrà prendere atto che le perdite 2020 sono state ricondotte al di sotto del terzo dai risultati successivi; oppure dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate e, nel caso, ricapitalizzare.

Perdite 2020 oltre il limite di capitale

La situazione
Beta Spa presenta al 31 dicembre 2020 questa situazione:capitale sociale 600.000 €; perdite 600.000 €.
Le conseguenze

Le perdite non solo hanno ridotto il capitale per oltre un terzo, ma lo hanno azzerato, rendendo necessaria una ricapitalizzazione che - grazie alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 - può essere rinviata alla chiusura del quinto esercizio successivo. Sino a tale momento resta inefficace la causa di scioglimento prevista dal Codice civile.

Perdite nel 2021

La situazione
Gamma Spa, che nel 2020 non ha chiuso in perdita, al 31 dicembre 2021 presenta questa situazione: capitale sociale 200.000 €; perdite 190.000 €.
Le conseguenze
In questa situazione, l’assemblea convocata dagli amministratori dovrà intervenire senza indugio con una delle scelte messe a disposizione dal Codice civile (vale a dire ricapitalizzazione, trasformazione in società di persone, messa in liquidazione). Non si applica, infatti, il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020.

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