Nell’ambito delle misure che hanno riguardato le banche nella recente legge di Bilancio 2026 l’articolo 1 comma 56 ha previsto la deducibilità Ires e Irap delle svalutazioni dei crediti del primo e secondo stadio di rischio, stabilendo che rispetto alle norme che prevedono tradizionalmente la deduzione immediata di tali svalutazioni, ciò venga rinviato invece in quinti. In questo contesto, l’Agenzia con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 chiarisce che le svalutazioni, appunto deducibili in...

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