Assemblee con obbligo di nomina del revisore per le piccole Srl. Per queste società le assemblee di approvazione del bilancio 2019 – da convocare entro il prossimo 28 giugno in base al “cura Italia” (articolo 106, Dl 18/2020) – sono caratterizzate, in diversi casi, non solo dal collegamento in videoconferenza, ma anche dalla prima nomina di un organo di controllo o revisore. Ciò in attuazione di quanto disposto dall’attuale testo dal Codice della crisi (Dlgs 14/2019, articolo 379, comma 3), come modificato in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe.

Il termine iniziale e il rinvio
Ricordiamo che, secondo la versione previgente, alcune Srl avrebbero dovuto procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore, da effettuarsi (in sede di prima applicazione e per le società già costituite alla data del 16 marzo 2019) entro il 16 dicembre scorso, insieme all’eventuale adeguamento (ove necessario) di statuti e atti costitutivi.

In particolare, le società obbligate erano le Srl che avessero superato (nei bilanci 2017 e 2018, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

L’infelice scadenza individuata dal legislatore ha prodotto due conseguenze negative:
- un ridotto tasso di adesione da parte dei soggetti obbligati;
- il tentativo di avvalorare l’interpretazione che, nonostante la nomina intervenuta nel 2019 e comunque anteriormente all’approvazione del bilancio relativo a tale esercizio, il primo bilancio corredato dal parere obbligatorio dell’organo di controllo fosse – più che altro per questioni di opportunità che giuridiche – quello chiuso a fine 2020 (in tal senso il Caso Assonime n. 1/2020; in senso contrario Documento Cndcec giugno 2020 sulla relazione unitaria del sindaco-revisore).

Il rinvio del Milleproroghe
Con l’articolo 8, comma 6-sexies, del Dl 162/2019, introdotto in sede di conversione in legge, la norma è stata modificata. La scadenza è così slittata alla «data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019» e così, indirettamente, modificando anche i bilanci di riferimento, che, a questo punto, per i soggetti “solari”, diventano 2018 e 2019.

Per i soggetti “non solari”, cercando di interpretare una norma scritta non pensando a tale situazione, si dovrebbe far riferimento ai bilanci dei due esercizi chiusi anteriormente alla data di approvazione del prossimo bilancio.

A questo punto vanno analizzate le varie situazioni concrete.

1. Le Srl che, pur obbligate, hanno “serenamente” disatteso la precedente versione della norma sono, come spesso accade, quelle che hanno meno problemi: devono ricordarsi, nella prossima assemblea, di procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, con l’accortezza di porre in essere tale adempimento anche solo un attimo dopo aver approvato il bilancio 2019, in modo da evitare ogni dubbio sul fatto che il triennio decorra dall’esercizio 2020.

2. Chi ha già provveduto, invece, si trova in una posizione scomoda. Le tesi, in proposito, sono almeno due. C’è chi, leggendo l’attuale testo di legge, e soprattutto le parole «ai fini della prima applicazione» sostiene la revocabilità del precedente incarico, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i) del Dm 261/2012 (intervenuta carenza dei requisiti di legge). E c’è chi, invece, sottolineando il fatto che anche nel nuovo testo la nomina debba avvenire «entro» la data di approvazione del bilancio (e non necessariamente in tale data), sostiene la non invocabilità della causa di revoca.

Ci sembra che la revoca sia comprensibile per chi superava i parametri nei bilanci 2017 e 2018 ma non altrettanto nei bilanci 2018 e 2019 (poiché i parametri sono rientrati «entro soglia»). È più difficile ipotizzare una revoca, invece, quando l’obbligo permane anche cambiando i bilanci di riferimento.

Chi si avvale della revoca, ritenendola legittima, dovrà tuttavia tener presente che:
- essa può riguardare il revisore ma non il sindaco (articolo 1, comma 2, del Decreto 261/2012);
- va deliberata in assemblea (articolo 3, comma 3);
- il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione anticipata (articolo 8);
- il tutto è oggetto di comunicazione, nel termine di 15 giorni, alla Ragioneria generale dello Stato (articolo 10), con adeguata motivazione.

La risoluzione consensuale
Forse (ma sarebbe una terza tesi) si potrebbe considerare la revisione 2019 come facoltativa e non obbligatoria. Assirevi, in un recente documento di ricerca (234/2020), propone anche la possibilità della risoluzione consensuale, che non prevede l’impossibilità di nominare nuovamente il medesimo revisore, fermi restando gli adempimenti assembleari e comunicativi sopra visti per la revoca.

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