Finanza

Più poteri Consob contro le frodi nel trading online

Blocco delle offerte illegali senza chiedere ai provider. Chiusi 161 siti in otto mesi

di Marco Mobili

Chiusi 154 siti abusivi di trading online in otto mesi. Più di 20 al mese, se si considerano anche i sette di cui è stato già chiesto l’oscuramento. Da luglio scorso la Consob ha staccato la spina alle offerte e alle truffe online che mettevano nel mirino i risparmiatori. E questo grazie ai poteri di oscuramento introdotti con il decreto crescita della scorsa estate nei confronti di siti che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. Poteri che ora - con il via libera al decreto legge Milleproroghe, approvato ieri definitivamente dal Senato - sono confermati e rafforzati, diventando interdittivi grazie alla possibilità di poter chiedere direttamente ai fornitori di connettività (operatori telefonici che consentono l’accesso alla rete internet) l’inibizione dei siti web in odore di frode. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza e aumentare la possibilità di chiudere siti abusivi.

Nel mirino finiscono le offerte abusive al pubblico di prodotti finanziari riportate senza il necessario prospetto, nonché le attività che pubblicizzano vere e proprie offerte abusive al pubblico. Ora per la Consob scatta la possibilità di bloccare in Italia l’accesso ai siti web mediante i quali sono prestate attività di cui è stata accertata la natura illecita e questo senza dover ricorrere alla collaborazione dei provider che ospitano i singoli siti web.

Uno dei paletti rimossi con il Milleproroghe, infatti, è proprio l’obbligo per la Consob di dover chiedere ai provider con siti web di trading abusivi (o la relativa attività pubblicitaria) la rimozione dei contenuti illeciti dalle loro pagine web. In questo modo le misure interdittive assunte dalla Consob, seppur tempestivamente, erano fino ad oggi vincolate a una effettiva collaborazione del provider nel dare esecuzione alle sue richieste di oscuramento del sito. Non di rado il provider - spesso di nazionalità non italiana né comunitaria - ancorché informato dell’adozione del provvedimento interdittivo finiva per disattendere qualsiasi comunicazione senza uniformarsi alle richieste dell’autorità di vigilanza. Un rischio per la tutela degli investitori considerato che, nonostante i provvedimenti assunti dalla Consob, i siti web abusivi continuavano a svolgere offerte abusive (o la relativa attività pubblicitaria) in assenza di prospetto informativo.

La norma del Milleproroghe chiarisce anche che tra le misure da poter utilizzare in linea con il Testo unico della finanza rientra anche quello di richiedere l’oscuramento del sito web che fornisce servizi di investimento in libera prestazione di servizi (quindi, senza succursale). Si tratta della prestazione di un’impresa di investimento comunitaria che avviene sulla base dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente del Paese membro di origine, senza la necessità di un'ulteriore autorizzazione da parte del Paese ospitante (cosiddetto “principio del mutuo riconoscimento”). Un intervento della vigilanza del Paese ospitante come la Consob fino ad oggi era ammesso solo subordinatamente all’inerzia o all’insufficienza dell’azione dell’autorità del Paese di origine, laddove persistano comportamenti irregolari da parte dell’impresa in libera prestazione nel Paese ospitante.

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