1. In sintesi

La legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-111, ha introdotto un nuovo obbligo in capo alle imprese: la stipula di polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali. L’obbligo è stato disciplinato operativamente dal decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

L’assicurazione è obbligatoria per la copertura dei danni materiali diretti causati da sismi, alluvioni, inondazioni, frane ed esondazioni, relativamente ai beni aziendali iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (articolo 2424 del Codice civile, voce B-II, numeri 1, 2 e 3).

Le imprese che non si adegueranno all’obbligo non potranno accedere a contributi pubblici, incentivi e garanzie statali, previsti anche in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

2. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

Sono obbligate, ai sensi del comma 101 della citata legge 213/2023, tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione, comprese quelle estere con stabile organizzazione in Italia.

Sono esclusi, oltre ai titolari di partita iva non iscritti al Registro delle Imprese, anche le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, che restano soggette alla disciplina del Fondo mutualistico nazionale.

Passando all’ambito oggettivo della norma in commento, i beni oggetto della copertura sono esclusivamente quelli di cui all’articolo 2424 del Codice civile, 1° comma, sezione Attivo:

  • terreni e fabbricati (voce B-II, 1 dello Stato patrimoniale);
  • impianti e macchinari (voce B-II, 2);
  • attrezzature industriali e commerciali (voce B-II, 3).

Come chiarito nelle Faq del Mimit del 1° aprile 2025, l’obbligo assicurativo si riferisce ai beni sopra individuati a qualsiasi titolo detenuti e quindi non solo di proprietà, ma anche, ad esempio, mediante affitto o leasing, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Non rientrano nell’obbligo:

  • i beni immobili in costruzione (in quanto iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5);
  • i beni immobili abusivi o privi di autorizzazioni o gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione (articolo 1, comma 2, Dm 30 gennaio 2025, n.18).

Nelle Faq viene anche precisato che, nel caso in cui l’imprenditore svolga l’attività presso la propria abitazione, l’obbligo assicurativo sussiste limitatamente alla porzione dell’immobile destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

3. Classificazione delle imprese e scadenze differenziate

L’iniziale termine del 31.12.2024, previsto per adeguarsi all’obbligo in commento, è stato prorogato al 31.3.2025 dall’articolo 13 comma 1 del decreto Milleproroghe. È intervenuta, infine, l’ulteriore proroga prevista dal Dl 31 marzo 2025, n. 39, che ha stabilito i seguenti termini:

  • grandi imprese: sono tenute a stipulare i contratti assicurativi entro il 31 marzo 2025 (con la previsione di una finestra di tolleranza di 90 giorni in cui non si applicano sanzioni);
  • medie imprese: sono tenute a stipulare i contratti assicurativi entro il 1° ottobre 2025;
  • micro e piccole imprese: sono tenute a stipulare i contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2025.

Per le sole imprese operanti nei settori della pesca e acquacoltura la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025 indipendentemente dalla qualifica dimensionale dell’impresa.

Ai fini della classificazione dimensionale si applicano, come previsto dal citato Dl 31.03.2025, n.39, i criteri della Direttiva (Ue) 2023/2775 che vengono di seguito riepilogati:

  •  Microimprese sono tali se non vengono superati almeno due dei seguenti parametri: totale attivo ≤ 450.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni ≤ 900.000 euro; dipendenti ≤ 10;
  • Piccole imprese sono tali se non vengono superati almeno due dei seguenti parametri: totale attivo ≤ 5 milioni di euro; ricavi netti ≤ 10 milioni di euro; dipendenti ≤ 50;
  • Medie imprese sono tali se non vengono superati almeno due dei seguenti parametri: totale attivo ≤ 25 milioni di euro; ricavi netti ≤ 50 milioni di euro; dipendenti ≤ 250;
  • Grandi imprese: ogni impresa che supera almeno due delle soglie previste per le medie imprese.

Le soglie vanno verificate con riferimento alla data di chiusura di bilancio.

4. Come adempiere: stipula della polizza e criteri tecnici

La polizza deve coprire i danni diretti alle immobilizzazioni materiali sopra descritte cagionati dagli eventi catastrofali, così come elencati e definiti all’articolo 3 del Dm 18/2025 (alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane).

La copertura può essere prestata mediante:

  • polizze individuali;
  • polizze collettive, anche tramite associazioni di categoria o consorzi.

Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

In relazione al massimale, vale a dire l’importo massimo corrisposto per sinistro, il Dm 18/2025 stabilisce le seguenti fasce:

  • importo pari alla somma assicurata, per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata;
  • importo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata, per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata;
  • importo rimesso alla libera negoziazione tra le parti, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese.

In generale le caratteristiche dei testi delle polizze devono conformarsi alle disposizioni della legge 213/2023 e del Dm 18/2025.

5. Effetti dell’inadempimento e profili dichiarativi

L’omessa stipula della polizza non comporta sanzioni pecuniarie immediate, ma incide sulla possibilità di accedere a incentivi e garanzie pubbliche.

Le Faq del Mimit del 14.04.2025 precisano, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Lo stesso Mimit specifica, altresì, che in relazione alle agevolazioni di propria competenza terrà conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi alle imprese inadempimenti.

Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro (articolo 1, comma 107, legge 213/2023).

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