Tra gli interventi più interessanti in ambito dichiarativo, emersi nel convegno di AssoSoftware del 4 e 5 marzo scorso («Norme in evoluzione e ruolo strategico del software nei settori fiscale, lavoro e gestionale»), vanno segnalati quelli sugli Isa 2026 e sul concordato preventivo biennale, da parte dei relatori dell’agenzia delle Entrate e Sogei.

La vecchia procedura

Al di là delle numerose conferme e delle tante novità del mondo Isa, in questa occasione è opportuno segnalare le novità della prossima campagna dichiarativa in relazione a uno degli aspetti operativi più importanti per gli intermediari fiscali: le nuove modalità di acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb).

Lo scorso anno la procedura che gli intermediari fiscali dovevano seguire era quella di compilare le “Comunicazioni di richiesta delle Precalcolate Isa” e predisporre il relativo file con tutte le richieste da trasmettere in via telematica all’Agenzia: richieste necessarie per ottenere le forniture dei dati relativi alle “Precalcolate Isa 2025”.

Ciò poteva avvenire tramite il software “Richiesta Precalcolate Isa 2025” ovvero mediante l’utilizzo del proprio gestionale, in grado di produrre e inviare all’Agenzia il file con tutte le richieste, nonché per acquisire le forniture dei dati relativi alle “Precalcolate Isa 2025”.

Circa l’invio delle richieste per l’acquisizione delle “Precalcolate Isa 2025”, erano previste due modalità:

  • quella “puntuale”, ossia per un singolo contribuente, attraverso la consultazione del “cassetto fiscale” accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline;
  • quella “massiva”, per più contribuenti.

La richiesta per acquisizione “massiva” per più contribuenti a sua volta poteva essere effettuata seguendo due diverse procedure, a seconda che l’intermediario fiscale:

  • fosse delegato alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;
  • non fosse provvisto della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Nel caso di utilizzo della “prima procedura”, l’intermediario fiscale trasmetteva alle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultava delegato. La messa a disposizione da parte dell’Agenzia della fornitura massiva era subordinata alla sola positiva verifica che la delega fosse attiva alla data di invio della richiesta.

Nel caso di utilizzo della “seconda procedura”, gli intermediari fiscali acquisivano le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Nel file inviato dovevano anche essere indicati i cosiddetti “elementi di riscontro”, ossia alcuni dati rilevabili dalle dichiarazioni fiscali del contribuente presentate nelle annualità precedenti, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000, con cui l’intermediario dichiarava di aver ricevuto specifica delega.

Che cosa cambia nel 2026

La prima novità del 2026 è che non si potrà più utilizzare la “seconda procedura”, ossia quella che prevedeva l’acquisizione delle deleghe unitamente alla copia del documento di identità del delegante e l’invio della richiesta corredata dall’indicazione degli “elementi di riscontro”.

Sarà quindi possibile, per l’intermediario fiscale, utilizzare esclusivamente la “prima procedura”, ossia quella che prevede la trasmissione alle Entrate di un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui questi risulti delegato alla consultazione del cassetto fiscale, ovvero sia stato preventivamente delegato all’acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale mediante la nuova delega unica in vigore dallo scorso 8 dicembre 2025.

Gli esempi

Tuttavia, nel corso del convegno di AssoSoftware sono emersi alcuni dubbi che i relatori hanno chiarito con i seguenti esempi, in attesa dell’ufficializzazione che avverrà con l’emanazione del provvedimento che disciplinerà le modalità di acquisizione dei dati precalcolati.

Caso 1: intermediario fiscale delegato tramite la nuova delega unica, in vigore dall’8 dicembre 2025, a uno o a entrambi i seguenti servizi on line:

  • consultazione del cassetto fiscale delegato;
  • acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

In entrambi i casi la richiesta e l’acquisizione degli ulteriori dati Isa e Cpb relativi al periodo d’imposta 2025 sarà effettuata senza l’indicazione degli “elementi di riscontro”.

Caso 2: “vecchia” delega al cassetto fiscale attivata o rinnovata.

I soggetti in possesso della “vecchia” delega al Cassetto Fiscale, attivata o rinnovata entro la data del 5 dicembre 2025, con efficacia fino al giorno della scadenza ma non oltre il 28 febbraio 2027, potranno richiedere e acquisire gli ulteriori dati Isa e Cpb relativi al periodo d’imposta 2025 anche in questo caso senza l’indicazione degli “elementi di riscontro”.

Caso 3: soggetti sprovvisti di delega al cassetto fiscale.

I soggetti non in possesso di delega al cassetto fiscale, ai fini dell’acquisizione degli ulteriori dati Isa e Cpb relativi al periodo d’imposta 2025, dovranno obbligatoriamente farsi delegare al servizio Acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Va comunque ricordato che le regole definitive saranno stabilite dall’agenzia delle Entrate, come ogni anno, con un apposito provvedimento di prossima emanazione.

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