1. In sintesi
Si avvicina il termine - sarà il 4 aprile prossimo - per trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati delle erogazioni liberali 2023 agli enti del Terzo settore.
Il decreto Mef del 1° marzo scorso ha disciplinato la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità, ai fini dell’alimentazione della dichiarazione precompilata, in relazione alle previsioni dell’articolo 3, comma 4 del Dlgs 175/2014, individuando anche i soggetti tenuti alla trasmissione dei suddetti dati.
Il Dm 3 febbraio 2021, inizialmente ha stabilito che fossero tenuti alla trasmissione dei dati: le Onlus; le Associazioni di promozione sociale (Aps); le Organizzazioni di volontariato (Odv); le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri; le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Tali soggetti erano individuati in collegamento all’applicazione della disciplina transitoria di funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) di cui alla riforma degli enti del Terzo settore (Ets) di cui al Dlgs 117/2017.
Nel frattempo, l’articolo 26 del decreto Semplificazioni, modificando l’articolo 104 del Dlgs 117/2017, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali applicabile alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore (escluse le Onlus e le fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del Runts e dalla iscrizione di tali soggetti nello stesso registro, senza dover attendere l’autorizzazione della Commissione europea inerente la complessiva disciplina fiscale che riviene dalla medesima riforma del Terzo Settore.
La trasmigrazione ed iscrizione nel Runts delle Aps, Odv e delle cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri dove tali soggetti erano iscritti e la piena operatività dello stesso registro del Terzo Settore, nonché l’efficacia delle disposizioni in materia di erogazioni liberali deducibili e/o detraibili, ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2 del Dlgs 117/2017, ha comportato la necessità di porre in essere la revisione dell’impostazione del Dm 3 febbraio 2021.
Vi ha provveduto il decreto Mef 1° marzo 2024 dove sono stati ridefiniti i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali. Quest’ultimo decreto:
• ha allargato la platea dei soggetti rientranti nell’adempimento rispetto a quelli previsti nel Dm 3 febbraio 2021;
• ha distinto gli enti per cui la trasmissione dei dati resta facoltativa;
• ha previsto che gli stessi soggetti comunicano anche i dati e l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale era stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
In conseguenza di tale nuovo quadro operativo, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 83793 del 4 marzo 2024 unitamente alle specifiche tecniche e le istruzioni per la compilazione della comunicazione. Il provvedimento suddetto, recependo le novità introdotte, ha stabilito che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali percepite dagli enti obbligati viene effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 34431 del 9 febbraio 2018 (nonché provvedimento n. 49889/2021), che guida la modalità di svolgimento dell’adempimento, seppure sulla base delle nuove specifiche tecniche aggiornate.
Le comunicazioni sono ordinariamente da trasmettere entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese che devono ritrovarsi nella precompilata (articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 413/1991) e solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è stato fissato il 4 aprile 2024 (articolo 1, comma 8, Dm 1° marzo 2024).
Conseguentemente viene consentito di posticipare dal 20 marzo all’8 aprile 2024 il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.
2. I soggetti interessati alla trasmissione
La comunicazione telematica è facoltativa e vi provvedono gli enti che si qualificano come:
• Onlus (articolo 10 Dlgs 460/1997) iscritte nell’apposita anagrafe;
• organizzazione di volontariato;
• fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (Dlgs 42/2004), oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (individuate con Dpcm);
• altro ente iscritto al Runts, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del Dlgs 117/2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (come categoria residuale).
A ciascun ente, in base alla differente qualifica categoriale, corrisponde una codifica di individuazione soggettiva per la trasmissione telematica all’interno della comunicazione come previsto dalle specifiche tecniche.
Gli enti suddetti, sono invece obbligati alla comunicazione entro il termine, ove ricorrano le seguenti condizioni e circostanze (art. 1, comma 2, Dm 1° marzo 2024):
• in riferimento alle erogazioni liberali ricevute da donatori continuativi, cioè quelli “fidelizzati” che donano in maniera ricorsiva, che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento (o comunque da altro documento disponibile all’ente) risulti il codice fiscale del soggetto erogante (non è ammessa la partita Iva), essenziale per consentire la precompilazione della loro dichiarazione e da inserire nel campo 2 del record di dettaglio della comunicazione (cfr. Faq Entrate del 12 marzo 2024);
• in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220mila euro, risultanti dal loro bilancio di esercizio di cui all’articolo 13 del Dlgs 117/2017, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere (quindi per gli enti con esercizio corrispondente all’anno solare il bilancio di esercizio 2022).
L’adempimento diverrà obbligatorio dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali previsti dal Dlgs 117/2017, per tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts, senza deroghe in riferimento ai valori dei ricavi ed altre entrate del bilancio (articolo 1, comma 5, Dm 1° marzo 2024).
3. Le modalità di presentazione della comunicazione
Gli enti effettuano le comunicazioni obbligatoriamente o facoltativamente, con invii che potranno essere ordinari, sostitutivi o di annullamento, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
La trasmissione può essere effettuata anche dagli intermediari abilitati ed in tal caso gli stessi saranno designati quali “responsabili o incaricati del trattamento dei dati” in materia di privacy.
4. Il contenuto della comunicazione
Le comunicazioni, obbligatorie o facoltative, dovranno contenere i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro, con arrotondamento dell’importo all’unità di euro se presenti i decimali, deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti, a condizione che le erogazioni siano state effettuate tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabile (articolo 23 del Dlgs 241/1997). Sono da escludere le erogazioni effettuate con altre modalità non tracciabili e i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccoglierle in quanto effettivamente operate da altri soggetti (quest’ultima previsione è confermata dalle Faq dell’Agenzia del 13 marzo 2024 prendendo ad esempio le piattaforme di crowfunding).
Ai fini della trasmissione dei dati, in relazione al momento in cui l’erogazione deve ritenersi effettuata, si deve considerare la data di effettuazione della donazione e non quella di accredito della stessa nel conto dell’ente beneficiario. Sempre le Faq hanno fornito significativi chiarimenti in merito all’individuazione del donatore i cui dati anagrafici e riferimento sono da indicare nella comunicazione precisando che:
• nel caso di pagamento con carta di credito intestata a soggetto diverso dal donatore, la detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l’onere, dovendo presumere che si tratti del titolare della carta di credito del quale verranno comunicati i dati anagrafici e il codice fiscale;
• nel caso di erogazione proveniente da conto bancario cointestato, se non è possibile, in base ai documenti e alle informazioni disponibili all’ente, individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l’onere derivante dal conto cointestato, l’erogazione verrà comunicata al 50% fra gli intestatari del medesimo conto.
Devono essere comunicati anche l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata. Pertanto i rimborsi delle erogazioni liberali vanno comunicati per l’anno d’imposta in cui sono stati effettivamente effettuati a favore del contribuente: se per un’erogazione effettuata dal contribuente nel 2022 è stato erogato un rimborso nel 2023, indipendentemente dal termine per la trasmissione dei dati riferiti al 2022, il rimborso deve essere comunicato con il flusso dei dati relativo al 2023.
5. I controlli, lo scarto degli invii e le sanzioni
In conseguenza dell’invio si possono verificare situazioni di non conformità che possono determinare lo scarto del file. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine, il soggetto obbligato (o il suo intermediario) effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
Se risultano dei codici fiscali non validi entro il termine, il soggetto obbligato o l’intermediario, effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati sempre con la stessa tempistica vista in precedenza. Entro i cinque giorni successivi al termine di scadenza dell’invio devono essere effettuate le correzioni degli errori per i casi diversi da quelli precedenti così come l’annullamento dei dati tempestivamente trasmessi.
L’omissione o il ritardo della comunicazione ove obbligatoria è sanzionata in base all’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014. Tuttavia per le comunicazioni che risultano essere facoltative, non sono applicabili le sanzioni, ad eccezione del caso in cui l’errore nella comunicazione dei dati determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata dei soggetti erroneamente indicati.
6. L’opposizione all’inserimento dei dati in precompilata
Il donatore ha facoltà di esercizio del proprio diritto di opposizione all’invio all’agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate, comunicando l’opposizione:
a) direttamente all’ente destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;
b) all’Agenzia, di norma dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione, eccezionalmente per le donazioni dell’anno 2023 entro l’8 aprile 2024, utilizzando il modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’agenzia delle Entrate tramite e-mail (opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it) o tramite fax con la comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.
Proprio per questa ragione, l’ente beneficiario è sempre opportuno che comunichi al donatore che i dati possono essere trasmessi all’agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata al fine di consentire l’esercizio del diritto di opposizione e assumerne la relativa conoscenza.


