29 dicembre
Presentazione modelli Intrastat
Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
Sono tenuti all'adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile
Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.
In estrema sintesi, si ricorda che:
- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.
E' fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):
- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
- delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.
Viene abrogato l'articolo 3, comma 1, Dm 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.
Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
Mensile
Agenzia Dogane, COMS del 16-03-2017, prot n. 32831/RU
Agenzia Dogane, COMS del 17-02-2017, prot n. 20661/RU
DL del 23-01-1993, n. 16 - Articolo 6
Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Articolo 3
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 11
DPR del 07-01-1999, n. 10 - Articolo 1
Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Allegato 8
Agenzia Entrate, CIR del 17-02-2010, n. 5/E
Min. Economia e Finanze, DM del 22-02-2010 - Articolo 1
Agenzia Entrate, CIR del 18-03-2010, n. 14/E
Agenzia Entrate, RIS del 01-06-2010, n. 48/E
L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.
La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.
Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


