Da venerdì 19 giugno diventa possibile inviare le domande per i prestiti garantiti fino a 30mila euro, ora che è arrivato il via libera della Commissione europea. Era questo l’ultimo tassello mancante dopo l’entrata in vigore - lo scorso 7 giugno - della legge di conversione del decreto Liquidità (Dl 23/2020), che ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei mini finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di garanzia per le Pmi.

Come segnalato in precedenti interventi, le modifiche mirano ad allargare la platea dei soggetti beneficiari nonché a rendere la procedura più snella.

In questi giorni il gestore del fondo ha aggiornato la parte amministrativa della normativa, pubblicando il nuovo modello per la richiesta della garanzia (disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, sezione “modulistica”) nonché una circolare (12/2020) esplicativa delle modifiche intervenute.

Il modello aggiornato per fare domanda

Analizzando la nuova documentazione messa a disposizione dal fondo, non si segnalano grandi novità nella versione aggiornata del modello “allegato 4-bis”. Le clausole da sottoscrivere e le informazioni da fornire sono in grande parte le stesse della precedente versione.

Trovano naturalmente spazio al punto 16 i nuovi parametri utili per il calcolo dell’importo massimo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all'anno 2019), nonché il riferimento alla possibilità di autocertificare i dati in assenza di bilancio o dichiarazione dell’anno precedente.

Tre ipotesi per adeguare la vecchia domanda

Di grande interesse sono, invece, i chiarimenti forniti dal fondo con la circolare, con particolare riferimento agli obblighi documentali dei soggetti che intendono adeguare una richiesta di finanziamento inoltrata con le vecchie regole alle nuove e più favorevoli condizioni. Secondo la norma originaria, infatti, era possibile ottenere un finanziamento garantito dell’importo massimo di 25mila euro rimborsabile in 6 anni. Adesso l’importo è aumentato a 30mila euro e la durata è salita a 10 anni.

La circolare dettaglia diverse ipotesi.

Soggetto che ha presentato domanda con le vecchie regole ed è stato ammesso alla garanzia del fondo, ma non ha ancora ricevuto le somme del finanziamento: in questo caso l’adeguamento alle nuove condizioni non richiede l’invio del nuovo modulo “allegato 4-bis”, ma la banca dovrà solo inviare al fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa (andrà comunque sottoscritta la nuova documentazione bancaria per l’adeguamento delle condizioni del finanziamento ancora da erogare);

Soggetto che ha presentato domanda con le vecchie regole, è stato ammesso alla garanzia del fondo ed ha ricevuto l’erogazione delle somme: qui gli scenari cambiano a seconda di come si gestisce l’adeguamento del finanziamento. Se si stipula un finanziamento “integrativo”, distinto dal precedente, allora andrà inviato al fondo un nuovo modulo per la richiesta di garanzia. Se invece si stipula un nuovo finanziamento che estingue il precedente, oppure si concorda un addendum al contratto in essere, allora non è necessario avanzare una nuova richiesta al fondo;

Il terzo scenario riguarda chi ha ricevuto l’erogazione di un finanziamento senza chiedere la garanzia del fondo (pur integrando i parametri secondo le vecchie regole): in questo caso l’accesso alla garanzia, con contestuale aumento del finanziamento fino a 30mila euro, è sempre necessaria una richiesta al fondo, ma se l’aumento dell’importo avviene con un finanziamento “integrativo” del precedente dovranno presentarsi al fondo due moduli “allegato 4-bis” (uno per ogni contratto).

La quarta ipotesi, non esaminata dalla circolare ma ovvia, riguarda chi non ha ancora fatto istanza: in questo caso, dal 19 giugno è possibile procedere con la richiesta sulla base delle regole definite dalla legge di conversione.

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