La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13553 del 10 maggio 2026, ha fornito chiarimenti su un tema di rilievo per l’applicazione del regime fiscale agevolato del “prezzo-valore”. In particolare, i giudici hanno chiarito che la sola distanza fisica non è elemento sufficiente ad escludere il vincolo di pertinenzialità tra gli immobili e, di conseguenza l’applicazione del meccanismo agevolativo del “prezzo-valore”.

Corte di Cassazione, ordinanza 13553 del 10 maggio 2026

Le agevolazioni per l’acquisto dei fabbricati abitativi

Il meccanismo del “prezzo-valore” si inserisce nel più ampio tema delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il trattamento fiscale applicabile al momento dell’acquisto e, quindi, le imposte da pagare variano a seconda della natura del venditore.

Nel caso in cui il venditore sia un soggetto privato, l’operazione sarà soggetta al pagamento delle seguenti imposte:

  • imposta di registro proporzionale del 9%;
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • imposta catastale fissa di 50 euro.

Se, invece, il venditore è una impresa, l’operazione sarà rilevante ai fini Iva. L’impresa potrà, al ricorrere di specifiche...

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