Professione

Professionisti, bonus mille euro senza ripetere l’istanza per chi ha già incassato aprile

Chi non ha ancora beneficiato dell’indennità dovrà presentare una specifica domanda entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto

di Andrea Dili

La disciplina delle indennità anti Covid-19 varate a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza trova il proprio perfezionamento nel decreto Agosto. Il Dl 104/2020 stanzia, infatti, le risorse mancanti per finanziare il contributo relativo al mese di maggio che – come promesso dal ministro Gualtieri – ammonterà a 1.000 euro. Si completa, quindi, con l’incremento previsto un intervento che per i mesi di marzo ed aprile aveva visto l’assegnazione di una indennità pari a 600 euro.

Il nuovo decreto conferma i requisiti e le modalità di accesso ed erogazione della misura disciplinati dal decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con il quale venivano sostanzialmente replicati i criteri già delineati dal precedente decreto di marzo. In estrema sintesi, quindi, potranno richiedere l’indennità di maggio i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza che:

Onell’anno d’imposta 2018 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

Oovvero nel medesimo anno d’imposta abbiano realizzato un reddito complessivo superiore a 35mila ma non a 50mila euro e, in aggiunta, abbiano cessato la propria attività (attraverso la chiusura della partita iva) nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 o, alternativamente, abbiano subito una diminuzione superiore al 33% del reddito prodotto nel primo trimestre 2020 rispetto a quello conseguito nel medesimo periodo del 2019.

Quest’ultimo requisito non viene richiesto ai professionisti iscritti alle Casse dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020, che potranno accedere all’indennità rispettando i limiti reddituali sopra indicati; mentre per chi si é iscritto in una data successiva non è previsto alcun beneficio.

Vengono inoltre confermati gli ulteriori requisiti contemplati dal citato decreto interministeriale di maggio. In sintesi, quindi, l’indennità non spetterà a coloro che alla data della domanda risultino:

Otitolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (facendo salvi, quindi, i professionisti con rapporti di lavoro a tempo non indeterminato e di collaborazione);

Otitolari di pensione.

Infine viene prevista una specifica incompatibilità per i percettori di reddito di cittadinanza e di reddito di emergenza e per coloro che hanno percepito le analoghe indennità previste dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) per la pluralità di categorie afferenti il lavoro atipico.

Va inoltre sottolineato che, come già previsto per i mesi di marzo e aprile, anche le indennità di maggio non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef dei percettori.

Occorre poi evidenziare un ulteriore aspetto: mentre coloro che hanno conseguito l’indennità per il mese di aprile riceveranno automaticamente l’indennità di maggio, chi non ne ha beneficiato dovrà presentare una specifica domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto, ossia il 15 agosto 2020. Tale domanda dovrà essere presentata alla propria cassa di appartenenza secondo i dettami indicati dall’articolo 3 del decreto interministeriale dello scorso 29 maggio, corredandola da autodichiarazione redatta in base al Dpr 445/2000.

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