La disciplina delle indennità anti Covid-19 varate a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza trova il proprio perfezionamento nel decreto Agosto. Il Dl 104/2020 stanzia, infatti, le risorse mancanti per finanziare il contributo relativo al mese di maggio che – come promesso dal ministro Gualtieri – ammonterà a 1.000 euro. Si completa, quindi, con l’incremento previsto un intervento che per i mesi di marzo ed aprile aveva visto l’assegnazione di una indennità pari a 600 euro.
Il nuovo decreto conferma i requisiti e le modalità di accesso ed erogazione della misura disciplinati dal decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con il quale venivano sostanzialmente replicati i criteri già delineati dal precedente decreto di marzo. In estrema sintesi, quindi, potranno richiedere l’indennità di maggio i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza che:
Onell’anno d’imposta 2018 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
Oovvero nel medesimo anno d’imposta abbiano realizzato un reddito complessivo superiore a 35mila ma non a 50mila euro e, in aggiunta, abbiano cessato la propria attività (attraverso la chiusura della partita iva) nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 o, alternativamente, abbiano subito una diminuzione superiore al 33% del reddito prodotto nel primo trimestre 2020 rispetto a quello conseguito nel medesimo periodo del 2019.
Quest’ultimo requisito non viene richiesto ai professionisti iscritti alle Casse dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020, che potranno accedere all’indennità rispettando i limiti reddituali sopra indicati; mentre per chi si é iscritto in una data successiva non è previsto alcun beneficio.
Vengono inoltre confermati gli ulteriori requisiti contemplati dal citato decreto interministeriale di maggio. In sintesi, quindi, l’indennità non spetterà a coloro che alla data della domanda risultino:
Otitolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (facendo salvi, quindi, i professionisti con rapporti di lavoro a tempo non indeterminato e di collaborazione);
Otitolari di pensione.
Infine viene prevista una specifica incompatibilità per i percettori di reddito di cittadinanza e di reddito di emergenza e per coloro che hanno percepito le analoghe indennità previste dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) per la pluralità di categorie afferenti il lavoro atipico.
Va inoltre sottolineato che, come già previsto per i mesi di marzo e aprile, anche le indennità di maggio non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef dei percettori.
Occorre poi evidenziare un ulteriore aspetto: mentre coloro che hanno conseguito l’indennità per il mese di aprile riceveranno automaticamente l’indennità di maggio, chi non ne ha beneficiato dovrà presentare una specifica domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto, ossia il 15 agosto 2020. Tale domanda dovrà essere presentata alla propria cassa di appartenenza secondo i dettami indicati dall’articolo 3 del decreto interministeriale dello scorso 29 maggio, corredandola da autodichiarazione redatta in base al Dpr 445/2000.

