Adempimenti

Proroghe e rinnovi Cigo da chiarire il nodo plafond

L’esaurimento del pacchetto di 9 settimane non dovrebbe essere comunicato all’Inps

IMAGOECONOMICA

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Aziende e consulenti stanno incontrando dubbi e difficoltà nel comprendere come tradurre le nuove regole in materia di Cig per poter presentare le relative domande di proroga: il Dl n. 34/2020 ha infatti modificato le regole in corsa.

I primi dubbi riguardano le domande di proroga (o nuove domande) di Cigo e assegno ordinario con anticipo da parte dell’azienda, posto che le domande di Cassa in deroga sono presentabili dal 18 giugno, cioè decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio in base agli articoli 22 quater del Dl n. 18/2020 (introdotti dal Dl n. 34/2020), secondo la nuova procedura che andrà definita. Il termine del 18 giugno dovrebbe applicarsi anche per le nuove domande di Cigo e assegno ordinario con pagamento diretto, sebbene il testo letterale del neo introdotto articolo 22 quinquies del Dl n. 18/2020 lasci dubbi interpretativi (il dubbio è se fino al 17 giugno 2020 si applichino le vecchie regole).

Il primo grande interrogativo riguarda l’esaurimento del plafond delle prime 9 settimane, a cui le rinnovate norme (articoli da 19 a 22 del Dl n. 18/2020) subordinano l’accesso alle ulteriori 5 settimane.

È un obbligo o un’opportunità per le aziende che intendono prorogare o rinnovare la Cigo dimostrare all’Inps l’effettivo utilizzo della prima tranche? Questa regola, a logica, dovrebbe valere anche per l’Assegno ordinario, sebbene nel messaggio n. 2101/2020 sia citata con esclusivo riferimento alla Cassa integrazione ordinaria.

Laddove un’azienda ritenga di aver effettivamente esaurito il plafond delle 9 settimane (in quanto autorizzate e fruite), non dovrebbe essere invece tenuta a dimostrare e comunicare nulla al riguardo all’Inps.

Nel messaggio n. 2101/2020 l’Istituto precisa che qualora dai calcoli aziendali risultino delle settimane residue, queste devono essere oggetto di un’apposita domanda di Cassa, alla quale allegare il relativo prospetto excel utile a quantificare le settimane residue (pubblicato unitamente al messaggio).

Le aziende e i consulenti vorrebbero essere certi della necessità di presentare una nuova domanda (per le settimane residue rispetto alle prime 9) che in realtà afferisce a periodi già autorizzati dall’Inps, sebbene effettivamente non utilizzati.

Affinchè i calcoli delle settimane effettuati dall’azienda e quelli dell’Inps coincidano, sarebbe altresì utile che venisse chiarito come arrotondare il numero frazionato di settimane risultante dal rapporto tra le giornate fruite di cassa e il numero (prevalente) dei giorni lavorativi della settimana (fino a 0,5 per difetto e oltre 0,5 per eccesso?).

Sarebbe altresì opportuno confermare che il residuo delle nove settimane va determinato facendo riferimento all’azienda nel suo complesso, e non alla situazione della singola unità produttiva produttiva (per la quale è stata presentata apposita domanda e attenuta specifica autorizzazione).

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