1. In sintesi

Scade il 30 aprile 2024 il termine per il primo invio dei dati, relativi al primo trimestre 2024, dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori dei servizi di pagamento (Psp).

L’adempimento risulta disciplinato dal Dlgs 153/2023, con cui, recependo la direttiva (Ue) 2020/284, sono stati inseriti i nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies all’interno del decreto Iva, Dpr 633/1972.

A partire dal 1° gennaio 2024 sono infatti entrate in vigore le nuove regole dell’Ue per i prestatori di servizi di pagamento per rafforzare la lotta contro la frode Iva nel settore delle transazioni transfrontaliere di commercio elettronico.

I prestatori di servizi di pagamento (prestatori dei servizi di pagamento) devono infatti realizzare due distinti sebbene collegati adempimenti:

• tenere registri dettagliati dei pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e relativi al beneficiario (“il beneficiario”) di tali pagamenti;

• comunicare alle autorità fiscali informazioni relative a taluni pagamenti transfrontalieri determinati come tali in ragione dell’ubicazione del pagatore e dell’ubicazione del beneficiario.

Le autorità fiscali degli Stati membri dell’Ue raccolgono le informazioni per mezzo di un formato elettronico standard (Xml) per poi ritrasmetterle alla banca dati europea “Cesop”, sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

Il Cesop, a sua volta, oltre a dovere conservare, aggregare e analizzare le informazioni trasmesse dagli Stati membri, è chiamato anche a rendere disponibile il risultato di queste analisi ai funzionari di collegamento di Eurofisc, specializzati nella lotta alle frodi Iva.

Come anticipato, le misure introdotte hanno una funzionalità antievasione volta a contrastare le frodi realizzate nella vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri sempre più facilitate dalla crescita del commercio elettronico, spesso sfruttato dalle imprese fraudolente per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo gli obblighi in materia di Iva. in ragione, infatti, del principio di imposizione nel luogo di destinazione, per gli Stati membri di consumo è fondamentale disporre di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente tenuto conto dell’assenza di obblighi contabili in capo ai consumatori.

La maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell’Unione sono realizzati con pagamenti eseguiti tramite prestatori dei servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche per identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all’indicazione della data, dell’importo e dello Stato membro di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.

Le autorità fiscali degli Stati membri hanno necessità di tali informazioni per individuare le imprese fraudolente ed effettuare i controlli in materia di Iva. Da qui originano gli obblighi in capo ai prestatori dei servizi di pagamento, come meglio precisati da una serie di Faq pubblicate sul sito web dell’agenzia delle Entrate, che commentiamo sotto.

2. I soggetti obbligati

L’articolo 40-bis del Dpr 633/1972 contiene le definizioni utili ai fini dell’applicazione dei nuovi obblighi.

La conservazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri vengono poste in capo ai prestatori dei servizi di pagamento elencati all’articolo 1, comma 1, lettera g) del Dlgs 11/2010, e cioè agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane Spa, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

3. Gli adempimenti

L’articolo 40-ter prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano intanto l’obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, circa i beneficiari di pagamenti transfrontalieri prestati ogni trimestre civile, dettagliate dal successivo articolo 40-sexies.

L’articolo 40-quater disciplina, inoltre, la trasmissione delle informazioni conservate, mentre l’articolo 40-quinquies individua le modalità di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri.

Gli obblighi si applicano soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatori dei servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero viene calcolato in relazione ai servizi per Stato membro e per identificativo. Se il beneficiario possiede però più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

La documentazione va inoltre conservata per tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data di pagamento.

I prestatori dei servizi di pagamento devono poi comunicare i relativi dati all’agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche che saranno definite con apposito provvedimento direttoriale. Le Entrate metteranno poi a disposizione tali informazioni al Cesop.

Il mancato adempimento degli obblighi determinerà in capo ai prestatori dei servizi di pagamento l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione della contabilità e degli obblighi finanziari, determinando come effetto indiretto l’utilizzo di sistemi di conservazione elettronica a norma dei relativi dati al fine di garantirne autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità e data certa.

4. I dati da conservare

Il set di informazioni da conservare, secondo l’articolo 40-sexies, comprende il Bic o altro codice identificativo d’azienda del prestatori dei servizi di pagamento, il nome o la denominazione commerciale del beneficiario, l’Iban o altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione, i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi, compresi data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine del pagamento.

5. Le indicazione delle Entrate

Di seguito si riporta il contenuto essenziale di una serie di risposte a domande frequenti pubblicate sul sito web dell’agenzia delle Entrate (ed in particolare al seguente indirizzo:

a) data di esecuzione: quando un prestatori dei servizi di pagamento deve comunicare al Cesop pagamenti per i quali la data di esecuzione non coincide con la data di contabilizzazione, per determinare il trimestre di riferimento nel file Xml deve essere riportata la data individuata in base al metodo di pagamento utilizzato. Nel riquadro 8 delle diverse tabelle della sezione 4.5.2. delle Linee guida Cesop è infatti riportata un’indicazione dettagliata delle date da segnalare: ad esempio, in caso di bonifico occorre riportare la data di regolamento dello stesso, mentre se si utilizza una carta di debito o di credito, occorre verificare i regolamenti emanati dai gestori per le operazioni internazionali solitamente basati su data e ora oppure sulla data di acquisto (v. Faq 7 del 14 dicembre 2023);

b) comunicazione zero: non è obbligatorio per i prestatori dei servizi di pagamento trasmettere la comunicazione dei dati quando non è stata registrata nel trimestre alcuna operazione di pagamento. In questo senso, le Faq della Commissione europea, ed in particolare la risposta alla domanda 4.3., si occupa del livello di documentazione che il prestatori dei servizi di pagamento deve possedere nei suoi archivi per dimostrare l’assenza di transazioni per beneficiario. A livello europeo non è richiesto nessuna particolare documentazione ma si suggerisce ai prestatori dei servizi di pagamento di consultare le autorità nazionali: in quest’ottica, le Entrate nell’evidenziare quindi come la comunicazione zero è facoltativa, ricordano comunque come la stessa sia raccomandata in quanto permette un primo adempimento dell’obbligo comunicativo;

c) casa madre estera: l’invio della comunicazione di cui all’articolo 40-quater del Dpr 633/1972 può essere effettuata, per conto della branch italiana, dalla casa madre localizzata in un Paese Ue, previa registrazione nella sezione Indagini finanziarie del Rei – Registro elettronico degli indirizzi. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPsp, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPsp. Al riguardo, ai fini della trasmissione di deve essere in possesso di un codice fiscale valido;

d) San Marino: un’operazione di pagamento effettuata da un pagatore localizzato nella Repubblica di San Marino è sempre esclusa dall’ambito di applicazione, qualunque sia la localizzazione del beneficiario. In questo senso, la risposta alla domanda 2.1.1.1 delle Faq pubblicate dalla Commissione Europea precisa che non rientrano nell’obbligo di comunicazione i pagamenti realizzati da soggetti situati nei territori esclusi dall’applicazione della direttiva Iva (come, ad esempio, i comuni di Livigno e Campione d’Italia), nonché quelli effettuati da un pagatore in un territorio terzo a un beneficiario nel suo territorio continentale, oppure quelli da un ordinante in uno Stato membro (continentale) a un beneficiario in un territorio terzo di tale Stato membro. Vanno al contrario inviati i dati dei pagamenti a beneficiari situati in tutti i territori terzi da parte di pagatori situati in qualsiasi Stato membro (diverso dal territorio continentale dei territori terzi);

e) bonifici esteri: tra i dati da inviare, i prestatori dei servizi di pagamento dovranno inserire anche quelli relativi ai bonifici esteri effettuati direttamente come soggetto ordinante, e cioè quando procedono a saldare fatture di un fornitore. Tali operazioni non sono escluse dallo specifico obbligo di comunicazione, nonché da quello della conservazione triennale, quando si riscontrano tutti gli altri requisiti a tal fine individuati dalla normativa. Gli obblighi si applicano infatti solamente se, nel corso di un trimestre civile, un prestatori dei servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. L’ulteriore requisito da riscontrare è quello della localizzazione del prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario: un pagamento si considera infatti transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea, ed il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo;

f) elaborazione: con il provvedimento direttoriale prot. n. 406675 pubblicato il 20 novembre 2023, l’agenzia delle Entrate, nel regolamentare la comunicazione all’amministrazione finanziaria, al fine di poter trasmettere successivamente al Cesop le informazioni ricevute, ha indicato come la trasmissione da parte dei prestatori dei servizi di pagamento si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file. Il file può essere scartato per effetto dei controlli: in tal caso, i dati contenuti nel file sono considerati, completamente non trasmessi. Con una delle Faq del 17 gennaio 2024, le Entrate hanno indicato, in cinque giorni dall’invio, la tempistica di ricezione da parte del prestatori dei servizi di pagamento dell’esito dell’elaborazione, di accoglimento o di scarto;

g) ditta individuale: il quesito riguardava l’ipotesi in cui il beneficiario di un pagamento transfrontaliero risulti essere una ditta individuale. Tra le informazioni oggetto di comunicazione, secondo quanto prescrive l’articolo 40-sexies del decreto 633/1972, vi è infatti il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento. Più nel dettaglio, è stato chiesto se i pagamenti verso la ditta individuale e quelli verso la persona fisica titolare della ditta debbano essere considerati o meno come aventi il medesimo beneficiario. La risposta delle Entrate è affermativa: la ditta individuale e la persona fisica, a cui la ditta è intestata, devono essere perciò considerati come un unico beneficiario. Indicazione questa rilevante anche ai fini della verifica del superamento della soglia di 25 pagamenti transfrontalieri all’interno del trimestre di riferimento: si tratta della soglia che fa sorgere l’obbligo di comunicazione per i prestatori dei servizi di pagamento. Secondo le Entrate, pertanto, il numero di pagamenti diretti verso la ditta individuale deve essere sommato al numero di pagamenti diretti verso il titolare della ditta. Al superamento complessivo dei venticinque pagamenti, il prestatori dei servizi di pagamento è tenuto ad effettuare la comunicazione Cesop;

h) carte aziendali: altro quesito ha riguardato il caso delle carte aziendali intestate ad un’impresa, ma utilizzate da un dipendente. La domanda verte sulla individuazione, in questo caso, del soggetto pagatore: secondo le Entrate il pagatore coincide con l’azienda, la quale va quindi indicata come “reported payee”, con effetto, in definitiva, anche ai fini della localizzazione dello Stato membro di residenza del prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

i) rimborso: per non ricevere un codice errore, ai fini della corretta valorizzazione delle operazioni di rimborso, il campo TransactionIdentifier deve riportare l’identificativo univoco del rimborso, diverso quindi da quello originario, indicando invece nel campo CorrTransactionIdentifier quello della transazione originaria;

j) operazioni straordinarie: in caso di operazioni straordinarie intervenute nel corso di un trimestre, la società prestatori dei servizi di pagamento incorporante deve trasmettere i dati della incorporata cumulandoli con i propri ai fini del calcolo della soglia delle venticinque operazioni verso un medesimo beneficiario transfrontaliero.

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