1. In sintesi
Con il Dlgs 192/2024, il legislatore ha riscritto le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, avvicinandole al regime d’impresa.
Alcune delle novità introdotte trovano applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta 2024 e si riflettono nella compilazione del quadro RE del modello Redditi 2025. Da ultimo, il Dl 17 giugno 2025 n. 84 ha ulteriormente modificato la disciplina del reddito di lavoro autonomo, introducendo ulteriori disposizioni, alcune delle quali applicabili anch’esse già a partire dal 2024.
2. I soggetti interessati alla compilazione del quadro RE
L’articolo 53, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Non sono interessati dalla compilazione del presente quadro:
- i contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 o il regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98;
- i lavoratori autonomi occasionali, i compensi dei quali sono fiscalmente qualificati come “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir.
3. Come compilare il quadro RE: i righi oggetto di novità
Rigo RE2 – Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica
a) Compensi percepiti: principio di cassa allargato
Nel rigo va indicato l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno, compresa la maggiorazione del 4% riaddebitata ai committenti da parte degli iscritti alla Gestione Separata Inps, esclusa la rivalsa esercitata dagli iscritti alle Casse professionali. La novità, introdotta dal Dlgs 192/2024, riguarda i pagamenti a cavallo d’anno, per i quali viene ora previsto che il compenso ricevuto dal lavoratore autonomo farà reddito da quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante, indipendentemente dal momento dell’incasso. Pertanto, le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte dal sostituto di imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Alla luce della modifica normativa, ai fini della corretta compilazione del presente rigo, occorrerà verificare che i compensi ivi dichiarati siano corrispondenti a quelli risultanti dalla Certificazione unica elaborata dal sostituto di imposta.
Esempio
Un avvocato riceve un bonifico il 3 gennaio 2025 per una parcella la cui data di pagamento per il committente risulta essere il 28 dicembre 2024. La ritenuta è stata quindi operata nel 2024 con la conseguenza che il compenso andrà tassato dal professionista nel 2024. Resta fermo che in caso di pagamento mediante assegno, continuerà ad avere rilievo la data di consegna del titolo. Nulla cambia, invece, per i compensi ricevuti da clienti privati
b) Riaddebito spese
Un’ulteriore novità introdotta dal Dlgs 192/2024 riguarda il riaddebito al committente delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate in modo analitico al cliente, con esclusione delle spese anticipate in nome e per conto dello stesso (già fiscalmente irrilevanti).
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2025: a partire da tale anno, questi importi non rileveranno ai fini reddituali, non costituendo compensi imponibili per il professionista, e non sarà consentita la deduzione dei corrispondenti costi.
Per l’anno 2024, la novità non trova applicazione: i rimborsi analitici continuano a dover essere indicati nel rigo RE2 e i relativi costi restano deducibili secondo le regole previgenti.
Risulta invece già in vigore dall’anno d’imposta 2024, la disposizione contenuta nell’articolo 54, comma 2, lettera c) del Tuir, in base alla quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi. Specularmente, a partire dall’anno 2024, le spese riaddebitate non saranno più deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (articolo 54 ter, comma 1, del Tuir).
Le disposizioni hanno sostanzialmente codificato quanto già precisato dalle circolare dell’agenzia delle Entrate del 23 giugno 2010, n. 38 (paragrafo 3.4) e del 18 giugno 2001, n. 58 (paragrafo 2.3), secondo le quali:
- il costo sostenuto può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all’attività svolta dal professionista e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri;
- le somme ricevute dagli altri professionisti a seguito del riaddebito non costituiscono reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rilevano quali componenti positivi di reddito.
Rigo RE3 – Altre somme e valori a qualunque titolo percepiti
In tale rigo vanno indicate le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta e diversi da quelli elencati nel rigo RE2. Il rigo, che fino al 2023 accoglieva un elenco specifico di proventi (richiamati dalle istruzioni ministeriali), recepisce la novità, introdotta dal citato Dlgs 192/2024 in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il comma 1 del nuovo articolo 54 del Tuir introduce, infatti, quale criterio generale, il principio di onnicomprensività, analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, viene specificato che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività (confermando la rilevanza del principio di cassa).
Continueranno ad essere indicati nel rigo RE3 i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali, comunque riferibili all’attività artistica o professionale (quale, ad esempio, il marchio). Si segnala, tuttavia, che la riforma fiscale del lavoro autonomo introdotta dal Dlgs 192/2024 non ha eliminato la possibilità di assoggettare a tassazione separata i proventi derivanti dalla cessione della clientela. Al contrario, ha esteso tale possibilità anche alle somme percepite in forma rateale, a condizione che l’intero importo venga incassato nell’ambito dello stesso periodo d’imposta.
Il Dl 17 giugno 2025 n. 84, recante misure urgenti in materia fiscale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 18 giugno, interviene nuovamente sul reddito di lavoro autonomo riducendo l’ambito di applicazione dell’anzidetto principio di onnicomprensività.
Si stabilisce, infatti, che sono esclusi dal perimetro del reddito da lavoro autonomo:
- gli interessi e proventi finanziari, i quali d’ora in poi saranno classificati tra i redditi di capitale e non più nel reddito di lavoro autonomo, anche se conseguiti nell’ambito dell’attività professionale;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in STP e associazioni professionali, le quali sono ricondotte tra i redditi diversi e soggetti a imposta sostitutiva del 26%, con l’eliminazione della possibilità di tassazione separata.
Per tali disposizioni, contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera c).2) del citato decreto è prevista la decorrenza retroattiva al periodo in corso al 31 dicembre 2024. Conseguentemente, tali redditi non dovranno confluire nel presente rigo a partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2024.
Rigo RE4– Plusvalenze patrimoniali
In questo rigo devono essere indicate le plusvalenze relative ai beni strumentali, compresi gli immobili acquistati negli anni 2007, 2008 e 2009, con esclusione degli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, se realizzate tramite cessione a titolo oneroso oppure a seguito di risarcimento, anche assicurativo, per perdita o danneggiamento dei beni, e nel caso in cui tali beni siano destinati al consumo personale o familiare del professionista o ad usi estranei all’attività artistica o professionale.
A partire dall’anno 2024 nel rigo RE4 vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di un contratto di locazione finanziaria relativo a beni immobili o mobili strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione indicati nell’articolo 54 septies, comma 2, del Tuir). Il Dlgs 192/24 prevede, infatti, la rilevanza fiscale del maggior valore derivante dalla cessione del contratto di locazione finanziaria, similmente a quanto già previsto per le imprese (articolo 88, comma 5, Tuir). L’ammontare imponibile è rappresentato dal valore normale del bene in leasing al netto del prezzo di riscatto e dei canoni ancora da pagare, attualizzati alla data di cessione. Per i beni immobili, va inoltre sottratta anche la quota capitale dei canoni già maturati che non è deducibile perché riferita al terreno (articolo 54 bis, commi 1 e 3, del Tuir).
Rigo RE7 - Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46
Sono previste le seguenti novità decorrenti dal periodo di imposta 2024:
- l’aliquota di ammortamento definita dal Dm 31 dicembre 88 è ridotta per il primo periodo d’imposta alla metà (articolo 54 quinquies, comma 1, del Tuir, inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del Dlgs 192/2024);
- in caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati (esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione), il costo residuo è ammesso in deduzione nello stesso periodo d’imposta in cui interviene l’eliminazione (articolo 54 quinquies, comma 1, del Tuir, inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del Dlgs 192/2024).
Rigo RE10 – Spese relative agli immobili
Novità importante in tema di spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione degli immobili ove viene svolta l’attività professionale, essendo cambiati i relativi criteri di deducibilità.
La disciplina previgente obbligava a distinguere tra spese incrementative e spese non incrementative e per queste ultime prevedeva la deducibilità delle stesse nel periodo di sostenimento della spesa nel limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili e l’eccedenza nei 5 anni successivi.
Attualmente, la distinzione tra spese di natura incrementativa e non incrementativa risulta superata: l’unica rilevanza ai fini fiscali è attribuita alla classificazione tra spese ordinarie e straordinarie, senza che per queste ultime sia più necessario valutarne la natura incrementativa.
La regola attuale è dunque la seguente:
- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, siano esse incrementative o meno, sono deducibili in sei esercizi. Viene così eliminato il parametro del plafond del 5% del valore dei cespiti.
- le spese ordinarie (es. tinteggiatura, riparazioni necessarie per mantenere in vita gli impianti) sono deducibili per cassa in un’unica soluzione.
In caso di immobile adibito ad uso promiscuo le spese deducibili sono ridotte al 50%.
Esempio
Un notaio sostiene nel 2024 spese per rifacimento di un impianto elettrico per 12.000 euro. La deduzione è ammessa per 2.000 euro all’anno, dal 2024 al 2029.
Le istruzioni al modello redditi non fanno alcun accenno alle novità normativa, ma si limitano a riportare che nel rigo RE10 va indicato: “l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti”.
Rigo RE10A – Spese relative a beni ed elementi immateriali
Con l’introduzione dell’articolo 54 sexies del Tuir, in linea con le regole del reddito d’impresa, è stata prevista la deducibilità per quote di ammortamento del costo di:
- diritti d’autore e brevetti;
- altri diritti pluriennali;
- costi di acquisizione della clientela.
Fino al 2023, tali oneri, non essendo regolati specificamente, erano deducibili per cassa, nell’anno di sostenimento (Risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 30/2006).
A partire dal 2024 questi costi vanno indicati nel nuovo rigo RE10A, ad eccezione dell’acquisizione della clientela, ammortizzabile solo dal 2025.
Le quote di ammortamento sono le seguenti:
- diritti d’autore e brevetti: ammortamento non superiore al 50% del costo;
- altri diritti pluriennali: ammortamento calcolato in base alla durata di utilizzo prevista da contratto o legge;
- clientela ed elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale: ammortamento in misura non superiore a un quinto del costo (a partire dal 2025) .
Esempio
Un consulente acquista un software in licenza perpetua per 2.000 euro. Deduce 1.000 euro all’anno per due anni.
Rigo RE 11, - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
Un’ultima novità riguarda il rigo RE11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato”: dal periodo d’imposta 2024 fanno il debutto le due colonne 1 e 2, che accolgono la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (articolo 4 del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216).
Vanno infatti indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
- in colonna 1, l’ammontare della maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216, (articolo 5, comma 2, del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 giugno 2024);
- in colonna 2, l’ammontare della maggiorazione del 30% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216 (articolo 5, comma 3, del Dm del 25 giugno 2024);
La citata deduzione per nuove assunzioni dovrà essere riportata anche in colonna 3, unitamente alle spese per prestazioni di lavoro ordinariamente dedotte. Con riferimento alla determinazione dell’agevolazione spettante ai soggetti esercenti arti e professioni, si evidenzia che, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2025 (paragrafo 3), il calcolo del costo agevolabile richiede l’individuazione degli oneri effettivamente sostenuti che presentino le medesime caratteristiche di quelli ricompresi nella voce B.9) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del Codice civile.
L’Agenzia ha altresì precisato che, per tali soggetti, i costi del personale rilevano secondo il criterio di cassa, fatte salve specifiche deroghe, come nel caso del trattamento di fine rapporto (articolo 2120, Cc), deducibile per la quota maturata nel periodo d’imposta.


