1. In sintesi
La compilazione del quadro RU viene spesso rinviata a ridosso della scadenza dichiarativa, con il rischio di errori che possono pesare in sede di accertamento. Quest’anno il termine ordinario del 31 ottobre 2026 cade di sabato e pertanto la scadenza slitta a lunedì 2 novembre.
Questo contributo offre indicazioni operative per la compilazione del quadro, con un apposito focus sulle agevolazioni più complesse e diffuse:
• il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0”;
• il bonus investimenti Zes Unica Mezzogiorno;
• il credito d’imposta Transizione “5.0”;
• la rappresentazione dei crediti nelle operazioni straordinarie.
Per ciascun incentivo vengono indicati i dati fondamentali da inserire, le accortezze di compilazione e gli aggiornamenti più recenti dell’Amministrazione finanziaria, con un box di errori ricorrenti per evitare le insidie più frequenti.
2. Gli obblighi dichiarativi: il quadro RU
Ogni credito d’imposta va rappresentato in un apposito modulo del quadro RU. Per ogni credito occorre indicare il codice identificativo (“codice credito”) riportato nella tabella allegata alle istruzioni del modello Redditi.
La Sezione I del quadro RU accoglie i dati riepilogativi di ciascun credito. In particolare:
• Rigo RU1, casella 1: codice identificativo del credito d’imposta;
• Rigo RU2: credito residuo risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione;
• Rigo RU3: credito ricevuto a seguito di operazioni straordinarie (vedi paragrafo dedicato);
• Rigo RU5, colonna 3: importo complessivo del credito maturato nel periodo, comprensivo delle colonne 1 e 2;
• Rigo RU6: credito utilizzato in compensazione tramite F24;
• Rigo RU9, colonna 1: credito ceduto a terzi secondo le modalità della specifica disciplina;
• Rigo RU12, colonna 2: credito residuo da riportare nella dichiarazione successiva. La casella 1 va barrata se per decadenza, revoca o perdita del diritto l’importo non può essere riportato in tutto o in parte.
Su questa struttura di base si innestano le specificità dei singoli crediti, di seguito esaminate.
3. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0”
Il credito, introdotto dall’articolo 1, commi 1051–1063, legge 178/2020 e successivamente aggiornato, premia gli investimenti in beni nuovi destinati a strutture produttive in Italia. È fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), in tre quote annuali di pari importo.
Per il modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025) il quadro RU va compilato solo per i beni materiali: dal 2025 i beni immateriali non sono più agevolabili e il codice 3L non si utilizza più. Resta solo il codice 2L.
L’agevolazione sui beni materiali è in chiusura: dal 2026 sarà sostituita dall’iperammortamento.
Per il codice 2L gli investimenti rilevanti sono i beni strumentali nuovi materiali “4.0” individuati nell’allegato A alla legge 232/2016, richiamati dall’articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020 e dall’articolo 1, comma 446, legge 207/2024. Il credito è utilizzabile dall’anno di interconnessione tramite i codici tributo 6936 e 7077, a seconda della casistica analizzata più avanti.
Non si applicano i limiti generali alla compensazione previsti dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007, dall’articolo 34, 388/2000 e dall’articolo 31, comma 1, Dl 78/2010.
I beni materiali “4.0” — codice credito 2L
Le istruzioni del rigo RU5 sono in parte cambiate rispetto allo scorso anno. In particolare:
• colonna 1: credito maturato per investimenti realizzati nel 2025, inclusi quelli effettuati entro il 2025 con ordine vincolante e acconto del 20% versati entro il 31 dicembre 2024;
• colonna 2: credito maturato per investimenti effettuati dopo la chiusura del 2025 ed entro il 30 giugno 2026, con ordine vincolante e acconto del 20% versati entro il 31 dicembre 2025;
• colonna 3: somma delle colonne 1 e 2 e/o l’importo maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta della dichiarazione.
La Sezione II del quadro RU: investimenti effettuati e “prenotati”
La Sezione II raccoglie i dati relativi al valore degli investimenti, distinguendo tra:
• investimenti realizzati nel periodo d’imposta della dichiarazione (rigo RU130);
• investimenti “prenotati” ma completati nel periodo d’imposta successivo (rigo RU140).
In coerenza con la novità della colonna 1 del rigo RU5, le istruzioni 2026 prevedono che nel rigo RU130 vadano indicati non solo gli investimenti effettuati nel 2025, ma anche quelli effettuati nel 2025 con ordine vincolante e acconto del 20% perfezionati entro il 31 dicembre 2024.
Su questo punto resta un nodo interpretativo: gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024 non trovavano rappresentazione nel modello Redditi 2025, perché la norma agevolativa non aveva previsto un termine “lungo”. Nel modello dell’anno scorso il rigo RU140 si compilava solo per i beni immateriali “4.0” ex articolo 1, comma 1058-bis, legge 178/2020, per i quali era ammesso il termine “lungo” del 30 giugno 2025.
Sarebbe opportuno un chiarimento dell’agenzia delle Entrate per individuare correttamente il plafond in cui collocare gli investimenti prenotati nel 2024 ed effettuati nel 2025. Assonime, nella news del 14 novembre 2025, propende per ricomprenderli negli scaglioni del 2025. Nessun dubbio, invece, sul fatto che tali investimenti non sottostiano al limite di risorse previsto per gli investimenti effettuati nel 2025.
Tornando alla compilazione del rigo RU130, gli investimenti realizzati nel 2025 vanno ripartiti per natura del bene:
• colonna 4 — credito 2L (beni materiali “4.0”): valore complessivo degli investimenti, con dettaglio nelle sotto-colonne:
◦ colonna 4A: quota riferita a sistemi computerizzati, sensori e dispositivi di attuazione;
◦ colonna 4B: quota riferita ai sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
◦ colonna 4C: quota relativa ai dispositivi per l’interazione uomo-macchina e all’ergonomia;
• colonna 6: va barrata se l’interconnessione è avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
È stata eliminata la colonna 5, che nel modello precedente accoglieva gli investimenti in beni immateriali “4.0”.
Quanto al rigo RU140, vi confluiscono gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (cd. investimenti “prenotati”).
Il corretto anno di riferimento nel modello F24
Sull’anno di riferimento da indicare nell’F24, l’agenzia delle Entrate (Faq del 29 gennaio 2026) ha distinto due casistiche.
1) Investimenti con “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024. Se l’acquisizione di beni “4.0” è stata perfezionata con acconto pari ad almeno il 20% del costo e con accettazione dell’ordine entro il 31 dicembre 2024, e l’investimento è stato ultimato nel 2025:
• comunicazione Mimit/Gse: indicare il 2025 come anno di completamento e di decorrenza della prima quota;
• compensazione in F24: utilizzare il codice tributo 6936 per tutte le quote (compresa la seconda nel 2026 e la terza nel 2027), indicando sempre il 2025 come anno di riferimento, in quanto anno di completamento.
2) Investimenti senza prenotazione o avviati nel 2025. Se i requisiti per la “prenotazione” entro fine 2024 non sono stati rispettati (acconti inferiori al 20% e/o mancata accettazione dell’ordine), o se l’investimento è stato interamente avviato e concluso nel 2025:
• quadro normativo: si applica l’articolo 1, comma 446, legge 207/2024;
• compensazione in F24: secondo la risoluzione 41/2025, il credito va esposto con il codice tributo 7077;
• anno di riferimento: il 2025 (anno di completamento), indipendentemente dall’anno in cui le quote vengono fruite.
Le comunicazioni obbligatorie al Mimit
Per gli investimenti in beni materiali “4.0” effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o, nel termine “lungo”, al 30 giugno 2026), il Decreto 15 maggio 2025 ha definito una procedura specifica articolata in tre comunicazioni:
• una comunicazione preventiva;
• una comunicazione preventiva con acconto;
• una comunicazione di completamento, da presentare entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025, oppure entro il 31 luglio 2026 per quelli ultimati al 30 giugno 2026.
Restano fuori dalla nuova procedura gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024, che continuano a seguire la procedura del Decreto 24 aprile 2024, basata su due comunicazioni al MIMIT (ex ante, al momento dell’ordine, ed ex post, al completamento).
Il rigo RU6 — utilizzo del credito in compensazione
Nel rigo RU6 va riportato l’ammontare effettivamente utilizzato in compensazione tramite F24 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, secondo le regole della compensazione orizzontale.
Il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di interconnessione, certificata mediante perizia tecnica asseverata o, per investimenti di costo unitario non superiore a 300.000 euro, dichiarazione resa dal legale rappresentante (articolo 1, comma 1062, legge 178/2020).
! Errori ricorrenti — beni strumentali “4.0”
› Non confondere 6936 e 7077: il primo serve per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024, il secondo per gli investimenti del 2025 senza prenotazione ante 31.12.2024.
› Anno di riferimento F24: in entrambe le casistiche è il 2025 (anno di completamento), anche per le quote fruite negli anni successivi.
› Codice 3L abolito: i beni immateriali non sono più agevolabili dal 2025. Niente più colonna 5 nel rigo RU130.
› Interconnessione: il credito si utilizza dall’anno di interconnessione, non dall’anno di acquisto. Sopra 300.000 € serve la perizia asseverata.
4. Il credito d’imposta per investimenti nella Zes Unica Mezzogiorno
Il credito Zes Unica, identificato con il codice T1, è stato introdotto dall’articolo 16, Dl 124/2023 e disciplinato dall’articolo 1, Dl 113/2024. Si rivolge alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel territorio della Zes Unica.
Quadro RU — rigo RU5
L’importo del credito maturato nel 2025 va indicato nel rigo RU5, distinguendo:
• colonna 1: il contributo aggiuntivo pari al 14,6189% riconosciuto dall’articolo 1, comma 448, legge 199/2025 (legge di bilancio 2026);
• colonna 3: l’ammontare complessivo del credito riconosciuto nel 2025, comprensivo dell’importo di colonna 1.
La valorizzazione della colonna 1 è una novità rispetto allo scorso anno. Le imprese beneficiarie, dopo essere state inizialmente ammesse al 60,3811% (provvedimento agenzia delle Entrate 570046 del 12 dicembre 2025), hanno visto incrementare la percentuale grazie al rifinanziamento, raggiungendo la misura massima del 75% dell’importo richiesto.
La comunicazione per il credito Zes aggiuntivo 2025 va presentata all’agenzia delle Entrate (provvedimento Entrate del 16 febbraio 2026, n. 56564):
• dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026;
• in via telematica, utilizzando lo specifico modello approvato;
• solo da chi non abbia ottenuto il riconoscimento, sui medesimi investimenti, del credito d’imposta Transizione 5.0.
Rigo RU6 — utilizzo del credito
Nel rigo RU6 va riportato l’importo effettivamente utilizzato in compensazione tramite F24 nel corso del 2025. L’utilizzo è ammesso esclusivamente:
• tramite codice tributo 7034;
• a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale spettante;
• solo dopo la ricezione della seconda ricevuta telematica dell’agenzia delle Entrate, che conferma al beneficiario la possibilità di utilizzare il credito.
Attenzione: il credito aggiuntivo può essere utilizzato in compensazione solo dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026, quindi non può essere valorizzato nel rigo RU6 del modello Redditi SC 2026 (anno d’imposta 2025) qui in esame.
L’obbligo di compilazione del quadro RS
Trattandosi di una misura riconosciuta in regime di aiuti di Stato a finalità regionale (Regolamento UE n. 651/2014), l’agevolazione va riportata anche nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS, rigo RS401, indicando il codice credito T1 e i dati su autorizzazione, importo e base normativa.
! Errori ricorrenti — Zes Unica Mezzogiorno
› Aggiuntivo non in RU6 del Modello Redditi 2026: il 14,6189% si compensa solo dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026 e va a impatto sul prossimo dichiarativo.
› Incompatibilità con T5.0: l’aggiuntivo Zes non spetta sugli investimenti per i quali si è ottenuto il credito Transizione 5.0. Verificare prima di presentare la comunicazione.
› Non dimenticare il quadro RS: rigo RS401, codice T1, dati sull’autorizzazione dell’aiuto. È un adempimento autonomo rispetto al quadro RU.
› Tempistiche di utilizzo: codice tributo 7034 utilizzabile solo dopo la seconda ricevuta dell’Agenzia. Compensazioni anticipate sono inutilizzabili.
5. Il credito d’imposta Transizione “5.0”
Il credito Transizione “5.0”, introdotto dall’articolo 38, Dl 19/2024, va indicato con il codice T6 nella Sezione I del quadro RU. Riguarda le imprese che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive italiane nell’ambito di progetti di innovazione che producano una riduzione dei consumi energetici.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B alla legge 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che producano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia.
Sono inoltre agevolabili:
• gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
• le spese per la formazione del personale (articolo 31, paragrafo 3, Regolamento Ue 651/2014) finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.
Le modalità attuative sono definite dal Dm 24 luglio 2024.
Il credito si utilizza in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del Gse all’agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie e, ai sensi dell’articolo 13 del Dm 24 luglio 2024, decorsi dieci giorni dalla comunicazione con cui il Gse rende noto all’impresa l’importo del credito utilizzabile.
Nel modello F24 va indicato come anno di riferimento quello di completamento dell’investimento.
L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è fruibile in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, consultabili nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Le singole quote si compensano in F24 indicando, come anno di riferimento, l’anno dal quale la quota stessa è utilizzabile, nel formato “AAAA” riportato nel cassetto fiscale (risoluzione agenzia delle Entrate 1 del 12 gennaio 2026).
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, legge 244/2007, all’articolo 34, legge 388/2000 e all’articolo 31, Dl 78/2010.
Per la compensazione tramite F24 si utilizza il codice tributo 7072.
La compilazione del quadro RU
La compilazione non presenta particolari difficoltà. Nel rigo RU5 l’importo da indicare è quello risultante dalla comunicazione del Gse inviata nel corso del 2025, in conformità all’articolo 12, comma 7, del Dm 24 luglio 2024.
A differenza dei beni strumentali ex legge 178/2020, il credito Transizione “5.0” si inserisce esclusivamente nella Sezione I del quadro RU. Per questa agevolazione la Sezione II (righi RU130 e RU140) non si compila, mancando i campi per i dati analitici degli investimenti.
! Errori ricorrenti — Transizione “5.0”
› Solo Sezione I: niente RU130/RU140. È una differenza rilevante rispetto al credito beni strumentali “4.0”.
› Interconnessione entro 28.2.2026: il termine vale anche se il progetto è stato completato prima. La perizia asseverata va allegata alla comunicazione finale.
› Decorrenza fruizione: il credito si utilizza decorsi 5 giorni dalla trasmissione Gse-Agenzia e decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gse all’impresa dell’importo del credito utilizzabile. Compensazioni anticipate sono inutilizzabili.
› Codice tributo 7072 per il regime ordinario; per la nuova versione post Dl 38/2026 il codice è il 7079 (vedi paragrafo successivo).
6. Il “nuovo” credito Transizione 5.0 dopo l’esaurimento delle risorse
L’articolo 8, Dl 38/2026 ha aperto Transizione 5.0 anche alle imprese che, dopo aver inoltrato la comunicazione ex articolo 38, comma 10, primo periodo, Dl 19/2024, hanno ottenuto dal Gse conferma della validità tecnica dell’investimento ma anche notifica di indisponibilità delle risorse finanziarie.
I parametri della nuova misura sono i seguenti:
• misura del beneficio: credito rideterminato nella misura dell’89,77% (rispetto all’originario 35%) del valore richiesto in sede di comunicazione, per gli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016 e per le correlate spese di formazione;
• rilevanza fiscale: agevolazione fiscalmente neutra, che non concorre alla determinazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap;
• plafond finanziario: limite di spesa complessivo pari a 1.302,3 milioni di euro per il 2026 (in incremento rispetto allo stanziamento iniziale di 537 milioni);
• modalità di fruizione: utilizzo esclusivamente in compensazione tramite F24 (codice tributo 7079), da presentarsi tassativamente entro il 31 dicembre 2026.
Entro il 30 aprile 2026, il Gse comunica ai beneficiari l’esatto ammontare del credito spettante, previa trasmissione dei flussi informativi all’agenzia delle Entrate.
È previsto anche un contributo specifico, riconosciuto in proporzione ai costi sostenuti e comunicati per la realizzazione di impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo e per gli oneri di certificazione.
7. Le operazioni straordinarie
Un focus dedicato all’indicazione nel modello Redditi dei crediti d’imposta oggetto di trasferimento a seguito di operazioni straordinarie.
Soggetto avente causa
L’avente causa indica nel rigo RU3 i crediti ricevuti a seguito di trasferimento d’azienda o di operazioni straordinarie: l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione o il beneficiario della scissione espone il credito d’imposta del soggetto che ha trasferito l’azienda o della società incorporata, fusa o scissa.
I dati del credito ricevuto vanno poi esposti nella Sezione III-A, nei righi da RU501 a RU505, per ciascun credito, anno di riferimento e soggetto cedente:
• colonna 1: codice del credito ricevuto (tabella codici crediti d’imposta delle istruzioni generali);
• colonna 2: codice “3” in caso di operazione straordinaria o trasferimento d’azienda;
• colonna 3: anno di insorgenza del credito;
• colonna 4: codice fiscale del soggetto cedente;
• colonna 5: ammontare del credito ricevuto.
Soggetto dante causa
Il dante causa indica l’importo del credito ceduto nel rigo RU9. Va inoltre compilata la Sezione III-B solo in caso di trasferimento del credito unitamente all’azienda senza estinzione del dante causa (es. cessione o conferimento d’azienda, scissione parziale).
Nei righi da RU506 a RU510 il cedente riporta, per ciascun credito, anno di maturazione e cessionario:
• colonna 1: codice del credito ceduto;
• colonna 2: codice “3” per il trasferimento del credito unitamente all’azienda senza estinzione del dante causa;
• colonna 3: anno di insorgenza del credito in capo all’avente diritto;
• colonna 4: codice fiscale del soggetto cessionario;
• colonna 5: ammontare del credito ceduto al cessionario di colonna 4.


