È importante che l’articolo 81 del decreto Agosto definisca esplicitamente - come per l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 - le spese agevolate come di pubblicità, eliminando qualunque dubbio che si possa trattare di spese di rappresentanza. Ciò per due motivi.
In primo luogo, ai fini Iva (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h) del Dpr 633/1972), non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Analoga restrizione alla detraibilità non è invece prevista per l’imposta assolta sulle spese pubblicitarie.
In secondo luogo, perchè così si supererebbe l’orientamento della Cassazione che (talvolta anche per casi successivi al 2008: ordinanza 14473/2018 e sentenza 3087/2016) include le sponsorizzazioni tra le spese di rappresentanza piuttosto che tra quelle di pubblicità e propaganda. Nonostante il decreto del 19 novembre 2008 stabilisca molto chiaramente che una delle caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza consista proprio nella gratuità (concetto più volte affermato dalla relazione al decreto e dalla circolare 34/E/2009). Nel contratto di sponsorizzazione non vi è alcuna prestazione gratuita di beni o servizi, a meno di non voler considerare, assai opinabilmente, in luogo del rapporto tra lo sponsor e il beneficiario (sponsee), quello tra lo sponsor e il pubblico che fruisce della manifestazione.

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