1. In sintesi

Lo scorso 1° ottobre è stata (ri)aperta la finestra temporale entro la quale le piccole e medie imprese possono presentare un’istanza finalizzata alla fruizione di un consistente credito d’imposta (la misura è del 50%) da calcolarsi sui costi di consulenze sostenuti ai fini dell’ammissione in borsa, e semprechè tale procedura si sia perfezionata e quindi a condizione che la società risulti ammessa alla quotazione.

Recentemente il Mimit (l’ex Mise) ha infatti perfezionato gli ultimi aspetti operativi della misura, che – si ricorda – è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 ad opera del Dl 215/2023.

Di più, ora l’articolo 73 della Legge di Bilancio 2025 prevederebbe il prolungamento dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2027.

2. I periodi d’imposta agevolati

L’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge di Bilancio 2018 istituì un credito d’imposta per le Pmi che, successivamente al 1° gennaio 2018, avessero avviato una procedura di ammissione alla quotazione in borsa. Il beneficio fiscale – subordinato comunque all’ammissione alla quotazione - è parametrato ai costi di consulenza finalizzati a detta ammissione. Con il successivo decreto 23 aprile 2018 furono definite le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d’imposta.

La misura è stata via via prorogata più volte: al 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2021), al 31 dicembre 2022 (legge di Bilancio 2022), al 31 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2023), al 31 dicembre 2024 (Dl 215/2023, convertito).

3. L’ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione in commento le Pmi che, oltre ad essere costituite ed iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda:

• operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Ue 651/2014 del 17 giugno 2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;

• hanno sostenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2024, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

• ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato (ex articolo 1, comma 1, lettera w–bis.7), del Dlgs 58/1998) entro la data del 31 dicembre 2024;

• non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

• sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mimit;

• non si trovano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, secondo quanto dispone il Regolamento Ue 651/2014.

4. Le attività agevolate

Sono agevolate le procedure di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, poste in essere da piccole e medie imprese (per la cui definizione si rinvia alla raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003).

A tal fine: 1. per “mercato regolamentato” si intende un mercato regolamentato come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera w-ter), del richiamato Dlgs 58/1998; 2. per “sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf)”, invece, si intende un sistema multilaterale di negoziazione così come definito dall’articolo 1, comma 5-octies), lettera a), del medesimo Dlgs.

Nello specifico, per espressa previsione normativa sono ammessi al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

a. attività sostenute in vista dell’avvio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, come ad esempio l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;

b. attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;

c. attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

d. attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, comprese quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;

e. attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35, del regolamento (Ue) n. 596/2014;

f. attività riguardanti aspetti legali, fiscali e contrattualistici strettamente inerenti alla procedura di quotazione, come ad esempio le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;

g. attività di comunicazione necessarie per offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Oltre ad essere “direttamente connessi” allo svolgimento delle attività di cui sopra, i costi devono riferirsi ad attività rese da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.

Sono escluse le attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003.

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

5. L’ammontare e l’utilizzo del beneficio fiscale

È previsto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di consulenza sostenute fino al 31 dicembre 2024, fino a un massimo di 500mila euro, utilizzabile in compensazione secondo le regole ordinarie, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Al credito d’imposta, inoltre, non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Finanziaria 2008 e all’articolo 34 della Finanziaria 2001.

6. Le modalità operative

Con il Dm 27 settembre 2024, 34417, il Mimit ha dettato le istruzioni operative per la presentazione delle domande per il credito di imposta in esame, mentre attraverso un avviso pubblicato lo scorso 1° ottobre, il medesimo Dicastero ha precisato che per le quotazioni avvenute nel 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti entro il 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 marzo 2025.

L’istanza dev’essere inviata al seguente indirizzo email: dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

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