16 luglio
Ravvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2025.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2025.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% (oltre agli interessi legali).
Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 era pari allo 2,5% in ragione d'anno).
Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.
Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione; 8904 - Sanzione pecuniaria Iva; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Mensile
Agenzia Entrate, RIS del 23-06-2011, n. 67/E
Agenzia Entrate, RIS del 17-02-2009, n. 43/E
Agenzia Entrate, RIS del 14-07-2008, n. 296/E
Agenzia Entrate, RIS del 24-05-2007, n. 114/E
Agenzia Entrate, RIS del 04-06-2002, n. 166/E
Agenzia Entrate, RIS del 24-04-2001, n. 52/E
Agenzia Entrate, RIS del 28-03-2001, n. 36/E
Min. Finanze, RIS del 09-08-2000, n. 131/E
Min. Finanze, RIS del 14-07-2000, n. 113/E


