21 settembre
Ravvedimento breve per omessi versamenti di imposte e ritenute
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2026.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2026.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).
La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).
Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:
- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.
Per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.
Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.
Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 8904 - Sanzione pecuniaria Iva; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Agenzia Entrate, RIS del 23-06-2011, n. 67/E
Agenzia Entrate, RIS del 17-02-2009, n. 43/E
Agenzia Entrate, RIS del 14-07-2008, n. 296/E
Agenzia Entrate, RIS del 24-05-2007, n. 114/E
Agenzia Entrate, RIS del 04-06-2002, n. 166/E
Agenzia Entrate, RIS del 24-04-2001, n. 52/E
Agenzia Entrate, RIS del 28-03-2001, n. 36/E
Min. Finanze, RIS del 09-08-2000, n. 131/E
Min. Finanze, RIS del 14-07-2000, n. 113/E


